Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2436 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12621/05) proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona del Prefetto

pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato e domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Rionero in Vulture n.

107/2004, depositata il 6 maggio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

Ceniccola Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Rionero in Vulture, M.L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 455/R/03 Dep. emessa dal Prefetto di Potenza in data 20 maggio 2003, notificata il 12 giugno 2003, avente ad oggetto l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa per l’importo complessivo di Euro 148,84, in ordine alla violazione (accertata dalla Polizia municipale di (OMISSIS) a mezzo di apparecchiatura F.T.R. regolarmente omologata) di cui al combinato disposto dell’art. 41 C.d.S., comma 11 e art. 146 C.d.S., comma 3, in quanto viaggiando a bordo della sua autovettura Ford Fiesta targata (OMISSIS) aveva superato la linea di arresto all’incrocio semaforizzato e proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. Con sentenza n. 107 del 2004, il giudice di pace adito accoglieva la proposta opposizione, annullando l’impugnata ordinanza-ingiunzione, sul presupposto che la stessa fosse illegittima siccome fondata su una rilevazione effettuata con apparecchiatura elettronica fotografica omologata, ma senza che, però, si fosse proceduto alla contestazione immediata dell’infrazione, così incorrendosi nella violazione dell’art. 200 C.d.S..

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, basato su un unico motivo. L’intimato M.L. non si è costituito in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384 (reg. esecuzione c.d.s.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, prevedendo la suddetta norma regolamentare, alla lett. b), tra i casi in cui non era obbligatoria la contestazione immediata quello dell’attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, e alla lett. e) la possibilità di non contestare immediatamente l’infrazione quando si fosse fatto ricorso ad appositi mezzi di rilevazione che avrebbero consentito di accertare l’infrazione dopo che il veicolo si fosse venuto a trovare a distanza dal posto di accertamento.

Il motivo è fondato.

Rileva il collegio che, tenendo conto dell’epoca di contestazione dell’infrazione in materia di circolazione stradale ascritta al M. (24 ottobre 2002) e della natura della violazione stessa (riconducibile all’art. 146 C.d.S., comma 3, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, accertata con mezzo di rilevazione elettronica regolarmente omologato), trovava, in effetti, applicazione nella fattispecie affrontata dal giudice di pace di Rionero in Vulture nella sentenza impugnata la disciplina già prevista dall’art. 384 reg. esec. C.d.S. approvato con il D.P.R. n. 495 del 1992. Sulla scorta della relativa regolamentazione, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 15 novembre 2001, n. 14313; Cass. 8 agosto 2003, n. 11971; Cass. 28 aprile 2004, n. 8087, e Cass. 26 ottobre 2005, n. 20686) aveva rilevato che la suddetta norma identificava alcuni casi (a titolo, peraltro, solo esemplificativo: cfr, in tal senso, Cass. 31 agosto 2005, n. 17573, e Cass. 26 marzo 2009, n. 7415) di impossibilità di contestazione immediata, tipizzandoli, senza, perciò, lasciare, in caso di loro sussistenza rapportata alla tipologia delle violazioni accertate, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di contestazione implicava di per sè la giustificazione della mancata contestazione immediata, stante l’affermazione ex lege della sua impossibilità, con la conseguente legittimità della contestazione differita nei termini prescritti.

Orbene, tra i casi previsti dal richiamato art. 384 reg. esec. C.d.S. (peraltro ripresi ed integrati, successivamente, con la loro introduzione, direttamente nel corpo del codice della strada, nel testo del D.L. n. 151 del 2003, art. 201, comma 1 bis, per effetto dell’art. 4, comma 1, lett. b), conv., con modif., nella L. n. 214 del 2003), si inseriva – come correttamente dedotto dall’Amministrazione ricorrente – proprio la violazione riconducibile all’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (lett. b), a cui si aggiungevano (v. lett. e) anche tutti gli accertamenti delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che avrebbero consentito la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo fosse già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Pertanto, la sentenza impugnata, con cui era stata accolta la domanda del M. sull’erroneo presupposto dell’illegittimità dell’opposta ordinanza-ingiunzione perchè basata su accertamento illegittimo siccome non fondato su contestazione immediata della suddetta violazione, è incorsa nella violazione di legge prospettata con il formulato ricorso, cui consegue la cassazione della stessa con rinvio allo stesso ufficio del giudice di pace di Rionero in Vulture, in persona di altro magistrato, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Rionero in Vulture, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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