Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24366 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28198-2007 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 39, presso lo studio dell’avvocato PAGLIONE ALFIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONILLI MARIELLA, SCUNCIO

ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato SIGILLO’ MASSARA GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/07/2007 r.g.n. 403/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato MIRELLA BUCCOMINO per delega ANTONIO SCUNCIO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 4.7.2007, in accoglimento dell’appello proposto dalla spa Poste Italiane ed in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta da P.C., intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la società con decorrenza dal 1.7.1999 e fino al 30.9.1999 (ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 26.11.1994, nonchè per necessità di espletamento del servizio in concomitanza del periodo di ferie), compensando le spese di lite del doppio grado.

La Corte territoriale riteneva legittima l’apposizione del termine sia in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro era stato instaurato in periodo di eccezionali esigenze produttive e riorganizzate della società datrice di lavoro, esigenze reiteratamente prese in considerazione con sufficiente tipizzazione dalle parti sociali anche in sede di rinnovo del c.c.n.l. in data 11.1.2001, nella consapevolezza del non esaurimento dell’articolato ed ampio riassetto delle Poste, sia in virtù del rilievo che anche l’aggiuntiva previsione contrattuale delle esigenze connesse al periodo feriale era da reputarsi sufficientemente tipizzata, senza che fosse richiesta l’indicazione nominativa del dipendente sostituito.

La P. chiede la cassazione della suindicata sentenza con due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la s.p.a. Poste Italiane, che ha depositato, altresì, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la P. denunzia violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 11.1.2001, nonchè dell’accordo sindacale del 18.1.2001, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che l’assunzione, avvenuta il 1 luglio 1999, doveva ritenersi non coperta dagli accordi autorizzatori richiamati, con conseguente nullità del termine apposto. Formula quesito di diritto domandando se l’accordo delle Poste Italiane spa con le OO. SS. del 18.1.2001 spieghi efficacia retroattiva anche sui contratti a termine non più legittimi per effetto della scadenza del termine del 30.4.1998 di cui all’accordo 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 c.c.n.l. 1994 e degli accordi 16.1998 e 27.4.1998.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, con doglianza riferita sempre alla nullità del termine apposto al contratto stipulato per un periodo non coperto da clausola autorizzatoria.

Osserva questa Corte che il giudice di secondo grado ha adottato una motivazione in parte erronea con riguardo alla ritenuta inesistenza di limiti temporali di efficacia dell’accordo 25.9.1997 ed alla efficacia ricognitiva dell’accordo 11.1.2001, motivando il rigetto della domanda della lavoratrice, tuttavia, anche sulla ricorrenza di una previsione contrattuale aggiuntiva, sufficientemente tipizzata, di sussistenza delle esigenze connesse al periodo feriale. Orbene, con riguardo alla censura come proposta, la stessa risulta fondata alla stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte in merito alla efficacia temporale della clausola autorizzatoria. Vero è che, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). Vero che pertanto “ne risulta una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, escluso che il termine apposto al contratto de quo possa, in base alle considerazioni in ordine all’efficacia temporale degli accordi, ritenersi valido in relazione alla prima delle esigenze enunciate nel contratto individuale.

Nè a diverse conclusioni può giungersi dall’esame dell’accordo del 18.1.2001 ovvero dalla disposizione di cui all’art. 25 del c.c.n.l.

del 2001 pure invocati dalle Poste a sostegno del proprio assunto.

Invero, con il primo accordo, destinato a regolare la specifica questione della sorte delle controversie aventi ad oggetto la validità dei contratti a termine stipulati sino al 30.6.97, una volta intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 419/2000, la società appellata ribadiva, nella parte finale, “con specifico riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1.7.1997 e fino alla sottoscrizione del c.c.n.l. 11.1.2001”, che… “i contratti medesimi disposti secondo quanto previsto dall’art. 8 CCNL 26/11/94 così come integrato dall’accordo del 25/9/97, si erano resi necessari in conseguenza degli avviati processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale finalizzati alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici di cui al Piano di Impresa”.

Le organizzazioni sindacali, d’altro canto, “nel dare atto di quanto sopra”, convenivano anche che i citati processi, tuttora in corso, sarebbero stati fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia definita dal c.c.n.l. del gennaio 2001.

Si ha riguardo, dunque, ad un accordo – stipulato ad oltre due anni di distanza dall’ultima proroga- che non potrebbe coprire mai il “vuoto” normativo creatosi nel periodo precedente, rendendo legittimi comportamenti posti in essere in contrasto con norme imperative di legge. Ed in ogni caso il nuovo accordo non potrebbe mai travolgere diritti già acquisiti nel patrimonio di terzi nel periodo intermedio (cfr. in termini Cass. n. 15331 del 7.8.2004 in).

Risulta, dunque, irrilevante il richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, sia perchè esso si riferisce chiaramente alle sole assunzioni da effettuare dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto, sia perchè la possibilità di procedere ad assunzioni a termine “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione” è subordinata all’esito di confronto con la controparte sindacale a livello nazionale ovvero a livello regionale, il che, a ben vedere, conferma l’inesistenza di qualsiasi pregresso accordo generale per tale tipo di assunzioni.

Va, tuttavia, osservato che con il ricorso si censura una sola delle motivazioni poste a sostegno della decisione, che fonda la legittimità del termine anche sulla ricorrenza di esigenze sostitutive in periodo feriale, rispetto alla quale alcun rilievo viene mosso alla pronunzia della Corte territoriale. Ed invero, la ricorrente ha omesso di indicare elementi a confutazione delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza delle esigenze sostitutive ed alla correttezza del richiamo nel contratto alle stesse, posto che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate.

Essendo per quanto detto la sentenza fondata su duplice motivazione, pure essendo la prima censura sull’inesistenza della clausola autorizzatoria fondata, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente articolare specifico motivo di ricorso diretto a confutare le argomentazioni a sostegno della giustificazione causale dell’apposizione del termine relativa ad esigenze sostitutive per ferie. A riguardo deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811;

Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. 1 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005).

Orbene, nel caso esaminato, come sopra osservato, non risulta che la ricorrente abbia proposto specifica impugnazione avverso la statuizione autonoma e distinta, con la quale la Corte territoriale ha affermato la idoneità delle esigenze sostitutive suddette a legittimare il ricorso a contratto a termine.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere respinto, laddove le spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, cedono a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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