Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2437 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 547-2006 proposto da:

MG ADVERTISING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

Sig.ra M.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato CECCARANI BRUNO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28257/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2004, MG Advertising srl proponeva opposizione di fronte al tribunale di Roma, avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva di confisca del comune di Roma, di un suo autoveicolo per aver installato un impianto pubblicitario senza autorizzazione (D.C.C. n. 289 del 1994, artt. 15 e 28).

Nella resistenza del Comune, l’adito Tribunale, con sentenza in data 14.10/24.11.2004, respingeva l’opposizione e regolava le spese, osservando che la confisca integra sanzione amministrativa autonoma, e che il provvedimento ben poteva essere motivato per relationem.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società sulla base di cinque motivi; il Comune resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso si articola su cinque motivi, che, tutti, propongono, o meglio ripropongono, le stesse ragioni poste a base dell’opposizione; la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la confisca, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 20 e 21, è sanzione autonoma, ma non ha preso in considerazione, omettendo del tutto la relativa motivazione, i motivi di opposizione.

Con il primo motivo, in particolare, si lamenta difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 20 e art. 28 del Regolamento affissioni e pubblicità, deducendo, nello specifico, che la confisca era stata disposta in pendenza di ricorso al Sindaco relativamente alla sussistenza dell’infrazione contestata.

Il motivo è fondato; va considerato all’uopo che, in pendenza dell’opposizione al verbale di accertamento, la confisca non poteva essere irrogata, in ragione del fatto che l’art. 20, comma 1 della citata legge ne prevede l’abbinamento alla ordinanza di pagamento, profilo questo del tutto ignorato nella sentenza impugnata. Va inoltre considerato che nella specie (come si evidenzia nel secondo motivo di ricorso: “Vizio di motivazione e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 20”) non si verte in ipotesi di obbligatorietà della confisca, ai sensi del comma 4, art. citato, non trattandosi di cose la cui fabbricazione, il cui uso, la cui detenzione, porto od alienazione costituiscano in sè violazione delle norme amministrative. Anche tale mezzo risulta pertanto fondato e tanto comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, afferenti chiaramente a tematiche superate dall’accoglimento dei motivi testè esaminati. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata; poichè peraltro la fattispecie non richiede ulteriori accertamenti in fatto, pronunciando nel merito, questa Corte accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza opposta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto annulla l’ordinanza opposta; condanna il Comune al pagamento delle spese, che liquida in 400,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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