Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24367 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 30/09/2019), n.24367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10303/2015 proposto da:

COOPERATIVA ONDA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA SABBATUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MIGLIORINI;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 934/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/10/2014 R.G.N. 1350/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 28/10/2014, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Società Cooperativa Onda nei confronti di M.M. avverso la sentenza del giudice di prima istanza che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società avverso il provvedimento monitorio con il quale la socia-lavoratrice aveva ingiunto il pagamento della somma lorda di Euro 754,74 per la mancata corresponsione del congedo matrimoniale e per la trattenuta di 22 ore di lavoro “di solidarietà”.

La Corte di merito perveniva a tale convincimento sull’essenziale rilievo del difetto di spedficità del gravame. L’atto era stato infatti stilato secondo modalità non rispettose dei dettami di cui al novellato art. 434 c.p.c., non avendo la ricorrente preso in esame i punti nodali della sentenza impugnata, nè chiarito le circostanze dalle quali sarebbe derivata la prospettata violazione di legge; l’appellante aveva altresì trascurato di elaborare soluzioni alternative rispetto a quelle alle quali era pervenuto il giudice di prima istanza, essendosi limitata a dedurre l’erroneità della sentenza per “avere il primo giudice disatteso la prospettazione della difesa di parte opponente”.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla società sulla base di unico motivo.

La pare intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile l’appellò, benchè rispettoso di tutte le prescrizioni richieste “dalla nuova normativa”.

2. Il ricorso non è ammissibile.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, (vedi ex plurimis, Cass. 29/11/2016 n. 24298, Cass. 26/6/2013 n. 16038) il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Nello specifico la critica è stata formulata secondo modalità non consentite nella presente sede, giacchè le ragioni che innervano la formulata censura risultano, ancora una volta, prive del carattere di specificità che governa il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non recando un espresso e doveroso richiamo sia al tenore della decisione di primo grado (riportata alla pagg. 6-7 solo per stralcio), che all’atto di appello che tale decisione era volto a censurare.

La contestazione degli approdi, ai quali è pervenuta la Corte territoriale, avrebbe postulato una corretta esposizione degli elementi, in base ai quali era stata risolta la questione giuridica posta dalla controversia, e la prospettazione della diversa soluzione accreditata, alla stregua di una ponderata valutazione e non attraverso la mera contrapposizione di quest’ultima a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.

Invece la ricorrente si è limitata a richiamare alcune deduzioni in base alle quali assume sia stato formulato l’atto di gravame (non riportato specificamente neanche nelle parti ritenute salienti), senza prospettare una argomentata critica alle soluzioni adottate dal giudice del merito, così incorrendo del rilevato vizio.

3. Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va, infine, emessa in ordine alla regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 e di provvedere in conformità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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