Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24358 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 30/09/2019), n.24358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4541-2017 proposto da:

SICILIA E SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LELIO GURRERA giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GAETANO

LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’Avvocato GIULIANO SALVUCCI, che

lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.

– controricorrente –

e contro

Sicilia e Servizi Venture S.C.R.L. in liquidazione, in persona del

legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1060/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/11/2016 R.G.N. 787/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 1060 pubblicata il 24.11.2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia n. 1701/2016 emessa dal Tribunale della stessa città, che, in accoglimento dell’opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51 proposta da S.G., aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato a quest’ultimo con nota del 26.6.2014 ricevuta il 7.7.2014 da Sicilia e Servizi Venture scrl e aveva ordinato a Sicilia e Servizi spa la reintegrazione dello S. nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale;

che avverso la decisione di II grado la Sicilia e Servizi spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che S.G. ha resistito con controricorso;

che la Sicilia e Servizi Venture scrl in liquidazione non ha svolto attività difensiva;

che il PG non ha formulato richieste scritte;

che è stato depositato dalla ricorrente atto di rinunzia notificato alla società ma non accettato.

Diritto

CONSIDERATO

che, in via preliminare, con riguardo all’esito del presente giudizio, deve essere rilevata la incidenza della rinuncia, in quanto il legislatore di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391 c.p.c., comma 2, per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese, ha avallato l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19154; Cass. 7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425);

che la fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall’art. 390 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013). Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati, invece, soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ad evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);

che nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; che ricorrono le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione dell’esito alterno dei giudici di merito in materia e del comportamento delle parti che sono giunte ad una soluzione stragiudiziale della controversia;

che in tema di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude la applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30.9.2015 n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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