Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24359 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 1698/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F., anche quale ex Socio Accomandatario della Società

V. IMPIANTI DI V.F. E C. SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIBERO LEONARDI, 193, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO DI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO

PELLOTTIERI, LUCA PICCINALI, giusta procura in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

e contro

V. RESEARCH DI V.F. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Luigi Cuomo

che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con le

conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. 822/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di BRESCIA del 24/04/2015, depositata l’1/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto, con ricorso del 5 gennaio 2016, regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza n. 822/1/2015, con la quale la CTP di Brescia sospese i processi riuniti nn. 803/15, 804/15, 805/15, 806/15, 807/15, 808/15 ed 809/15, aventi ad oggetto le impugnazioni proposte da V.F. avverso distinti atti di recupero di crediti Irpeg ritenuti inesistenti, in relazione a complesse vicende di carattere societario, in attesa della definizione di giudizio ritenuto di carattere pregiudiziale pendente dinanzi alla CTR del Piemonte, riguardante l’impugnazione del silenzio – rifiuto avverso il diniego di rimborso delle medesime imposte.

Con il proposto regolamento l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, rilevando come, per la eterogeneità e diversità delle controversie, quantunque riguardanti questioni tra loro interferenti, non fosse ipotizzabile alcun rapporto di subordinazione o interdipendenza funzionale, ma solo di connessione oggettiva e non soggettiva, inidonea a configurare un vincolo di pregiudizialità tra entrambe le cause.

Il contribuente V.F., anche nella qualità di ex socio accomandatario della V. Impianti di V.F. & C. S.a.s. ha presentato memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso per tardività, deducendone, in ogni caso, nel merito l’infondatezza, stante la correttezza in diritto dell’ordinanza di sospensione resa dal giudice di merito, vertendosi in tema di recupero di credito d’imposta contestato dall’Agenzia delle Entrate, la legittimità dell’utilizzo del quale presupponeva proprio l’accertamento della sua esistenza nel separato procedimento pendente in grado d’appello.

Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata richiesto al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni, depositate le quali, ne è stata fatta notifica al difensore di parte resistente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Ritiene la Corte che le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, in conformità all’eccezione in rito d’inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente, siano da condividere.

Invero, risulta che l’ordinanza impugnata dall’Amministrazione finanziaria con ricorso per regolamento necessario di competenza, pronunciata in data 24 novembre 2015, è stata depositata il primo dicembre 2015, essendone stata fatta quindi comunicazione alle parti costituite dinanzi alla CTP il 2 dicembre 2015.

Risulta quindi ormai spirato, alla data dell’8 gennaio 2016, di consegna da parte dell’Amministrazione finanziaria del ricorso per regolamento di competenza all’Ufficiale giudiziario per la sua notifica alla controparte, il termine perentorio di trenta giorni, di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione o dalla sua comunicazione, se pronunciata fuori udienza (cfr. Cass. sez. 2, 22 ottobre 1998, n. 10480; Cass. sez. unite 8 febbraio 2000, n. 549). Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate secondo la scaglione riferito a valore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza ad oggetto una decisione nel rito e non nel merito della controversia (più di recente cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2015, n. 21672; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17613, resa tra le stesse parti), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore del resistente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, che liquida in Euro 5.200,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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