Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2437 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16046/2019 proposto da:

Y.D., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo

Mirabello 23, presso lo studio dell’avvocata Simonetta Crisci, che

lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, alla via

dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1280/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da Y.D., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, contro l’ordinanza del tribunale della stessa città che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Secondo la Corte di appello la decisione del giudice di primo grado non era stata scalfita dall’appello proposto, fondato su generiche doglianze prive di riferimenti alle ragioni poste a sostegno del rigetto delle domande, individuate nella possibilità per il richiedente di rivolgersi all’autorità giudiziaria del Ghana al fine di far accertare la sua estraneità ai fatti dei quali era stato ingiustamente accusato e per i quali era stato minacciato dagli abitanti del villaggio (aver provocato la morte di due ragazzi per annegamento attraverso pratiche di magia nera), tenuto conto che le sue condizioni economiche glielo avrebbero consentito. La corte ha comunque aggiunto che le fonti richiamate dall’appellante non erano idonee a superare gli elementi rinvenibili dalle fonti internazionali citate dal primo giudice, che attestavano la stabilità democratica del Ghana e valutavano positivamente anche la capacità di repressione degli illeciti da parte delle autorità governative e che parimenti generico era il motivo relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria.

Y. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’interno con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la corte d’appello, nel limitarsi a definire generici i motivi dedotti, avrebbe fornito una motivazione di stile, non evincendosi il ragionamento logico posto a base della decisione, ed avrebbe ingiustificatamente omesso di esaminare il primo motivo di impugnazione, che illustrava in modo specifico e pertinente le ragioni per le quali le motivazioni addotte dal tribunale non potevano ritenersi adeguate al fine di escludere il diritto del ricorrente alla protezione invocata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14. Secondo il ricorrente le fonti internazionali dimostrerebbero che l’autorità statale ghanese non sarebbe in grado di intervenire ed arginare il sistema tribale e la corte del merito avrebbe omesso di valutare adeguatamente le sue dichiarazioni in relazione a dette fonti, confermative della sussistenza in Ghana di numerosi episodi di persecuzione per stregoneria; il giudice d’appello avrebbe inoltre dovuto attivare il proprio potere di indagine al fine di verificare quale fosse l’effettiva situazione di rischio nel paese di origine per un cittadino ghanese sospettato di praticare la magia nera.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. b) e c): il giudice a quo, alla luce delle informazioni relative alla situazione interna del Ghana, avrebbe dovuto diversamente valutare la posizione del richiedente, il quale avrebbe rischiato il linciaggio da parte degli abitanti del villaggio, che lo sospettavano di praticare la magia nera, ovvero, in caso di arresto, una condanna alla pena capitale, non risultando garantito nel Paese il diritto di difesa.

Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Avrebbe errato la corte d’appello nell’escludere l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, non tenendo conto dell’intrapreso percorso di integrazione correlato al lavoro svolto in Italia e della sua situazione di vulnerabilità correlata alla perdita del sostentamento in Ghana a causa del rischio di arresto.

Il Ministero dell’Interno ha dedotto l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza, tenuto conto anche dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 4455/2018) in tema di vulnerabilità.

Il primo motivo, che sebbene denunci in rubrica la violazione dell’art. 112 c.p.c., è volto a contestare l’accertamento di genericità dell’appello, è fondato e assorbe l’esame degli altri motivi.

La corte territoriale, pur concludendo per la “manifesta infondatezza dell’appello” e pronunciandone il rigetto, nella parte motiva della decisione si è in realtà limitata a rilevare il suo difetto di specificità, osservando che le censure in esso sollevate erano generiche e non valevano a scalfire le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di “diniego” (così testualmente in sentenza) impugnato. Va escluso, per contro, che il rilievo della genericità dell’impugnazione costituisca un mero obiter dictum e che, in contraddizione con una così chiara premessa, la ratio decidendi della sentenza risieda nell’accertata infondatezza, nel merito, delle censure, posto che il mero accenno compiuto dal giudice dell’appello al contenuto delle fonti internazionali consultate dal tribunale risulterebbe del tutto inidoneo a sorreggere un’effettiva motivazione di rigetto.

Deve dunque concludersi che, poichè nel rito di cognizione ordinaria, nel contrasto fa motivazione e dispositivo, è alla prima che deve farsi riferimento per individuare l’esatta volontà del giudice, la corte del merito ha inteso dichiarare l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

Ciò premesso, la decisione risulta palesemente errata alla luce delle doglianze illustrate da Y. nel primo motivo d’appello (per come riportate nel primo motivo del ricorso) dalle quali si evince: che era stata specificamente richiesta al giudice del gravame una nuova valutazione delle fonti citate dallo stesso tribunale, il quale, in contrasto con quanto da esse desumibili, pur ritenendo attendibile il racconto del ricorrente, aveva respinto le sue domande assumendo che lo Stato avrebbe potuto assicurargli protezione dalle minacce tribali provenienti dagli abitanti del villaggio; che inoltre era stato lamentato che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto del fatto che il richiedente era stato denunciato alla polizia per il duplice omicidio di cui era ingiustamente accusato e che il sistema giudiziario del Ghana, ove tale delitto è punito con la pena di morte, non assicura ai propri cittadini il pieno diritto di difesa.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che esaminerà l’appello nel merito e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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