Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24362 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20040/2018 R.G. proposto da:

E.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Valerini,

con domicilio eletto in Roma, via Fonteiana, n. 142;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 12 giugno

2018;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi l’Avv. Fabio Valerini e l’Avvocato dello Stato Ilia Massarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12 giugno 2018, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da E.G., cittadino della (OMISSIS).

Premesso che il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine per sottrarsi alle minacce di morte dello zio paterno, al quale aveva disobbedito, vendendo a terzi un fondo del quale il parente aveva tentato di impossessarsi, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, dando atto della natura meramente soggettiva del timore espresso dall’ E., del carattere interno e familiare della vicenda da lui narrata e dell’impossibilità di ricondurre le vessazioni da lui subite alle motivazioni previste dalla Convenzione di Ginevra, in quanto determinate da interessi puramente economici. Per le medesime ragioni, ha ritenuto insussistenti i requisiti prescritti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), per il riconoscimento della protezione sussidiaria, osservando, in ordine alla situazione di violenza generalizzata richiesta dalla lett. c) medesimo articolo, che la regione dell'(OMISSIS), dalla quale proveniva il ricorrente, pur appartenendo all’area geografica del (OMISSIS), non è direttamente interessata dai conflitti che caratterizzano tale zona, ma soltanto da criticità riconducibili all’attività dei culti ed alla commissione di crimini comuni ad opera di giovani armati coinvolti in passato in scontri preelettorali. Ha rigettato infine la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva allegato nessuna specifica ragione di vulnerabilità, idonea ad esporlo, in caso di rimpatrio, a rischi di apprezzabile entità, ed escludendo la possibilità di desumere astrattamente tale situazione dal contesto di provenienza, in assenza di un’individualizzazione concreta del rischio.

2. Avverso il predetto decreto l’ E. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Con ordinanza del 27 settembre 2019, la causa, originariamente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 3,19 e 19-bis del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e dell’art. 25 Cost., osservando che il Tribunale, invece di procedere direttamente alla trattazione e alla decisione della controversia, ha delegato il Giudice relatore, il quale ha poi subdelegato l’attività istruttoria ad un giudice onorario di pace, che ha provveduto anche all’elaborazione di una bozza di provvedimento.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis rilevando che il giudice onorario di pace ha provveduto anche all’audizione di esso istante, nonostante si trattasse di attività non subdelegabile, in quanto avente carattere essenziale, avuto riguardo all’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale. Aggiunge che, se effettuata dal relatore, l’audizione avrebbe consentito di approfondire alcuni aspetti della vicenda da lui narrata che sono stati invece pretermessi dal decreto impugnato, come l’influenza dell’adesione dello zio paterno alla setta degli (OMISSIS).

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono parzialmente fondati.

E’ pur vero che in tema di protezione internazionale questa Corte ha ripetutamente escluso la nullità del procedimento nell’ambito del quale il collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione abbia delegato ad un giudice onorario di tribunale il compito di procedere all’audizione del richiedente, riservandosi la decisione della causa all’esito di tale adempimento: in proposito, è stata infatti richiamata la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, e segnatamente le disposizioni dettate dall’art. 10, che consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, ivi compresa l’assunzione di testimoni, e dall’art. 11, il quale esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari soltanto per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non sono compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2020, n. 7878; 20/02/2020, n. 4887; Cass., Sez. VI, 5/02/2019, n. 3356).

Tale principio non risulta tuttavia applicabile nella fattispecie in esame, la quale si caratterizza, rispetto a quelle prese in considerazione dai precedenti richiamati, per la circostanza che la delega al giudice onorario non è stata conferita direttamente dal collegio investito della decisione, ma dal giudice relatore, al quale il collegio aveva delegato il compito di procedere all’audizione: trattasi pertanto di un’ipotesi di subdelega, in ordine alla quale resta applicabile il principio, operante in via generale nel settore del diritto pubblico e riferibile anche alla materia processuale, secondo cui la delega non comporta il trasferimento della titolarità del potere, ma soltanto l’attribuzione della facoltà di esercitarlo, e non consente dunque al delegato di trasmetterlo a sua volta a terzi, in assenza di una disposizione che espressamente lo preveda, determinandosi altrimenti un’alterazione dell’ordine delle competenze normativamente stabilite, che non può non ripercuotersi sulla validità degli atti compiuti dal subdelegato (delegata potestas delegari non potest). Non risultano dunque pertinenti, rispetto al caso in esame, le considerazioni svolte nei precedenti richiamati relativamente all’incardinamento del giudice onorario presso l’ufficio giudiziario al quale è assegnato, in qualità di componente dell’ufficio del giudice, ed alla facoltà, riconosciuta al giudice professionale, di delegargli compiti ed attività anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale, ivi compresa l’assunzione di testimoni: altro è, infatti, l’astratta previsione della facoltà di delegare attività inerenti alla trattazione ed all’istruzione della causa, indipendentemente dall’attribuzione della causa alla competenza del giudice monocratico o del collegio, altro è l’esigenza che la predetta facoltà venga in concreto esercitata dal titolare del relativo potere, e cioè dall’organo investito della trattazione e della decisione della causa. Qualora quest’ultima sia attribuita alla competenza del collegio, spetta soltanto allo stesso il potere di delegare compiti o attività processuali, affidandoli al relatore o ad un giudice onorario, senza che il destinatario della delega possa a sua volta delegarli ad altri, ancorchè appartenenti al medesimo ufficio giudiziario ed assegnati all’ufficio del medesimo giudice: l’incardinamento del subdelegato nell’ufficio giudiziario può infatti valere ad escludere la sua estraneità all’organo giudicante, e quindi la configurabilità di un vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., ma non impedisce di ravvisare una deviazione dal modello procedimentale previsto dalla legge, che può essere fatta valere come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Quanto poi alle condizioni necessarie per la deducibilità del predetto vizio, non può trovare applicazione, nel caso in esame, il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ad altre ipotesi di delega non consentita della trattazione o dell’istruzione ad un giudice diverso da quello investito della controversia, secondo cui, ove l’attività svolta dal delegato non implichi l’esercizio di funzioni decisorie o quanto meno valutative, riservate dalla legge all’organo decidente, la relativa violazione può essere fatta valere come motivo d’impugnazione soltanto a condizione che la parte indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per effetto dell’incidenza sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti della difesa (cfr. Cass., Sez. I, 22/07/2005, n. 15503; 13/08/2004, n. 15767; 7/02/2001, n. 1731). In materia di protezione internazionale, è stato infatti affermato che una violazione processuale incidente su un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, ivi compresi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha delle palesi ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. I, 17/04/2019, n. 10786; v. anche Cass., Sez. I, 23/10/2019, n. 27075). Tale principio, enunciato in riferimento all’ipotesi in cui non si sia proceduto alla fissazione dell’udienza di comparizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, deve considerarsi riferibile anche a quella dell’audizione effettuata da un organo diverso da quello investito del procedimento e non munito di valida delega, avuto riguardo all’importanza che tale adempimento riveste nell’ambito del giudizio, soprattutto nel caso in cui vengano dedotti fatti nuovi e diversi da quelli emersi nel corso del colloquio o si rendano necessari chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese dal richiedente nella predetta sede. In tal senso depone anche la più recente giurisprudenza comunitaria, la quale è pervenuta al superamento dell’orientamento prevalso in passato, secondo cui la violazione dei diritti della difesa in tanto poteva comportare l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento in quanto potesse ritenersi che, in assenza di tale irregolarità, il procedimento di cui trattasi sarebbe potuto pervenire ad un risultato diverso (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 10/09/2013, C-383/13, M.G. e N. R.): è stato infatti affermato che tale principio non è applicabile alla violazione degli artt. 14, 15 e 34 direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), in quanto tali disposizioni prevedono, in termini vincolanti, l’obbligo per gli Stati membri di dare al richiedente la facoltà di sostenere un colloquio personale, nonchè norme specifiche e dettagliate sulle modalità con cui tale colloquio deve svolgersi, con la finalità di garantire che il richiedente sia invitato a fornire, in collaborazione con l’autorità responsabile, tutti gli elementi pertinenti per valutare l’ammissibilità e, se del caso, la fondatezza della sua domanda, in tal modo conferendo a tale colloquio un’importanza primaria nel procedimento in esame (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 16/07/2020, C-517/17 Milkiyos Addis; v. anche Corte di Giustizia UE, sent. 25/07/2018, C-585/16, Aletho; 29/07/2019, C-556/17, Torubarov; 19/03/ 2020, C-406/18, P.G.).

Può quindi concludersi che, in tema di protezione internazionale, il giudice relatore, cui il collegio investito della decisione abbia delegato il compito di procedere all’audizione del richiedente, non può subdelegare tale adempimento ad un giudice onorario, determinandosi altrimenti un vizio del procedimento che può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, senza che occorra, a tal fine, la specifica indicazione del pregiudizio derivatone, sotto il profilo dell’incidenza sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti della difesa.

3.1. Le censure proposte dal ricorrente non possono invece trovare accoglimento nella parte concernente l’affidamento al giudice onorario del compito di elaborare una bozza del provvedimento, da sottoporre al collegio in sede di decisione della controversia.

Se è vero, infatti, che ai giudici onorari di pace destinati all’ufficio del processo non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione per quelli specificamente indicati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 12, è anche vero però che il comma 10 medesima disposizione contempla espressamente, tra le attività preparatorie che il giudice onorario può essere chiamato a compiere sotto la direzione ed il coordinamento del giudice professionale, la predisposizione delle minute dei provvedimenti, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale. Si tratta d’altronde di un’attività avente rilevanza meramente interna all’ufficio, in quanto consistente nella produzione di un elaborato che, essendo destinato ad essere fatto proprio dal collegio, nella sua interezza o con le modifiche necessarie per adeguarlo ai risultati della discussione in camera di consiglio, cui può assistere anche l’autore, non può incidere in alcun modo sulla paternità formale del provvedimento, e quindi sulla validità dello stesso.

4. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dalle censure accolte, restando assorbiti gli altri cinque motivi d’impugnazione, con cui il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 4 (recte: 14), lett. b), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1-bis e art. 32, comma 3, dell’art. 4, par. 1, della direttiva 2004/83/UE, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 101c.p.c., comma 2 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè per omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte concernente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie parzialmente i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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