Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24365 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 30/09/2019), n.24365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10194-2014 proposto da:

AQUA PLANET SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato FABIO

QUOJANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1561/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2014 R.G.N. 1082/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Acqua Planet srl (d’ora in avanti, anche Associazione) sul presupposto che i redditi percepiti dai soggetti che operavano come istruttori sportivi all’interno della piscina comunale gestita dalla predetta Associazione fossero riconducibili alla categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67, lett. m), T.U.I.R. e come tali esenti dalla contribuzione previdenziale ed assicurativa; a tale conclusione, il Tribunale perveniva alla luce della novella legislativa introdotta dal D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, convertito in L. n. 14 del 1990, da qualificarsi in termini di norma di interpretazione autentica;

2. la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1561 del 2013, in accoglimento del gravame proposto dall’INPS ed in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione alla cartella esattoriale da parte dell’Associazione, in quanto, pur pacifico che Acqua Planet srl fosse un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e svolgesse attività di gestione della piscina comunale di Pavia, osservava come l’art. 35 cit. ampliasse la sfera dei beneficiari dell’esenzioni fiscale e contributiva, non richiedendo più, come in passato, che i compensi fossero erogati per attività collegate ad una gara o ad una manifestazione sportiva; secondo la nuova disposizione, poteva trattarsi anche di compenso corrisposto a chi svolgesse compiti di formazione e preparazione per un’attività sportiva, pure al di fuori della partecipazione ad eventi, sicchè non poteva qualificarsi come norma di natura interpretativa;

2.1. nella fattispecie di causa, venivano in rilievo compensi erogati prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione; il collegamento con una manifestazione sportiva dilettantistica era da escludere in relazione alle collaborazioni degli istruttori che tenevano corsi di acquaticità per bambini fino a 6 anni, corsi di “gym” finalizzati al benessere della persona, corsi di rieducazione rivolti a soggetti con difficoltà motorie, corsi di nuoto per gestanti;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Associazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. deve essere disattesa la preliminare eccezione dell’INPS di inammissibilità del ricorso; la sentenza della Corte di appello di Bologna è stata notificata il 14.2.2014 mentre il ricorso in cassazione risulta notificato il 14.4.2014, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2;

2. con l’unico motivo di ricorso è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, lett. m) (T.U.I.R.), per non aver la Corte territoriale considerato la più ampia (e corretta) accezione di attività sportiva dilettantistica definitivamente riconosciuta dal Legislatore che, con il D.L. n. 207 del 2008, art. 35 avrebbe fornito, diversamente da quanto sostenuto nella decisione impugnata, un’interpretazione autentica del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lett. m) includendovi le “attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza” dell’attività sportiva dilettantistica;

3. il motivo è fondato;

3.1. la questione posta dall’attuale ricorso attiene, esclusivamente, all’interpretazione della nozione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, contenuta nel predetto art. 67, alla luce della previsione di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35;

3.2. vengono, dunque, in rilievo:

– l’art. 67 cit. nella parte in cui stabilisce: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (….)”

– il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, (convertito in L. n. 14 del 2009) che ha specificato: “Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, art. 67, comma 1, lett. m), sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”;

3.3. è pacifico che la fattispecie di causa si riferisca a pretese contributive relative ad un periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 207 del 2008, art. 35 ragione per cui assume decisivo rilievo stabilirne la portata, interpretativa o innovativa;

3.4. in generale, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore può adottare norme che specifichino il significato di altre disposizioni di legge non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali irrisolti, ma anche “quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte Cost. n. 525 del 2000; in senso conforme, sentenze n. 209 del 2010; n. 24 del 2009; n. 170 del 2008; n. 234 del 2007; n. 274 del 2006; n. 26 del 2003; n. 374 del 2002);

4. stima il Collegio che il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, (convertito in L. n. 14 del 2009) abbia natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 67 TUIR, lett. m), comma 1, con portata cioè chiarificatrice della nozione di “esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche”; in tale nozione dovendosi ritenere incluse anche le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza allo sport dilettantistico;

4.1. invero, in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive (la ricostruzione qui prescelta è sostenuta anche da Cass. pen., n. 31840 del 2014, in motivazione, p.p. 5.2 e ss. nonchè, in sede amministrativa, nella circolare ENPAS n. 18 del 2009, nella risoluzione Agenzia Delle Entrate n. 38/E del 2010 e nella circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 2014);

5. i compensi di cui si discute potranno, dunque, ricomprendersi tra i “redditi diversi” di cui all’art. 67 T.U.I.R., lett. m) alle seguenti condizioni:

– (che) siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi del D.L. n. 136 del 2004 cit., art. 7;

– (che) siano corrisposti per una prestazione di “esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica”, secondo l’interpretazione autentica del legislatore, resa con il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5;

6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ai necessari accertamenti in conformità di quanto precede ed, in particolare, della affermata natura interpretativa del D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5;

7. al giudice di rinvio è rimessa la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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