Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24360 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14840/2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI, 15, presso lo studio dell’avvocato

CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI, usta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

S.M., in persona del procuratore generale

P.G. – (figlia), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO

NUTI, usta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2313/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 3/11/2014, depositata l1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Conoscenti Giuseppe, difensore del ricorrente, che

insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 2313, depositata il 1 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’allora Unione Montana Alta Val di Cecina avverso la decisione della CTP di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra S.M. avverso avviso di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2008.

Il giudice di secondo grado disattese il gravame, ritenendo che, avendo la contribuente fatto oggetto di specifica contestazione il piano di classifica, relativamente alla legittimità ed al suo intrinseco contenuto, spettava all’ente provare che gli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza fossero stati interessati negli anni in oggetto da lavori di bonifica, che avessero apportato ai fondi benefici diretti e specifici.

Avverso detta sentenza il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa, succeduto, ai sensi della Legge Regione Toscana 27 dicembre 2012 n. 79, all’Unione Montana Alta Val di Cecina dal 27 febbraio 2014, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimata resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 58 e 59 e della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 3, 4, 15, 16, 18 e 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A sostegno della censura assume che la decisione della CTR sarebbe incorsa in error in indicando allorchè ha affermato che la contribuente avrebbe fatto oggetto di specifica contestazione il piano di classifica, donde l’insussistenza, nella fattispecie, della presunzione di benefici diretti e specifici agli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza e la necessità per il Consorzio di provare gli interventi che ne abbiano assicurato i predetti benefici fondiari, onere probatorio ritenuto nella fattispecie non soddisfatto.

Il motivo è fondato.

Nella relazione depositata in atti ex art. 380 bis c.p.c., si era espresso l’avviso che la decisione impugnata avesse fatto corretta applicazione dei principi più volti affermati da questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l’onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c., all’ente che richieda i contributi consortili; essendosi altresì chiarito che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell’atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purchè specifica, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176).

Ciò avuto riguardo al fatto che almeno in relazione ad uno dei profili di specifica doglianza dovesse ritenersi integrata la sussistenza della suddetta specifica contestazione. In particolare, sgombrato il campo dalle contestazioni sulla legittimità del piano di classifica che in corso di giudizio risultavano essere state superate dalla documentazione allegata dall’ente (come la mancata delimitazione del perimetro di contribuenza) o alle quali comunque non erano riconducibili gli effetti paventati dalla contribuente, come la mancata dotazione di uno specifico catasto consortile secondo la previsione della citata L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18, stante la finalità repertoriale dello stesso, o come la dedotta mancata trascrizione del piano, essendo demandata ad essa l’effetto di mera pubblicità – notizia, restava la specifica contestazione da parte della contribuente della mancata previa elaborazione del piano generale di bonifica di cui all’art. 8 della citata L.R. Toscana, applicabile, ratione temporis.

Contestazione in relazione alla quale questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241) aveva avuto modo di affermare che, dovendo definire il piano generale di bonifica le linee d’intervento della bonifica del territorio e quindi individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca l’omessa elaborazione del piano generale di bonifica, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal consorzio. Quest’ultimo si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica, ma “in questo caso, è onere del consorzio di fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato” (così, testualmente, Cass. n. 2241/15).

Nella memoria depositata in atti il Consorzio ricorrente ha tuttavia eccepito la tardività della relativa contestazione, che – diversamente da quanto prospettato nel controricorso – sarebbe stata estranea agli originari motivi addotti a sostegno dell’impugnazione proposta dinanzi alla CTP di Pisa.

A seguito, quindi della disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado di merito, disposta con ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2016, il Collegio è in grado di verificare la fondatezza dell’eccezione del Consorzio ricorrente, atteso che detta questione risulta essere stata introdotta per la prima volta solo nelle controdeduzioni depositate dalla contribuente in grado d’appello.

Integrando la stessa sostanzialmente l’allegazione di un fatto nuovo destinato ad ampliare il thema decidendum come delimitato nel primo grado di giudizio, essa deve ritenersi inammissibile in relazione al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

A ciò consegue che, in virtù degli stessi principi di diritto innanzi richiamati ed esposti nella relazione depositata in atti, in difetto di specifica e tempestiva contestazione del piano di classifica, deve concludersi nel senso che erroneamente la sentenza impugnata ha posto a carico del Consorzio l’onere della prova della sussistenza di benefici diretti e specifici ai fondi della contribuente compresi nel perimetro di contribuenza.

Ogni ulteriore questione come la contestazione da parte della contribuente, peraltro in relazione al motivo inerente alla denuncia della pretesa carenza motivazionale dell’atto impugnato, dell’esecuzione, da parte del Consorzio, di opere di difesa idraulica, assumendosi che non sia stato posto in essere da parte dell’ente alcun intervento che non fosse di manutenzione ordinaria – non integra contestazione specifica del piano di classifica.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo e la necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, pur esso affidato a due motivi.

Con il primo di essi la contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittima iscrizione a ruolo per omessa notifica del primo avviso bonario in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6.

Con il secondo motivo, analogamente, la contribuente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di pagamento, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3.

Entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili.

Invero, ciascuna delle questioni in relazione alle quali la contribuente lamenta l’omessa pronuncia risulta essere stata oggetto degli originari motivi addotti a sostegno dell’impugnazione dinanzi alla CTP di Pisa avverso l’avviso di pagamento, e, seppur entrambe riproposte, come previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nelle controdeduzioni depositate dalla contribuente dinanzi alla CTR all’avverso ricorso in appello, ciò è avvenuto con atto non depositato nei termini (essendo avvenuto il deposito delle controdeduzioni il 2 maggio 2013, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso in appello avvenuta il 29 ottobre 2012), essendo state poi le eccezioni ribadite nell’ulteriore memoria depositata in grado d’appello dinanzi alla CTR.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 giugno 2016, n. 12937; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26830), ha affermato il principio secondo il quale “nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell’appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa”.

Ne deriva che la tardiva riproposizione in grado d’appello delle eccezioni rimaste assorbite preclude l’esame nel merito delle questioni medesime fatte oggetto da parte della contribuente di ricorso incidentale dinanzi a questa Corte.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, con rigetto del ricorso incidentale e la causa rimessa per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana che si uniformerà, quanto alla verifica della sussistenza o meno in capo al contribuente dell’obbligo di pagamento dei contribuenti consortili richiesti per l’annualità in questione, al principio di diritto sopra esposto in punto di riparto dell’onere della prova relativamente alla sussistenza dei benefici diretti e specifici ai fondi inclusi nel perimetro di contribuenza.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Toscana.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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