Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24368 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29711-2007 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GEMELLI FABRIZIO, ALESSI

FILIPPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 914/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/11/2006 R.G.N. 1307/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

rigetto del secondo motivo (o assorbimento).

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato respinto il ricorso della lavoratrice in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra detta lavoratrice da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice affidato a due motivi, precisati da memoria;

Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

la lavoratrice è stato assunta con contratto a termine scadente dopo il 30 aprile 1998, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

la Corte territoriale in relazione a detto contratto ha ritenuto, per un verso risolto il rapporto per mutuo consenso in base al lasso di tempo trascorso dopo la conclusione di tale contratto ed alla riscossione del TFR e delle altre spettanze, e dall’altro verso legittimo il contratto de quo sul presupposto che la previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 non prevedeva alcun termine di efficacia, se non quello connesso alla vigenza dell’accordo stesso, collegata al completamento dei processi di ristrutturazione ivi menzionati, i cd. accordi attuativi costituivano un mero riconoscimento bilaterale, per il periodo preso in considerazione, della sussistenza delle condizioni oggettive legittimanti il ricorso ai contratti a termine con la conseguenza che anche al di fuori dei periodi considerati dai suddetti accordi attuativi il ricorso alle assunzioni a termine doveva considerarsi del tutto legittimo, a condizione del perdurare della sussistenza delle condizioni oggettive previste dall’accordo 25 settembre 1997, e cioè la permanenza del processo di ristrutturazione, condizione quest’ultima riconosciuta sussistente al momento della stipulazione del contratto a termine de quo;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla lavoratrice ricorrente la quale contesta, con il primo motivo, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi e, con il secondo motivo, l’affermata risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso;

il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, che la motivazione venga redatta in forma semplificata;

è pregiudiziale l’esame della seconda censura che risulta fondata;

questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) (V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935);

nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto che la inerzia della lavoratrice per circa tre anni accompagnata dalla riscossione del TFR e delle altre spettanze senza sollevare alcuna eccezione o riserva ha una valenza significante resa evidente dal rilevo che a fronte di una presunzione di estinzione dovuta al prolungato disinteresse delle parti la lavoratrice non ha fornito alcuna prova contraria;

tale argomentazione non è congrua e corretta in diritto in quanto, sotto il primo profilo, considera quali circostanze significative la riscossione del TFR e delle altre spettanze lavorative senza tener conto della funzione alimentare di tali spettanze – vi compreso il TFR a fronte della risoluzione di fatto del rapporto lavoro, e sotto il secondo profilo addossa alla lavoratrice l’onere della prova della non acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro nonostante la eccezione contraria fosse stata sollevata da controparte; di conseguenza, rimanendo nello scrutinato motivo assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello indicata in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA