Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24365 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7758-2012 proposto da:

D.G.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PATRIZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO RIGI LUPERTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4779/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2011 R.G.N. 1596/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA PATRIZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, che aveva condannato Telecom Italia s.p.a. al pagamento di in favore di D.G.R. della somma di Euro 76.928,32, a titolo di differenze retributive, e della somma di Euro 23.757,27, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione, oltre accessori, ha respinto la originaria domanda.

1.2. La decisione di appello, per quel che ancora rileva, ha ritenuto che in assenza di puntuale allegazione in domanda del concreto pregiudizio alla professionalità conseguente alla dedotta dequalificazione, nulla poteva essere a tale titolo riconosciuto; ha, quindi, escluso la spettanza del trattamento previsto dall’art. 14 c.c.n.l. per l’ipotesi di risoluzione del rapporto conseguente a mancata accettazione del trasferimento da parte del dirigente, per essere la relativa facoltà stata esercitata oltre il prescritto termine di sessanta giorni; tale termine, infatti, doveva ritenersi decorrente, in concreto, dal 5 maggio 2000, data in cui il D.G. si era recato in Brasile per prendere servizio o, al più tardi, dal 16 maggio 2000, data in cui era stato sottoscritto dall’Amministratore delegato di Telecom l’ordine di servizio con cui si disponeva che il dirigente passasse ad operare presso Tele Nordeste Celular, azienda partecipata del gruppo in Brasile; nè le disposizioni in tema di trasferimento del dirigente potevano essere invocate in relazione alla diversa ipotesi del distacco, disposto con il successivo contratto integrativo del 31-82000;

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.G.R. sulla base di tre motivi.

3. Telecom Italia s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c. e degli artt. 2727c.c. e sgg. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Censura la decisione di appello in quanto fondata su una interpretazione del danno conseguente alla violazione dell’art. 2013 c.c. limitata alla perdita di chances ed alla possibilità del lavoratore di aumentare la propria professionalità. Sostiene di avere, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, puntualmente allegato i danni conseguenti all’illegittimo demansionamento, come attestato dal ricorso di primo grado di cui riproduce i brani di pertinenza. Lamenta il mancato ricorso al ragionamento presuntivo al fine di della ricostruzione del pregiudizio sofferto sulla base di elementi acquisiti, quali la riduzione qualitativa e quantitativa della mansioni, l’elevata posizione rivestita nell’ambito della compagine aziendale, la particolare qualificazione professionale, la durata del demansionamento.

1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire dalla pronunzia a sezioni unite 24/3/2006 n. 6572, con la quale è stato chiarito che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita – lesione che, per l’appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso – è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturito e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa; con riferimento al danno alla professionalità è stato, in particolare, precisato che, potendo esso consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, esso non può essere riconosciuto se non se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo; analogamente, della perdita di chances, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. (Cass. ss.uu. cit., e in termini, fra le altre, sulla necessità di concreta allegazione del pregiudizio subito in presenza di assegnazione a mansioni inferiori Cass. 18/1/2017 n. 1178, Cass. 26/1/ 2015, n. 1327, Cass. 30/9 2009, n. 20980).

1.2. L’assunto di parte ricorrente in merito alla possibilità di pervenire all’accertamento del pregiudizio sofferto sulla base di un ragionamento presuntivo, assunto in tesi condivisibile in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionannento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. 19/9/2014 n. 19778, Cass. 10/4/2010, n. 8893), non esclude, comunque, la necessità di specifica allegazione da parte del lavoratore degli elementi di fatto sui quali fondare la valutazione presuntiva, valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 c.p.c. – non può, invece, mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le altre, Cass. n. 1178/2017 cit., Cass. 23/9/2016, 18717, Cass. Sezioni U. 3/2/1998 n. 1099).

1.2. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, come ritenuto dal giudice di seconde cure, con accertamento che in quanto sorretto da motivazione congrua ed adeguata si sottrae al sindacato di legittimità (v. tra le altre, Cass. 09/09/2008 n. 22893), avuto riguardo al contenuto della originaria domanda, riportato in ricorso nei brani di pertinenza (pagg. 11 e sgg.) nei quali sono descritte le modalità attraverso le quali si è realizzato il denunziato demansionamento con la generica indicazione del pregiudizio alla professionalità che viene prospettato in termini privi a conferire ad esso la necessaria concretezza.

1.3. La confermata carenza allegatoria del ricorso di primo grado in ordine al pregiudizio alla professionalità, assorbe l’esame delle ulteriori deduzioni con le quali parte ricorrente si duole del mancato ricorso al ragionamento presuntivo, attività questa riservata al giudice di merito al quale spetta di valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 2/4/2009 n. 8023).

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 c.c.n.l.. Dirigenti delle Aziende Industriali e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, artt. 2 e 3 del 1997 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. Assume che, anche in considerazione degli oneri di informazione delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro a carico del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1997, art. 2 e della necessità di comunicazione per iscritto di qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2, non derivante direttamente da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto collettivo, oltre che del dato testuale della norma collettiva, il giudice di appello, al fine della verifica in ordine all’applicabilità del disposto dell’art. 14 c.c.n.l. Dirigenti delle Aziende Industriali, avrebbe dovuto verificare se vi era stata comunicazione scritta del trasferimento e in relazione a tale data verificare il rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale il dirigente poteva risolvere il rapporto con diritto alle indennità previste dalla norma collettiva. Pertanto il dies a quo non poteva essere individuato con riferimento alla data 5-5-2000 in cui il D.G. aveva preso servizio in Brasile in regime di trasferta temporanea. Analogamente, il giudice di appello aveva errato nel far decorrere tale termine dall’ordine di servizio del 16 maggio 2001, senza accertare se lo stesso era diretto al dirigente e se era stato portato a conoscenza di questi. Censura, inoltre, la decisione per avere affermato, senza ulteriore motivazione, la inapplicabilità dell’art. 14 c.c.n.l. all’ipotesi di distacco del dirigente; argomenta che il trattamento di favore regolato dall’art. 14 c.c.n.l. non poteva che riferirsi ad ogni spostamento da una sede ad un’altra.

2.1. Il secondo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.

2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte. (Cass. 12/12/2014 n. 26174). Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto (Cass. 4/2/2014 n. 2427, Cass. 7/2/2011 n. 2966). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini. L’inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Cass. 12/127/2014 n. 26174) Parte ricorrente non ha articolato le proprie censure con modalità conformi a tali prescrizioni in quanto non solo ha omesso, con riferimento alle invocate previsioni collettive di indicare la sede processuale di relativa produzione così come ha omesso di indicare la sede di produzione del contratto integrativo del 31.8.2005 ma ha, altresì, omesso di trascrivere il contenuto del detto contratto integrativo così come dell’ordine di servizio del 16 maggio 2005. Tanto è sufficiente a determinare la inammissibilità del secondo motivo, restando assorbile le ulteriori eccezione di parte controricorrente in merito alla mancata produzione, in violazione del disposto dell’art. 369 c.p.c. n. 4 unitamente al ricorso per cassazione, dell’intero contratto collettivo applicabile al rapporto, in relazione al quale parte ricorrente propugna un’interpretazione difforme da quella fatta propria dalla Corte territoriale.

2.3. In conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte è poi da escludere che i rilevati vizi del ricorso per cassazione possano essere sanati attraverso integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (Cass. 25/2/2015 n. 3780, Cass. Sezioni U.U. 15/5/2006 n. 11097).

3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la decisione impugnata per avere omesso di pronunziare sulla domanda formulata in via subordinata e reiterata in appello, con la quale era stato chiesto accertarsi il diritto all’indennità prevista per il caso di dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. ed alla somma relativa all’incidenza di tale indennità sul calcolo del trattamento di fine rapporto.

3.1. Il motivo è fondato. Sussiste, infatti, l’omessa pronunzia denunziata dal ricorrente in relazione alla domanda avente ad oggetto il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, scaturente dalla asserita sussistenza di una giusta causa di recesso, ed al calcolo della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto, domanda ritualmente formulata in primo grado e non abbandonata in appello, secondo quanto evincibile dalla esposizione del fatto processuale compiutamente narrato in ricorso e riscontrato con l’esame degli atti.

4. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue la cassazione in parte qua della decisione impugnata, con rinvio, anche ai fini del regolamento del giudizio di legittimità, al altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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