Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24367 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8686-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

OMNIA EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2535/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A seguito di verifica fiscale sulle movimentazioni bancarie relative alla Omnia Edilizia s.r.l., l’Agenzia delle entrate, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Andria, emetteva avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno 2C)11, veniva determinato un maggior reddito di impresa con conseguenti maggiori imposte Ires, Irap ed Iva.

Il ricorso proposto dalla società contro il suddetto atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, sul rilievo che parte dei prelievi fossero riconducibili ad operazioni di anticipo su fatture ed i versamenti documentati da fatture.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 20 settembre 2019, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Ufficio.

Osservava la CTR – per quanto rileva in questa sede – che: “La decisione dei primi giudici merita parziale conferma essendo giustificati i prelievi di contante con contestuale versamento sul conto anticipi su fatture, mentre risultano genericamente affermati e non riscontrati contabilmente i versamenti sul conto per Euro 16.737,00 a fronte di asserite fatture emesse. E’ da respingere l’appello che disconosce il meccanismo adottato dalla banca per recuperare quanto anticipato a fronte di fatture emesse. A questo proposito gli estratti bancari fanno piena prova (…) Anche i cedolini in atti supportano la prassi della banca di addebitare il conto ordinario a fronte del versamento per ristoro dell’anticipo dato”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 24 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. Censura, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’Ufficio aveva disconosciuto “il meccanismo adottato dalla banca per recuperare quanto anticipato a fronte di fatture emesse”, avendo in realtà l’Amministrazione finanziaria soltanto richiesto che la contribuente fornisse la prova – idonea a superare la presunzione legale prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 che i prelevamenti non avessero rilevanza reddituale.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 del prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (Cass. n. 13112 del 2020). “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità” (Cass. n. 15161 del 2020).

La CTR non si è attenuta a suddetti principi, avendo ritenuto giustificati i prelievi di contante effettuati dalla società con contestuale versamento sul conto anticipi su fatture, aderendo in modo acritico alla tesi prospettata dalla contribuente, senza verificare, in particolare, se gli importi prelevati trovassero effettiva corrispondenza in analogo versamento nel conto, non facendo in tal modo buon governo dei principi in tema di riparto dell’onere della prova elaborati da questa Corte in materia.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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