Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2436 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11952/2019 proposto da:

F.H., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bassano

Del Grappa, 4, presso lo studio dell’avvocato Raoul Giangolini, che

lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6927/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto da F.H., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, contro l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma l’11 marzo 2018 che aveva dichiarato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dall’appellante avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, di diniego delle sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

La Corte di appello ha rilevato che il richiedente, che aveva depositato il ricorso introduttivo il 30.6.2017, oltre il termine di decadenza dall’impugnazione del 26.6.2017, aveva presentato istanza di rimessione in termini solo il 7.2.2018 e, poichè non aveva fornito giustificazione del ritardo, non aveva assolto all’onere di provare la tempestiva reazione rispetto alla conoscenza della maturata decadenza.

F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, al solo fine della partecipazione eventuale all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 13, comma 8, T.U. Immigrazione: la corte d’appello non avrebbe considerato che l’istanza di rimessione era stata presentata perchè il verbale della Commissione territoriale era stato tradotto nella sola lingua inglese, non compresa dal ricorrente, e non anche nelle lingue urdu o punjabi da lui conosciute; il giudice a quo avrebbe pertanto errato nel presumere che l’appellante, proveniente da una zona rurale del Pakistan, conoscesse l’inglese ed avrebbe dovuto verificare l’impossibilità per la Commissione territoriale di disporre la traduzione nelle lingue da lui parlate, posto che solo in tale ipotesi è consentito che il provvedimento venga tradotto unicamente nella lingua veicolare del Paese di provenienza del richiedente asilo.

Il ricorso è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, che risiede nel rilievo dell’ingiustificato ritardo nella presentazione da parte del ricorrente dell’istanza di rimessione in termini e nel conseguente mancato assolvimento dell’onere, che gli incombeva, di provare la tempestiva reazione rispetto alla conoscenza della decadenza maturata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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