Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24367 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24367 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13236-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MANETTI PIERO MNTPRI50L23D612\41ettivamente
(
domiciliato
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato
LANDOLFI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BRANCATO CRISTINA, giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 29/10/2013

avverso la sentenza n. 6/30/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 31.5.2010, depositata 11 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

IMMACOLATA ZENO.
e–

Ric. 2011 n. 13236 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

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OTF;4
zS

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13236/11

Ricorrente: agenzia delle entrate
Controricorrente e ricorrente incid.le condizionato: Piero Ma-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Toscana n. 6/30/11, depositata il 31
gennaio 2011, con la quale, rigettato l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Piero
Manetti, relativa all’avviso di accertamento concernente Irpef,
Irap ed Iva per l’anno 2004, veniva accolta. Questi invero si era
discostato parecchio nella indicazione dei ricavi, relativamente
alle provvigioni ricevute, secondo lo studio specifico di settore.
In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto
impositivo si basava sugli studi di settore, che costituivano sì
prova presuntiva, ma senza che tuttavia l’ente impositore avesse
tenuto conto “… della particolare struttura organizzativa nella
quale opera…” il contribuente, e del fatto che anche la società
Fratelli Manetti srl., che operava nel settore della commercializzazione della carta e di articoli di cancelleria, di cui Manetti
era socio subagente, era rimasta vittoriosa in un analogo contenzioso di accertamento per preteso maggior reddito. Manetti resiste
con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incide tale
condizionato, con un unico motivo, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato che entrambi i ricorsi vann

lu-

niti ex art. 335 cpc., essendo stati proposti avverso la medesima
sentenza.
A) Ricorso principale
1

netti

2

3. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la
ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, in quanto
la CTR non enunciava in concreto gli elementi posti a base del suo
percorso argomentativo nell’accogliere le censure dell’appellato
alla pretesa impositiva, se non mediante l’apodittica affermazio-

ratteristiche strutturali ed organizzative dell’attività
dell’agente di commercio inciso, mentre invece si trattava di presunzioni, che semmai dovevano essere vinte dal contribuente,
quale piuttosto non aveva addotto alcun elemento di pr va a t
gno del suo assunto.
Il motivo è fondato, in quanto, com’è noto, in‘ /tema d ccertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili <>, sia sugli studi di settore, come nella
specie, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare
tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti
sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente
(Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in
tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento
del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni
una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente
confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata
al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’art.
10, comma l, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come
2

ne, secondo cui lo studio di settore non sarebbe adeguato alle ca-

3

nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicato
in dichiarazione era abbastanza rilevante (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009). Nel caso in esame invece il giudice
di appello non specificava gli elementi, in base ai quali riteneva
di condividere le ragioni del contribuente, se non in maniera

denunziato, atteso che, com’è noto, quello di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., sussiste se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato
o deficiente esame di punti decisivi della controversia, senza che
sia possibile ricostruirne il percorso argomentativo, anche mediante il richiamo generico di altre decisioni connesse, come la
sentenza della società Fratelli Manetti nella specie Cfr. anche
Cass. Sentenza n. 6288 del 18/03/2011).

/

Dunque sul punto la sentenza impugnata non ris lta m

ata in

modo sufficiente e giuridicamente corretto.
B) Ricorso incidentale condizionato
4. Col motivo addotto a sostegno di esso il ricorrente per incidente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il giudice
di appello non poteva ritenere sufficiente l’applicazione dello
studio di settore ai fini della pretesa fiscale senza il contestuale presupposto di altri elementi fattuali di prova, che valorizzassero quel dato astratto.
Si tratta all’evidenza di censura attinente ad impugnazione inammissibile per carenza d’interesse ex art. 100 cpc.,e che comunque rimane assorbita da quanto enunciato in ordine al motivo del
ricorso principale.
5. Ne deriva che quest’ultimo va accolto; l’altro incidentale
va dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata in relazione al primo, con rinvio al giudice di
appello, altra sezione, il quale si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

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piuttosto vaga ed insufficiente. In tal modo egli cadeva nel vizio

4

6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; dichiara inam-

lazione al primo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione
tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, l O ot obre 2013.

missibile l’altro incidentale; cassa la sentenza impugnata in re-

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