Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24358 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27635-2007 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5966/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2006 r.g.n. 10498/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 26-10-2006 la Corte d’Appello di Napoli, confermava la pronuncia del Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento del 19-12-2003, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da C.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 21-2-2001/31-5-2001, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…” ex art. 25 c.c.n.l.

del 2001, con le pronunce consequenziali.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La s.p.a. Poste italiane ha resistito con controricorso.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente, premesso che “l’onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l’assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga è a carico del datore di lavoro”, deduce che tale onere probatorio non può ritenersi adempiuto “da parte del datore di lavoro che si limiti a richiamare genericamente i processi di trasformazione e di riorganizzazione produttiva senza alcuna specificazione in ordine alla posizione del rapporto di lavoro denunciato in giudizio dal ricorrente e alla unità produttiva presso la quale è stato adibito”, neppure potendo “tale prova ritenersi raggiunta in via presuntiva o come fatto notorio” ed essendo state, peraltro, nel contratto “genericamente individuate una pluralità di causali senza alcuna specificazione”.

Con il secondo motivo la ricorrente, ribadisce che nella fattispecie non può farsi ricorso alle nozioni di comune esperienza e che neppure può essere sufficiente “il richiamo generico alla documentazione prodotta da una delle parti laddove tale documentazione sia riferita a fattispecie precedenti il fatto dedotto in giudizio e comunque non chiaramente riferibile alla posizione del singolo lavoratore”.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, nel regime anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001.

In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Del pari, nel quadro delineato, è stato anche chiarito che non era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988) e neppure che fossero allegate e provate circostanze ulteriori riferite all’ufficio e alla posizione del singolo lavoratore (cfr. fra le altre Cass. 6-3-2008 n. 6052).

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha rilevato che la previsione collettiva non contiene “alcun accenno” ad una articolazione periferica della società nell’ambito della quale debbano ritenersi sussistenti le esigenze previste nè ad una straordinarietà dei servizi cui il personale assunto a termine debba essere addetto e che “a fronte di un processo di riorganizzazione che potrebbe definirsi epocale le parti collettive hanno ritenuto che mediante il ricorso al contratto a termine – che ha mantenuto il carattere di eccezionalità – fosse possibile sopperire non solo e non tanto alle esigenze specifiche del singolo ufficio o filiale ma a quelle più generali del servizio di recapito in attesa della definitiva risistemazione del settore”.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 40,00 Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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