Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2437 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26224-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.P., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1040/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 21007/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto da O.P. avverso intimazione di pagamento e cartelle esattoriali relative a IRPEF 1998-2001 in essa richiamate;
la contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 53, comma 1, art. 116 c.p.c., e art. 2697 c.c.), per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che l’appellante non avesse dato prova della tempestiva spedizione dell’atto;
1.2. come da orientamento di questa Corte, cui si dà seguito, l’avviso di ricevimento è idoneo a dimostrare la spedizione della raccomandata, in caso di notifica dell’atto direttamente a mezzo del servizio postale universale, solo nel caso in cui nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, poichè solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (cfr. Cass. Sez. U, n. 13452/2017; Cass. n. 11559/2018);
1.3. nella specie, come attestato nella sentenza impugnata, l’elenco dei pieghi raccomandati consegnati all’ufficio postale riporta una data illeggibile, ed è dato inoltre riscontrare la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento;
1.4. la decisione della C.T.R. risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto atteso che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la notifica ebbe a perfezionarsi con la consegna della raccomandata al destinatario in data 16.6.2017, quindi successiva alla scadenza del termine per l’impugnazione (sentenza depositata in data 12.12.2016, non notificata);
2. il ricorso va quindi respinto;
3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, a seguito di riconvocazione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020