Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2437 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2437 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

spese di giustizia

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIACI Emanuele e CARPENTIERI Ivano, rappresentati e difesi, in

4

forza di procura speciale notarile, dall’Avv. Fabrizio Plenteda, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Pierluigi AcqUíVelli in Roma, via Oslavia, n. 6;

ricorrenti

contro
ABBADESSA Vincenzo; CHIRIVI’ Carmine Rocco; BI BELLA Mauro;
QUARTA Michele; PAPA Giovanni; MUSCA Bruno; DEL GIUDICE Giuseppe; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
LECCE;
o

– intimati –

e contro

Data pubblicazione: 04/02/2014

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecca, I sezione penale,
depositata il 3 novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Fabrizio Plenteda;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
l. – Nell’ambito di procedimento penale, relativo alle vicende di prodotti finanziari venduti ai risparmiatori dell’ex
BNL Investimenti s.p.a. (1203i incorporata della Ras Bank
s.p.a.), il pubblico ministero ha incaricato il dott. Ivano
Carpentieri e il dott. Emanuele Liaci, entrambi dottori commercialisti, di accertare:
se le operazioni di disinvestimento titoli disconosciute
dai querelanti risultassero effettivamente seguite, secondo l’ammontare indicato nelle querele, con accredito
degli importi liquidati sui conti correnti accesi dai

2

– resistente –

querelanti o su conti transitori interni presso la BNI,
di Galatina oppure con la consegna di assegni circolari;
se risultassero altre operazioni di prelievo illecito o

di somme appartenenti ai querelanti;
se vi fossero riscontri documentali di consegne di denaro contante, asserite dai querelanti nella mani del
promotore finanziario Giuseppe del Giudice, che le avrebbe trattenute per sé invece di investirle come concordato;
quali norme di settore e/o interne fossero state violate
nelle suddette operazioni;
dove fossero confluite le somme illecitamente prelevate
o indebitamente trattenute da Giuseppe Del Giudice, in
particolare se fossero state versate su conti correnti
accesi dallo stesso Del Giudice o da altri soggetti.
Il 14 aprile 2006 i consulenti tecnici hanno depositato la
relazione.
2. – Con il decreto del 16 giugno 2007 il pubblico ministero ha rilevato che:
la verifica di migliaia di operazioni di disinvestimento
di strumenti finanziari transitati, nel quinquennio,
sulle diverse centinaia di portafogli titoli apparte-

3

di ritenzione indebita, quali illustrate nelle querele,

nenti ai 118 esponenti o a loro familiari aveva un saldo finale superiore a cinque milioni di euro;
l’analisi comparata degli strumenti finanziari risultanti dai tantissimi portafogli predisposti e prospettati

nanziari presenti nei portafogli custoditi dalle “società prodotto” con la reale quotazione di mercato,
rendeva un valore contabile superiore a tre milioni di
euro;
gli accertamenti sulle situazioni contabili relative ad
operazioni di trasferimento di valori indicavano transazioni superiori a tre milioni di euro;
il valore degli ordini di investimento impartiti dai risparmiatori e non evasi, che avevano interessato le
banche negoziatrici degli assegni emessi allo scopo,
risultava superiore a 2.500.000 euro;
il valore contabile dei flussi elettronici interbancari
presso le “società prodotto” e la sede compartimentale
di Puglia e Basilicata della BNL, dei riscontri incrociati con le “società prodotto” e le rispettive banche
corrispondenti in ordine al controvalore dei titoli disinvestiti era superiore a 1.051.505 euro;
il riscontro documentale delle pratiche transitorie pervenute telematicamente alla filiale dei Galatina della

4

irregolarmente, rispetto agli effettivi strumenti fi-

BNL recava un valore degli smobilizzi accantonati superiore a 1.500.000 euro.
Tanto premesso, il pubblico ministero ha commisurato
l’onorario alla “sommatoria delle singole indagini peritali”,

dall’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002. Individuate “n. 6 fattispecie autonome”, ha quindi calcolato
l’onorario nell’importo di euro 30.697,98, su cui ha applicato
l’aumento del 40% per il carattere collegiale dell’incarico.
3. – Emanuele Liaci e Ivano Carpentieri hanno proposto opposizione, a norma dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, avverso il decreto di liquidazione del pubblico ministero
del Tribunale di Lecca.
4. – Il Presidente del Tribunale di Lecce, con ordinanza
in data 3 novembre 2008, ha rigettato l’opposizione.
Il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue:
i prodotti finanziari, spesso molto sofisticati, si
riassumono, pur sempre, nell’affidamento di somme di
denaro da parte di un risparmiatore perché, alle sca-

applicando, per ciascuna indagine, l’aliquota minima prevista

denze previste, gli siano restituite somme maggiori,
con il rischio che gli vengano, invece, restituite somme minori a causa dell’andamento sfavorevole del mercato dei valori mobiliari acquistati con le somme iniziali;

at-1
5

queste operazioni sono riconducibili al concetto di prestito, sicché la ricerca e la lettura analitica dei documenti rappresentativi del loro svolgimento, che sono
state il contenuto essenziale della consulenza, rien-

i dott. Carpentieri e Liaci hanno dovuto effettuare calcoli solo marginalmente e non hanno dovuto verificare
specifici rendiconti; ne consegue che il loro lavoro,
già in base al tenore dei quesiti, non ha riguardato la
materia contabile prevista dall’art. 2 né quelle dei
rendiconti e situazioni contabili previste dall’art. 5
del citato decreto ministeriale;
secondo l’art. 29 delle tabelle tutti gli onorari, se
non è stabilito diversamente nelle stesse tabelle, sono
comprensivi di ogni attività concernente i quesiti;
pertanto, non vi è spazio per riconoscere un ulteriore
compenso, commisurato al tempo, per l’esame della documentazione in sé.
4. – Emanuele Liaci e Ivano Carpetieri hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente del
Tribunale di Lecce.
Il ricorso, privo del conclusivo quesito di diritto, è
stato proposto nelle forme del rito penale e depositato nella
cancelleria del giudice a quo.

6

trano nell’art. 7 del d.m. 30 maggio 2002;

In detto procedimento Vincenzo Abbadessa ha depositato memoria.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 21 dicembre
2012, n. 23836, resa in esito all’udienza pubblica del 28 no-

ne perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della
presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; (b)
il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per
il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.
Il Carpentieri ed il Liace hanno quindi notificato, in data 6, 11 e 13 marzo 2013, ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Il Ministero della giustizia ha depositato in data 16 aprile 2013 un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
l.

Con il primo motivo (violazione dell’art. 2 delle ta-

belle allegate al d.m. 30 maggio 2002) si chiede di stabilire
se dal tenore dei quesiti posti e dagli accertamenti eseguiti
dai ricorrenti e risultanti dalla perizia (rivolti a determinare e a ricostruire la gestione contabile dei numerosissimi
strumenti finanziari transitati nei dossier titoli intestati o

7

vembre 2012, ha assegnato alla parte ricorrente: (a) il termi-

cointestati ai querelanti e diretti a risalire alla destinazione finale di quella ingente somma di denaro prodotta dal
disinvestimento degli strumenti finanziari), la medesima perizia debba inquadrarsi nella materia contabile e, come tale

Con il quarto motivo si denuncia la falsa applicazione
dell’art. 7 del d.m. 30 maggio 2002. Tale norma non sarebbe,
ad avviso del ricorrenti, atteso il quesito rivolto ai periti,
applicabile nella specie.
1.1. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la
loro stretta connessione – sono, entrambi, inammissibili per
inidoneità dei quesiti, come eccepito dal pubblico ministero.

Nessuno dei due quesiti si conclude infatti con un quesito
che individui tanto il principio di diritto che è alla base
del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il
principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad
una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.
I quesiti (formulati a pag. 21-22 e a pag. 31-32) si limitano a demandare a questa Corte l’accertamento diretto di quale sia la norma applicabile, sul rilievo – assertivo – che
l’attività demandata ai periti dal pubblico ministero conferente l’incarico sarebbe inquadrabile nella materia contabile
e non in quella attinente a prestiti, ma senza indicare né dove sarebbe ravvisabile l’errore giuridico contenuto

8

debba essere liquidata.

nell’ordinanza impugnata né quale sarebbe il principio da affermare al posto di quello applicato dal giudice a quo.
2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 8 maggio 1980, n. 319, e

pone la questione “se per le operazioni effettuate per la consulenza svolta sui quesiti assegnati dal pubblico ministero,
siano compatibili, con gli onorari variabili o fissi previsti
nelle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, gli onorari a
tempo contemplati nell’art. 4 della legge n. 319 del 1980 ove
risultino diverse dalla relazione sui risultati dell’incarico
espletato, dalla partecipazione alle udienze e altre attività
concernenti i quesiti, di cui all’art. 7 delle tabelle”; e “se
non debba trovare applicazione l’art. 52 del d.P.R. n. 115 del
2002, che prevede l’aumento degli onorari sino al doppio, ove
le prestazioni risultino di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
2.1. – La censura è infondata, sotto entrambi i profili in
cui è prospettata.
Per un verso, in tema di liquidazione del compenso ai periti, vige il principio di omnicomprensività dell’onorario,
sancito dall’art. 29 del d.m. 30 maggio 2002, sicché per le
attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico,
risultino tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, non

9

29 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002. Con esso si

vi è spazio per un ulteriore compenso, commisurato al tempo. A
ciò aggiungasi che, in ogni caso, il quesito di diritto, con
cui si conclude il motivo, neppure si dà cura di indicare specificamente in che cosa siano consistite le ulteriori indagi-

espletate dai) consulenti.
Per l’altro verso, nell’escludere l’aumento sino al doppio, l’ordinanza impugnata si è attenuta, evidentemente, al
principio secondo cui, in tema di compenso agli ausiliari del
giudice o del pubblico ministero, costituiscono prestazioni
eccezionali – per le quali, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R.
n. 115 del 2002 è consentita la detta maggiorazione – quelle
prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o,
quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (cfr., sul
previgente art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319, Cass.,
Sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9761; Cass., Sez. Il, 31 marzo
2006, n. 7632). Sotto questo profilo, la doglianza articolata
dai ricorrenti mira a sollecitare la Corte di cassazione ad
operare una valutazione di puro merito sulla ricorrenza, nella
specie, delle condizioni in fatto che giustificherebbero il
riconoscimento dell’aumento.
3. – Il terzo motivo (violazione dell’art. 6 della legge 8
luglio 1980, n. 319) chiede a questa Corte di stabilire “se la

ni, di natura differente, che sarebbero state affidate a (ed

maggiorazione del 40% del compenso per gli incarichi collegiali debba comunque essere erogata, in difetto di disposizione
del magistrato che abbia disposto la consulenza tecnica, secondo cui ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente

dall’applicazione dell’art. 2 o dell’art. 7 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002”.
3.1. – Il motivo è inammissibile perché non coglie la
ratio decidendl.
Occorre infatti rilevare che il pubblico ministero, nel
liquidare il compenso ai periti, precisò (come risulta dalla
pag. 2 del provvedimento impugnato) che sull’importo di euro
30.697,98 doveva essere applicato l’aumento del 40% per il carattere collegiale dell’incarico.
Il giudice dell’opposizione ha confermato il decreto del
pubblico ministero, né consta che abbia escluso il detto aumento (che nessuna opposizione incidentale aveva messo in discussione).
Di qui l’astrattezza della censura veicolata con il motiVO.

4. – Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, nessuno degli intimati avendo svolto attività difensiva in questa sede dopo la
proposizione del ricorso nelle forme del rito civile.
PER QUESTI MOTIVI

per intero l’incarico affidatogli, e ciò a prescindere

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 novem-

bre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA