Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24364 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24364 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13083-2011 proposto da:
MASSIMO
SSIMO BDNMSM71M22A662K elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO (Studio legale di
consulenza tributaria e societaria), rappresentato e difeso dall’avvocato
DAMASCELLI ANTONIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRAT 06363391001) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/10/2013

avverso la sentenza n. 44/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 26.2.2010, depositata il 26/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10 /10/ 2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 13083 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del D

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13083/11

Ricorrente: Massimo Bedin
Controricorrente: agenzia delle entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Massimo Bedin propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 44/06/10, depositata il 26 marzo 2010, con
la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione del medesimo, relativa a due avvisi di accertamento concernenti Irpef, Irap ed Iva
per gli anni 2001 e 2002, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi si basavano sugli studi di settore, che costituivano prova presuntiva, senza che il contribuente, che si era discostato parecchio da essi,
avesse fornito elementi di prova sul suo assunto, se non in modo
generico, ed inoltre aveva omesso di instaurare il preventivo contraddittorio, nonostante l’invito trasmessogli. Tuttavia il moltiplicatore gli veniva applicato nel minimo previsto, tenuto conto
delle deduzioni ed osservazioni addotte in sede contenziosa.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ric

nte de-

duce violazione di norme di legge e vizi di motivazione, in quanto
la CTR non considerava che i parametri applicati dall’ufficio sono
astratti, e dovevano essere contemperati dalle effettive condizioni in cui l’attività di commerciante di orologi, gioielli ed articoli di argenteria veniva svolta, e precisamente in un quartiere
periferico e di persone non abbienti, trattandosi solo di presun-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

zioni semplici, per le quali invece l’agenzia doveva fornire la
prova della sua pretesa.
Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili <>, sia sugli studi di settore, come nella
specie, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare
tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti
sintomatici per la ric2struzione del reddito del contribuente
(Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in
tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento
del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni
una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente
confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata
al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’art.
10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come
nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicat
in dichiarazione era abbastanza rilevante (V. pure Sez. U ent
za n. 26635 del 18/12/2009).
Dunque sul punto la sentenza impugnata isulta motiv ta in modo
giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2

3

La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente 4 rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in
E4.000,00(quattromila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

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