Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24366 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 30/09/2019), n.24366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10153-2018 proposto da:

PFIZER ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

ANTONINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/02/2018 R.G.N. 315/2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 2.2.2018, in riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno – che aveva rigettato il ricorso proposto da M.S., inteso al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società Pfizer, con inquadramento nella qualifica di impiegata di livello C2, ed al pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva – riconosceva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la qualifica di impiegata di livello D2 in favore della M. a decorrere dal 7.1.2010, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 31.5.2013;

2. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui ha resistito l’intimata, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle stesse il 20 dicembre 2018 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che inducono a ritenere regolate anche le spese in tali termini;

8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

P.Q.M.

la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA