Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24358 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24358 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA
sul ricorso 3013-2010 proposto da:
BUA GIUSEPPE (C.F. BUAGPP60C15C351P), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso
l’avvocato DEL SIGNORE GIOVANNI, rappresentato e

Data pubblicazione: 29/10/2013

difeso dall’avvocato GIUFFRIDA RICCARDO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1338

FALLIMENTO
persona

ICM
del

S.P.A.

(c.f.

Curatore

dott.

019000390988),
FERRUCCIO

in

BARBI,

1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONZI
PIERFRANCO, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 808/2009 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

ALESSANDRO ARDIZZI, con delega, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 aprile 2004 il sig. Giuseppe Bua
proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento ICM s.p.a.,
pendente presso il Tribunale di Bresciyhiedendo l’ammissione del

titolo di provvigioni, indennità per la risoluzione del rapporto,
indennità suppletiva di clientela, diritti di segreteria, indennità di
preavviso e di acquisizione di nuovi clienti, maturat4tcon la propria
attività di agente di commercio in favore della società fallita.
Costituitasi ritualmente, la curatela eccepiva la risoluzione del
contratto per inadempimento del Bua, e comunque il recesso della
società per giusta causa; in subordine, opponeva in compensazione
parziale il proprio credito pari al valore del campionario non
restituito.
Con sentenza 12 maggio :2006 il Tribunale di Brescia rigettava
l’opposizione, statuendo, in punto di diritto, che il credito da
provvigione nasceva con l’accettazione dell’ordine e diventava
esigibile dopo il pagamento del prezzo da parte del cliente:
circostanze non dimostrate, stante l’elevata percentuale di
insolvenza dei clienti procurati.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di
Brescia con sentenza 16 settembre 2009, che condannava il Bua
alla rifusione delle spese di giudizio.
La corte territoriale rilevava che l’impugnazione difettava
dell’indicazione specifica dei motivi di gravame, risolvendosi nella
reiterazione confusa degli argomenti addotti in primo grado, senza
tener conto delle ragioni poste a base della decisione.

proprio credito, vantato in euro 65.660,89, al rango privilegiato, a

Il sig. Bua proponeva ricorso per cassazione avverso la
sentenza notificata il 27 novembre 2009, con ricorso articolato in
tredici motivi e notificato il 25 gennaio 2010.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento ICM
s.p.a..

difensore del fallimento ICM s.p.a. precisavano le rispettive
conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.
342 cod. proc. civile, nonché la carenza di motivazione nella
ritenuta inammissibilità del gravame per omessa indicazione di
motivi specifici.
Il motivo è fondato.
Premesso che in tema di error in procedendo questa corte è
anche giudice del fatto e può quindi prendere cognizione diretta
degli atti processuali che si assumono viziati, purché debitamente
riassunti ed indicati nel ricorso, si osserva come nello sviluppare la
censura in esame il Bua abbia rispettato il principio di
autosufficienza, riportando correttamente i passi dell’atto d’appello
con i quali aveva inteso denunziare i pretesi errori di diritto da cui
riteneva affetta la decisione del tribunale di Brescia.
Tali doglianze appaiono sufficientemente analitiche, sia
nell’individuazione delle voci di credito che costituivano il petitum
della domanda di ammissione al passivo, sia nell’enunciazione degli
argomenti critici a sostegno dell’impugnazione. In particolare,

2

All’udienza del 19 settembre 2013 il Procuratore generale ed il

appare adeguatamente enucleata la censura di ultrapetizione nella
statuizione del recesso per giusta causa, in luogo della risoluzione
per esercizio della clausola risolutiva espressa prospettata dalla
curatela: impregiudicata restando, si intende, la verifica della
fondatezza, nel merito, del motivo di gravame.
Allo stesso modo, non può dirsi priva di motivazione la censura
attinente al mancato riconoscimento delle provvigioni, che fa anche
riferimento alla pretesa ricognizione di debito da parte della
curatela, non tenuta in debito conto – secondo l’appellante – in sede
o

di decisione. Così anche per le ulteriori allegazioni e contestaziont
della decisione, che non paiono infirmate dal vizio di nullità rilevato
dalla corte territoriale per omessa indicazione specifica dei motivi
ex art. 342 cod. proc. civile.
L’accoglimento del predetto motivo è assorbente rispetto a
tutti gli altri, attenendo alla causa di inammissibilità, in limine,
dell’appello.
La sentenza dev’essere dunque cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo
giudizio, ed anche per il regolamento delle spese della fase di
legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per
le spese della fase di legittimità.

3

_

Roma, 19 Settembre 2013

IL PRESIDENTE

IL REL. EST.

l/tibLek

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