Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24369 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 18/11/2011), n.24369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CAPITOLO CATTEDRALE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine dell’atto di citazione, dall’Avvocato Coccioli
Alberto, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5697,
presso lo studio dell’Avvocato Domenico Battista;
– ricorrente –
contro
V.F. e C.R.;
– intimati –
avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.,
emessa dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura,
depositata in data 23 novembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. SGROI Carmelo, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
OSSERVA
Ritenuto che C.R. e V.F. hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, il Capitolo Cattedrale di Gravina in Puglia chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare in data 25 giugno 1999, con il quale si erano impegnati ad acquistare dei terreni che il Capitolo Cattedrale aveva usucapito;
che, a sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che l’ente ecclesiastico convenuto aveva promesso in vendita un immobile gravato da una trascrizione pregiudizievole;
che il Capitolo si è costituito contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
che l’adito Tribunale, con sentenza n. 102 del 2006, ha rigettato la domanda;
che C.R. e V.F. hanno proposto appello dinnanzi alla Corte d’appello di Bari;
che, con citazione del 22 dicembre 2003, il Capitolo Cattedrale di Gravina in Puglia ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, il C. e il V., chiedendo che venisse emessa sentenza ex art. 2932 cod. civ. per l’esecuzione del preliminare del 25 giugno 1999;
che, costituitosi il contraddittorio e assunta la prova per interpello dei convenuti, l’adito Tribunale, con ordinanza del 23 novembre 2009, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., stante la pendenza in appello del giudizio introdotto dal C. e dal V. per sentir dichiarare la risoluzione del medesimo preliminare di vendita, ravvisando tra i due giudizi un rapporto di continenza ex art. 39 cod. proc. civ., “nel senso di nesso di pregiudizialità logico – giuridica tra le stesse, perchè le questioni dedotte con la prima domanda di risoluzione del contratto preliminare costituiscono presupposto necessario per la definizione di quelle dedotte con la seconda domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare del 25.06.1999, ex art. 2932 c.c.” e “si rende quindi necessaria la sospensione del presente giudizio sino alla completa definizione del giudizio di risoluzione contrattuale pendente in grado di appello”;
che avverso questa ordinanza, il Capitolo Cattedrale di Gravina in Puglia ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sostenendo che le due controversie non si troverebbero in rapporto di pregiudizialità giuridica, essendo detti giudizi solo antitetici e tra loro incompatibili;
che, in sostanza, assumono i ricorrenti, le due cause si troverebbero tra loro in un rapporto di connessione, che il medesimo giudice, allorquando tutte e due le cause erano pendenti in primo grado, aveva invece negato;
che, del resto, giammai esisterebbe il rischio di contrasto tra giudicati, potendosi solo ipotizzare un contrasto logico tra il giudicato che dovesse accertare la risoluzione e quello che dovesse disporre l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.;
che, del pari, deve escludersi che sussista tra le due cause un rapporto di continenza, essendo tale istituto processuale diverso dalla connessione;
rapporto che, peraltro, non può ipotizzarsi tra cause pendenti in gradi diversi;
che il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Considerato che la questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi è se sussista o no un rapporto di pregiudizialità giuridica, idoneo a fondare una decisione di sospensione necessaria del processo pregiudicato ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., nel caso in cui, introdotta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare – attualmente pendente in appello – venga poi proposta una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere quel contratto ex art. 2932 cod. civ.;
che, come questa Corte ha più volte affermato, le condizioni per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorrono qualora risultino pendenti innanzi a giudici diversi giudizi legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisca l’imprescindibile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato di modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto tra giudicati (e pluribus, Cass. n. 17317 del 2002, e precedenti ivi richiamati);
che, dunque, nel giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, l’obbligo di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. insorge quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, dacchè al giudicato d’accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, d’accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo in quanto presupponente un antecedente logico-giuridico opposto (Cass. n. 17317 del 2002 cit.; Cass., S.U., n. 4421 del 2007);
che in particolare, questa Corte ha già avuto modo di escludere la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica tra il giudizio di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto preliminare e quello di risoluzione per inadempimento dello stesso contratto ed esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, rilevando che l’accertamento della fondatezza della prima delle domande di risoluzione non costituisce un antecedente logico indispensabile rispetto alla decisione sulle diverse e contrapposte domande di risoluzione per inadempimento ed esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre (Cass. n. 10989 del 1993);
che, si è osservato, rispetto a tali ultime domande la decisione, nell’altra sede, della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità, non potrebbe dare luogo a nessun contrasto di giudicati poichè, non sussistendo fra le due domande un rapporto di vera e propria pregiudizialità ma soltanto di semplice, reciproca influenza (se sussistono i presupposti per l’esecuzione del contratto non v’è spazio per la risoluzione, e viceversa) il primo giudicato che intervenisse, in ordine di tempo, sarebbe comunque destinato a prevalere sull’altro;
che le medesime argomentazioni valgono nel caso di specie, atteso che nel giudizio ritenuto dal Tribunale pregiudicante non è in discussione la validità o l’esistenza del titolo del quale nel giudizio pregiudicato si chiede l’adempimento;
che il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata;
che il giudizio andrà quindi riassunto nei termini di legge dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, al quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato;
dispone la riassunzione della causa nei termini di legge; rimette la statuizione sulle spese al giudice di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011