Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24364 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26483-2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GULLI

TOMMASO 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

U.I.L.D.M. UNIONE ITALIANA LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE O.N.L.U.S. –

SEZIONE LAZIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASENTO 37, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PIZZUTI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10945/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2014 R.G.N. 8904/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI;

udito l’Avvocato PAOLO PIZZUTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 9 maggio 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento intimatogli per giusta causa il 25 settembre 2010 dalla U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la gravità del comportamento del lavoratore, direttore sanitario della struttura impegnata nella cura di malati affetti da gravi patologie, per la reiterata manifestazione della volontà di non rispettare le direttive del Presidente della Onlus datrice di lavoro, contestatagli con le note di addebito del 13 e 14 settembre 2010, seguite dal licenziamento disciplinare: tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.

Con atto notificato il 10 novembre 2014, M.F. ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resisteva U.I.L.D.M. Onlus con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 4,D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 15 come mod. dal D.Lgs. n. 29 del 1999 ed illogicità manifesta, per erronea individuazione di una giusta causa di licenziamento nel comportamento (di sottrazione al Prof. C.D., responsabile del servizio di neuropsichiatria dell’età evolutiva, di tutti i pazienti, ridistribuiti tra gli altri neuropsichiatri in organico e di interdizione al medesimo di accesso ai servizi del Centro di riabilitazione, con inosservanza del successivo invito datoriale a revocare i suddetti provvedimenti) tenuto dal direttore sanitario di struttura accreditata presso il servizio sanitario nazionale, all’esito di una non corretta valutazione dei doveri e delle responsabilità posti dalle norme denunciate a suo carico e dell’indebita interferenza del presidente della UILDM e degli uffici amministrativi sull’esercizio delle sue legittime prerogative.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Ed infatti, deve essere esclusa la sussistenza della violazione delle norme di legge denunciate, che prevedono la possibilità di stipulazione dalle Regioni di convenzioni anche con istituzioni sanitarie private sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria previste dalla L. n. 833 del 1978, art. 43 e dotate di un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali dal partè del personale che vi opera (art. 4 I. 412/191), regolano i rapporti di partecipazione alla direzione del servizio del direttore sanitario (e amministrativo) con il direttore generale, che ne ha la responsabilità (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 come mod. dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3) ed illustrano l’ambito di autonomia e di responsabilità dei dirigenti sanitari, sempre da esercitare “nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità” (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 come mod. dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3).

Alla luce di un’obiettiva e serena interpretazione di tali norme deve essere esclusa ogni lamentata indebita ingerenza del presidente della U.I.L.D.M. Onlus sulle legittime prerogative del direttore sanitario: certamente responsabile dell’organizzazione tecnica e funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari, tanto nella componente del personale sanitario, tecnico e paramedico, tanto in quella delle apparecchiature e degli ambienti (come anche ritenuto, in esito a corretta disamina della normativa regolante la materia, dalla Corte territoriale per le ragioni in particolare esposte a pgg. 8 e 9 della sentenza); ma non anche dotato della pretesa autonomia (addirittura configurata dal ricorrente come absoluta da ogni vincolo) nella gestione del personale, tanto meno legittimato all’assunzione di provvedimenti in contrasto con le direttive dell’amministrazione (così ai primi due capoversi di pg. 11 della sentenza).

2.2. Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, come risulta dalla puntuale e criticamente argomentata ricostruzione del fatto compiuta dalla Corte territoriale, con specifica illustrazione del verbale di riunione del 21 luglio 2010 (diffusamente riportato dal primo capoverso di pg. 6 al primo di pg 7 della sentenza e dalla cui narrativa emerge come nel corso della riunione sia stata apertamente discussa la vicenda originante l’aspro dissenso tra le parti, in riferimento all’intervento terapeutico adottato dal neuropsichiatra Prof. C.D. nei limiti del percorso concertato con la ASL per la cura della bambina affidata alla Onlus: da cui l’inconciliabilità della divergente valutazione della gestione del caso dal presidente e dal direttore sanitario, che addirittura ha abbandonato anzi tempo la riunione, non soltanto non recedendo dalla richiesta di risoluzione del contratto nei confronti del predetto neuropsichiatra, ma addirittura inibendogli l’accesso ai servizi afferenti alla Direzione sanitaria e pertanto acuendo il rilevato difetto, all’esordio della riunione, di quella “normale comunicazione caratteristica dell’integrazione tra le funzioni di vertice… di fondamentale importanza”) e delle puntuali contestazioni datoriali del 13 e 14 settembre 2013 (dall’ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 5 della sentenza).

2.3. Appare allora evidente la responsabilità disciplinare del direttore sanitario per la reiterata inosservanza delle direttive datoriali: sicchè, l’imputabilità al dirigente di un tale comportamento integra colpevole inadempimento contrattuale, nella valutazione esclusiva del giudice di merito, che opera, come appunto nel caso di specie, un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente e correttamente motivato (arg. ex Cass. 24 gennaio 2017, n. 1753, con richiamo di Cass. 20 febbraio 2007, n. 3929 per la distinzione della responsabilità dirigenziale per mancato conseguimento degli obiettivi da quella disciplinare).

2.4. Quanto poi ai principi di diritto in materia di licenziamento per giusta causa, essi sono stati correttamente applicati con prudente ed equilibrata calibratura sulla peculiarità del rapporto dirigenziale, in merito alla particolare natura fiduciaria del rapporto: in esito ad un accertamento in fatto congruamente argomentato anche in riferimento alla proporzionalità del provvedimento disciplinare alla gravità del comportamento (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 9 al quarto di pg. 11 della sentenza), non contestato nella sostanza dal ricorrente ma infondatamente giustificato.

Ed è indubbio che nel caso di specie ricorra quell’elemento peculiarmente connotante la giusta causa di licenziamento, come noto consistente nel carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario. Sicchè, il giudice deve valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale; dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare: Cass. 18 settembre 2012, n. 15654; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144).

3. Dalle superiori argomentazioni discende pertanto coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna M.F. alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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