Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24360 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 30/09/2019), n.24360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23917-2017 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BARTOLONI 1/E PAL.G, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 407/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2017 r.g.n. 1402/2014.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 407/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accertato la sussistenza, fra S.S. e Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall’1 marzo 2012, con le pronunce conseguenti, ritenuta assorbita ogni altra questione;

– che la Corte ha osservato a sostegno della propria decisione come dall’istruttoria non fossero emersi con la necessaria certezza i dati numerici delle assunzioni a termine per l’anno 2012, secondo la previsione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 in tal modo risultando non assolto, da parte della società appellata, l’onere probatorio concernente l’avvenuto rispetto del limite del 15% (dei contratti a tempo determinato in rapporto ai contratti a tempo indeterminato in essere all’1 gennaio dell’anno di riferimento) stabilito dalla c.d. clausola di contingentamento;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) con cinque motivi, assistiti da memoria;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale la società a sua volta ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116,420,421 e 437c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente interpretato la disposizione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 ritenendo necessaria la prova del numero degli assunti a tempo determinato in forza alla società al momento in cui si è svolto il rapporto controverso, in luogo del numero dei contratti a termine stipulati mese per mese;

– che con il secondo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116,166,345,416,420,421 e 437c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello omesso di considerare che la prova del rispetto della c.d. clausola di contingentamento doveva ritenersi pacifica in considerazione della mancata contestazione da parte della lavoratrice, entro il termine della prima udienza, della documentazione prodotta dalla società con riferimento all’anno 2012; ed inoltre per avere ritenuto – accertata erroneamente l’insussistenza della violazione del divieto di ius novorum in grado di appello – che il criterio di computo full time equivalent costituisce argomentazione certamente inerente le controversie relative al rispetto della clausola di contingentamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2;

– che con il terzo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè per violazione degli artt. 115,116 e 345 c.p.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto, senza fornire alcuna motivazione, che il criterio full time equivalent fosse questione inerente le controversie relative al rispetto della clausola di contingentamento;

– che con il quarto viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte trascurato di esaminare fatti decisivi risultanti da due documenti (liste nominative del personale, con l’indicazione delle date di decorrenza e cessazione di ciascun rapporto, e Libro unico del lavoro relativo all’anno 2012) depositati entrambi nel primo grado di giudizio;

– che con il quinto viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 24 Cost., per avere la Corte di appello ritenuto che le dichiarazioni dei testi assunti fossero di carattere generico e apodittico, peraltro in contrasto con i verbali di causa e senza avere reso sul punto un’adeguata motivazione;

– che con il proprio ricorso incidentale la lavoratrice censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello – convertito il rapporto per nullità del termine, con le pronunce conseguenti – ha considerato assorbita ogni ulteriore domanda e questione e così anche la domanda avente ad oggetto l’accertamento della prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c. o del diritto alla costituzione ex art. 2932 c.c. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con C.A.I. S.p.A.: con il primo motivo, per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’omessa pronuncia su tale domanda; con il secondo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 279 c.p.c., sul rilievo che la Corte, erroneamente invertendo l’ordine logico delle domande formulate dalla ricorrente, aveva dato la precedenza alla richiesta di annullamento del termine, sebbene proposta in via subordinata rispetto alle domande di prosecuzione/costituzione del rapporto e di risarcimento del danno svolte in via principale.

Osservato:

che il primo motivo del ricorso principale risulta inammissibile per difetto di decisività, posto che la Corte del merito ha ritenuto comunque non dimostrati dalla società, ai fini del rispetto della clausola di contingentamento, “i dati numerici delle assunzioni a tempo determinato per l’anno 2012 secondo le previsioni della norma”, in particolare rilevando come i testimoni escussi, stante il carattere generico o apodittico delle loro dichiarazioni, non avessero confermato “la correttezza dei dati delle assunzioni per l’anno 2012 come dedotti nella memoria di costituzione dell’appellata” (cfr. sentenza, p. 7) e, in tal modo, esprimendo una valutazione del materiale probatorio che prescinde chiaramente dalla interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 in precedenza offerta dalla stessa Corte;

– che il secondo motivo è infondato, nel profilo concernente la mancata contestazione della documentazione prodotta dalla società;

– che al riguardo deve ribadirsi il principio di diritto, per il quale “la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l’onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato. Pertanto, in tale ultima ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l’esclusione di essi dal thema probandum (Cass. n. 3951/2012); ed inoltre il principio, per il quale “se il giudice ha ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso” – come nella specie – “la successiva allegazione di parte diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile” (Cass. n. 4249/2012);

– che il motivo in esame, nel profilo concernente la violazione del divieto di nova in grado di appello, e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, risultano inammissibili per difetto di decisività, avendo la Corte ritenuto, da un lato, che in sede istruttoria non vi fosse stata conferma dei dati relativi alle assunzioni per l’anno 2012 “come dedotti nella memoria di costituzione” della società, così da considerare non assolto l’onere probatorio su di essa incombente, e accertato, dall’altro, sulla scorta della deposizione di uno dei testi escussi in primo grado, “che gli elenchi forniti dalla resistente non erano stilati con il criterio del full time equivalent” (cfr. p. 6), con conseguente difetto di incidenza, nel processo decisorio, della questione relativa all’applicazione di tale sistema di computo ai fini della determinazione del limite del 15%;

– che egualmente inammissibile deve ritenersi il quarto motivo: sia per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stati trascritti o riprodotti i documenti, di cui si lamenta l’omesso esame (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 14784/2015; Cass. n. 18679/2017), e, in particolare, il doc. 7, allegato alla memoria difensiva della società in primo grado e contenente le liste nominative del personale a tempo determinato, documento sul quale risulta essere stato condotto l’esame dei testimoni (cfr. ricorso per cassazione, pp. 34-35); sia perchè “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità del mancato esame “deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. 16812/2018, fra le molte conformi), mentre nella specie la Corte del merito ha accertato come i dati allegati dalla società non avessero trovato conferma nell’attività di istruzione compiuta, avendo i testi (sentiti – come già ricordato – sul doc. 7 di parte resistente) reso affermazioni, sul punto, generiche e apodittiche;

– che, d’altra parte, la verifica dell’attendibilità e dell’attitudine probatoria del materiale istruttorio acquisito al giudizio è prerogativa e compito esclusivo del giudice del merito (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi), il quale ha comunque dato conto delle proprie valutazioni, sia pure sinteticamente, mediante l’indicazione dei passi essenziali delle deposizioni ritenuti a tal fine concludenti, con conseguente inammissibilità anche del quinto motivo;

– che, pertanto, il ricorso principale di Compagnia Aerea Italiana S.p.A. non può trovare accoglimento;

– che a identica decisione deve pervenirsi per il ricorso (incidentale) della lavoratrice, avendo la stessa articolato i propri motivi di gravame, nei confronti della sentenza di primo grado, con prioritario riferimento alla “domanda principale” di nullità del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 attraverso plurimi e diversi rilievi, fra cui l’intervenuto superamento del limite del 15% (che il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato), e solo in subordine proponendo censure alla decisione del primo giudice, nella parte relativa alle domande (parimenti da questo respinte) di prosecuzione del rapporto alle dipendenze di C.A.I.;

– che ne consegue che non è configurabile alcun vizio di omesso esame da parte della Corte territoriale, o alcuna inversione nell’ordine di trattazione delle domande, avendo la stessa pronunciato sui motivi di appello, così come proposti avverso la sentenza di primo grado e secondo l’ordine attribuito ad essi dalla parte appellante nella devoluzione delle ragioni di gravame, sicchè risulta corretto, dopo l’accoglimento del primo di essi, il rilievo di assorbimento di ogni ulteriore e successiva questione.

Ritenuto:

conclusivamente che entrambi i ricorsi devono essere rigettati;

– che, attesa la soccombenza reciproca, deve essere disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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