Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24362 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28147-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

e sul ricorso 32057-2007 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, gusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1409/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/10/2006 R.G.N. 1776/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.10.2006, la Corte di Appello di Firenze, rigettando il gravame interposto dalla s.p.a. Poste Italiane, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto a contratto stipulato dalla detta società con B.A. con decorrenza 19.10.1998, ritenendo che lo stesso, pur se riferito a pari time e quindi legittimato temporalmente da clausola autorizzatoria, era da ritenersi comunque illegittimamente stipulato in ragione della radicale carenza di individuazione concreta del collegamento causale tra clausola autorizzatoria ed effettiva necessità di specifica assunzione a termine rispetto alla particolare situazione dell’ufficio ove la lavoratrice era stata destinata. Confermava, altresì, la sentenza impugnata in relazione alla declaratoria di illegittimità del termine apposto a contratto del 3.5.1999 ed alla ritenuta vigenza di un rapporto di lavoro subordinato pari time dalla data del 19.10.1998 ed a tempo pieno dal 3.5.1999, nonchè con riferimento alla statuizione di condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni dal 4.10.2002.

Propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste con controricorso la B., che propone, altresì, ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la società denunzia la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, argomentando sulla ampiezza della delega in bianco e sulla non necessità di dimostrazione del nesso eziologico tra singolo contratto ed esigenza di specifica assunzione e domandando, a conclusione della parte espositiva, se è vero che, in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, l’autonomia sindacale, investita di funzioni paralegislative, non incontri limiti ed ostacoli nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine e non valga, invece, il principio generale che sia stata ammessa in generale la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata dalle parti sociali e l’imposizione di un tetto percentuale delle assunzioni.

Con il secondo motivo, la società lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il motivo si incentra sulla erroneità della tesi della efficacia temporale limitata del contratto collettivo del 1997 in relazione al secondo contratto ed alla natura ricognitiva degli accordi attuativi, concludendosi con quesito, con il quale viene domandato se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata.

Con il terzo motivo, la società si duole della omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sostenendo, in sintesi, che l’aliunde perceptum non può che essere genericamente dedotto dall’istante e domandando se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi su cui fondare la prova a supporto delle proprie domande ed or eccezioni e, segnatamente, per la prova dell’aliunde perceptum il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore.

Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riguardo al rigetto della sollevata eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso e, a conclusione della parte argomentativa, domanda se nel caso di notevole lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza del rapporto a termine tra le parti e quella in cui il lavoratore si è attivato per far valere il diritto di conversione del rapporto di lavoro, il giudice debba valutare, in concorso eventualmente con altre indicative circostanze, la volontà tacita del lavoratore, espressa per fatti concludenti, di risolvere il rapporto, rinunciando a far valere l’eventuale illegittimità del termine apposto.

Va respinto il ricorso principale quanto alla prospettata questione della risoluzione per mutuo consenso, che va trattata preliminarmente in ordine di priorità logico-giuridica.

Come questa Corte ha più volte affermato, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado sul punto, ha ribadito, con adeguata e congrua motivazione, che non potesse desumersi dal mero trascorrere del tempo, la volontà, sia pure tacita, del lavoratore di risolvere il rapporto e di rinunciare ad un suo diritto e che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione dell’ultimo rapporto (giugno 1999) e la richiesta di tentativo di conciliazione (4.10.2002) era da ritenersi insufficiente a fondare qualsiasi presunzione nel senso voluto dalla società.

Con riguardo al primo motivo di impugnazione, osserva la Corte che, in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatati, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

Nella specie, tuttavia, fondandosi la decisione impugnata sull’applicazione dell’addendum all’art. 7 c.c.n.l. 1994, introdotto dall’accordo 2.7.1998, che pone il termine finale del 31.12.1998 come ultima data entro la quale è autorizzata la stipula dei contratti a termine in regime di part time, sarebbe stato necessario il richiamo specifico al contenuto della norma in questione e la confutazione analitica della tesi prospettata nella decisione impugnata con riguardo alla interpretazione della disciplina specificamente dettata dalla normativa in esame. Ma, a prescindere dalla genericità della prospettazione del motivo, lo stesso deve, prima ancora, dichiararsi improcedibile, in ragione della mancata produzione del contratto collettivo menzionato e del relativo addendum, e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Il requisito non appare soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in quale sede processuale il CCNL ed il relativo addendum sono stati eventualmente prodotti nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarli in questa sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito. Al riguardo, è stato, invero, osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass. 25.5.2007 n. 12239; Cass. 20594/2007; 20437/2008; 4056/2009). Anche per il c.c.n.l. deve valere analoga esigenza, al fine di rendere possibile l’esame completo del contenuto delle previsioni contrattuali, relative – per quanto attiene al caso di specie – alla possibilità ed alle condizioni per potere stipulare contratti a tempo determinato.

E’ stato in proposito anche chiarito da questa Corte che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e ss. e, in specie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

Quanto al secondo motivo di ricorso, riferito al contratto stipulato il 3.5.1999, deve ricordarsi, alla stregua di quanto da questa Corte costantemente affermato, che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Quanto al terzo motivo, deve affermarsene la inammissibilità, atteso che il relativo quesito risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Il quesito, invero, si presenta non correttamente formulato, anche perchè risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e come tale inammissibile.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Anche il motivo di ricorso incidentale riferito alla violazione dell’addendum all’art. 7 del c.c.n.l. 26 11 1994 per il personale dipendente dell’ente poste introdotto dall’accordo 2.7.1998 e dei criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 1363 e 1367 c.c. ed alla conseguente violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, deve essere dichiarato improcedibile. Come è dato rilevare anche dalla formulazione del corrispondente quesito di diritto – con il quale si domanda se, in applicazione dei canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., l’addendum all’art. 7 c.c.n.l. 1994, introdotto dall’accordo 2.7.1998, ponga il termine finale del 31.12.1998 come ultima data entro la quale è autorizzata la stipula dei contratti a termine part time, ovvero come termine entro il quale i contratti autorizzati devono esaurire i loro effetti -, la questione verte sulla interpretazione dell’addendum dell’art. 7 del c.c.n.l. indicato, che non risulta prodotto, onde valgono le medesime considerazioni svolte in relazione al primo motivo del ricorso principale.

La soccombenza reciproca costituisce valido motivo per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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