Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24359 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.16/10/2017),  n. 24359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12379-2012 proposto da:

U.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO

BURRAGATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE il N. 18,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MONTINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO CARINCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2011 R.G.N. 2005/08+1.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 10.5.2011, la Corte di Appello di Milano, pronunciando sui ricorsi riuniti proposti dalla Città di Busto Arsizio e da U.G. ha condannato quest’ultimo a restituire alla Città di Busto Arsizio la somma netta corrispondente al lordo di Euro 48.805,20, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto irripetibile, da parte del Comune, nei confronti di U.G., la somma di Euro 48.805,20 erogata a titolo di indennità aggiuntiva ex art. 27, comma 5 c.c.n.l. area dirigenza comparto regioni – autonomie locali per gli anni 2003-2004 ed aveva affermato, al contrario, la ripetibilità la somma netta corrispondente alla somma lorda di Euro 174.467,91, percepita dall’ U. a titolo di indennità di reperibilità per gli anni 2001-2003, indennità per l’incarico di supplenza del segretario comunale per gli anni 2003-2004, diritti di rogito per gli anni 2000-2005, lavoro straordinario per gli anni 2000- 2002 e indennità di area per gli anni 2000-2003 deliberate dalla Giunta;

che avverso tale sentenza U.G. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi;

che il Comune di Busto Arsizio ha resistito con controricorso notificato il 22 giugno 2012;

che è stata depositata memoria da U.G. ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 167,416,436 e 437 c.p.c., sul presupposto che con sentenza n. 428/2007, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, (all’esito di un procedimento penale in cui l’Urso insieme ad altri era stato imputato, ex artt. 110 e 323 c.p., di abuso di ufficio in concorso con il Sindaco e i componenti della Giunta) lo ha assolto, ritenendo che l’indennità di area dallo stesso percepita fosse stata legittimamente erogata dal Comune di Busto Arsizio in conformità al dettato dell’art. 27, comma 5, CCNL Regioni autonomie locali per il quadriennio normativo 1999-2001, in ragione della natura di ente a struttura complessa del suddetto Comune. La Corte territoriale, ha ritenuto preliminarmente che il giudicato di assoluzione formatosi nel giudizio penale non fosse opponibile nel giudizio del lavoro, in quanto l’irrevocabilità di detta pronuncia non era intervenuta nel corso giudizio di primo grado e comunque della definitività della pronuncia non era stata offerta prova nel giudizio di appello, senza tuttavia esercitare i propri poteri istruttori di ufficio, al fine di accertare tale circostanza;

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 652 c.p.p.), omessa motivazione – nullità della sentenza e del procedimento; in particolare la Corte territoriale avrebbe ridotto l’ambito di efficacia dell’art. 652 c.p.p. ai giudizi civili di risarcimento del danno, sebbene la norma trovi applicazione anche nel giudizio civile per le restituzioni promosso dal danneggiato;

3. con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 27, comma 5, del CCNL Regioni – Autonomie Locali (quadriennio normativo 1998-2001 e successivi rinnovi) e l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;

il ricorrente afferma l’erroneità dell’accertamento dell’obbligo di restituzione della indennità di area e della indennità aggiuntiva, ritenute dalla Corte territoriale non corrispondenti ad alcun trattamento previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 evidenziando che l’art. 27, comma 5, del CCNL area dirigenza regioni – enti locali 1998 – 2001 consente di superare il valore massimo della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali prevista dallo stesso contratto collettivo, quando queste comportino la direzione di strutture organizzative complesse; inoltre lamenta che la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare o di offrire una motivazione sufficiente in merito alla definizione di “strutture organizzative complesse”;

4. con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 2 e 25 CCNL Regioni – Autonomie Locali Quadriennio normativo 2002 – 2005, assumendo il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto i diritti di rogito non dovuti per il periodo di vigenza della disciplina del CCNL;

5. con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 312 del 1980, art. 41, u.c. e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 97, comma 5, nonchè dell’art. 25 del CCNL Area dirigenza Regioni – Autonomie Locali quadriennio normativo 2002-2005; in particolare il ricorrente ritiene che i diritti di rogito dovrebbero essergli riconosciuti anche per gli anni dal 2000 al 2002 “in ragione del fatto che il vicesegretario che assume funzioni vicarie di segretario comunale non può non risultare destinatario delle specifiche disposizioni previste per il secondo, pena la violazione del principio di uguaglianza sostanziale”;

1.1. e 2.1. i primi due motivi devono essere trattati congiuntamente, inerendo all’efficacia del giudicato penale di assoluzione e alla sua allegazione e prova nel giudizio civile. Sul punto, il collegio osserva che la tesi accreditata dall’ U. a sostegno della critica si presenta carente sotto il profilo della autosufficienza: la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo, infatti, posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui la interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (in termini Cass. n. 995 del 2017). Nella specie, la tecnica redazionale adottata nella stesura del ricorso, risoltasi nella riproduzione di alcuni stralci della pronuncia emessa in sede penale e divenuta res iudicata, priva della trascrizione integrale sia della sentenza che dell’atto di costituzione di parte civile, non consente al collegio di valutare se sussista o meno l’identità dei titoli posti a fondamento delle domande proposte rispettivamente in sede civile e in sede penale, verifica indispensabile, atteso che la disciplina dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile di cui all’art. 652 c.p.p., non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti (Cfr. S.U. n. 1768 del 2011 e Cass n. 9358 del 2017) è riferita ai giudizi di risarcimento del danno, essendo agli altri giudizi applicabile la disciplina degli effetti del giudicato di assoluzione dettata dall’art. 654 c.p.p. (Cass. n. 20235 del 2006), che il giudicato penale di assoluzione può esplicare efficacia sulla proposizione della domanda fondata sull’illecito penale, non su domande basate su un titolo autonomo e distinto (Cass. n. 1678 del 1999, che richiama Cass. n. 3317 del 1989) e che l’assoluzione dell’incolpato nel giudizio penale con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile davanti al quale sia stata proposta l’azione di risarcimento del danno dal riesame dei fatti accertati nel procedimento penale, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso dal titolo della responsabilità penale (in termini Cass. n. 9508 del 2007). Ne consegue che, nella specie, i motivi di ricorso in esame sono del tutto inidonei ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni oggetto di giudizio, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo. I primi due motivi devono, pertanto, dichiararsi inammissibili;

3.1. il terzo motivo di ricorso è infondato, essendo corretta la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto indebitamente corrisposta all’ U. l’indennità di area e l’indennità aggiuntiva, in quanto emolumenti non previsti dalla legge, nè dalla contrattazione collettiva nazionale: la pronuncia è in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3 e art. 27, comma 1 opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto e a mansioni cui il dirigente è obbligato, rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall’Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto” (Cass. n. 8261 del 2017); da questo principio deriva l’irrilevanza, nella specie, dell’art. 27, comma 5, del CCNL (norma contrattuale che consente il superamento dei valori massimi previsti per la indennità di posizione) invocata dal ricorrente quale presupposto di legittimità della delibera (poi annullata) in virtù della quale è stata corrisposta la “indennità di area”, essendo quest’ultima una indennità atipica, non riconducibile alla retribuzione di posizione; quanto alla indennità aggiuntiva, valgono le medesime considerazioni, aggiungendosi sul punto che la doglianza relativa alla valutazione di preposizione dell’ U. a struttura complessa riguarda un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità;

4.1. la censura in punto di interpretazione, da parte della Corte d’Appello, dell’art. 25 del CCNL area dirigenza comparto regioni ed autonomie locali, quale disposizione di portata innovativa e non ricognitiva, appare generica ed ogni caso infondata, in quanto il CCNL del 2006, all’art. 2, comma 2, delle disposizioni generali, individua la decorrenza dell’efficacia delle norme contrattuali nel giorno successivo alla data della stipulazione dello stesso (22.2.2006), salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso, ipotesi che nella specie non ricorre, come desumibile dal tenore testuale dell’art. 25 CCNL in esame;

5.1. il quinto motivo di ricorso è infondato valendo, con riferimento ai diritti di rogito, per il periodo 2000-2002, i principi in materia di onnicomprensività della retribuzione richiamati al punto 3.1: nel periodo di causa, infatti, i diritti di rogito spettavano, ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 41 ai soli segretari comunali e non ad altre figure professionali; il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 97, comma 5, richiamato da parte ricorrente, poi, fa riferimento unicamente alla possibilità di previsione, da parte del regolamento comunale, di un vicesegretario, per coadiuvare il segretario e sostituirlo, nei casi di vacanza, assenza o impedimento, ma nulla dispone in punto di indennità spettanti a tale figura professionale, rinviando alla contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

La interpretazione della norma in questione prospettata da parte ricorrente (che ritiene il mancato riconoscimento dei diritti di rogito in favore dei dirigenti comunali contrastante con il principio di uguaglianza sostanziale) non è conseguentemente condivisibile, in quanto basata su erronei presupposti;

6. per le esposte motivazioni, la sentenza impugnata deve essere confermata;

7. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

8. le spese giudiziali seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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