Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24357 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24357 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep .

SENTENZA

Ud. 3/07/13

sul ricorso proposto da:

Comune di Regalbuto, elettivamente domiciliato in Roma,
via dei Gracchi 187, presso lo studio dell’avv.to
Giovanni Magnano di San Lio, rappresentato e difeso
dall’avv.to Salvatore Trimboli per procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro

C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo tra Cooperative
Produzione e Lavoro, in persona del Presidente e legale

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rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

2013
in Roma, via del Caravita 5, presso lo studio
dell’avvocato Gaetano Massimo Sardo, rappresentato e

Data pubblicazione: 29/10/2013

difeso dagli avvocati Emanuele Passanisi e Raffaele
Stancanelli giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 216/05 della Corte d’appello di
Caltanissetta emessa il 20 luglio 2005 e depositata il

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1. Il Consorzio Emiliano Romagnolo tra le Cooperative
di Produzione e Lavoro (C.R.E.) ha convenuto in
giudizio davanti al Tribunale di Nicosia il Comune di
Regalbuto esponendo che il C.R.E. si era aggiudicato
l’appalto dei lavori per la costruzione di una strada
nel territorio comunale di Regalbuto. Il 29 settembre
1992 era stato stipulato il contratto fra l’ente locale
e la Cooperativa a r.l. Nuova Costruzione Siciliana
associata al C.R.E. Dopo uno scambio di corrispondenza
fra le parti, il Comune aveva comunicato alla
Cooperativa l’avvenuto recesso dal contratto in
conseguenza

delle

prescrizioni

dettate

dalla

Sopraintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
Enna che comportavano modifiche al progetto tali da
costituire

un

stravolgimento

totale

dell’opera

originariamente progettata. Il Consorzio ritenuto che,
in base al disposto dell’art. 345 della legge n.

2

l agosto 2005, R.G. n. 102/02;

2248/1865, fosse dovuto dal Comune il pagamento della
somma pari al decimo dell’importo delle opere non
eseguite e delle spese affrontate in dipendenza del
contratto di appalto, per un importo complessivo di
lire 77.142.282, ha chiesto la condanna del Comune al
pagamento di tale somma.
2. Il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto
della domanda. Ha agito in garanzia nei confronti
dell’ing. Gea Ingrassia, progettista dei lavori, per
ottenere la sua condanna in caso di accoglimento della
domanda del C.R.E.
3.

Il Tribunale di Nicosia, con sentenza n. 254/2001

ha condannato il Comune al pagamento dell’importo
richiesto di 77.142.282 lire. Ha respinto la domanda
proposta dal Comune nei confronti di Gea Ingrassia.
4.

La Corte di appello di Caltanissetta ha respinto

l’appello del Comune di Regalbuto fondato sulla pretesa
inapplicabilità nella specie dell’art. 345 della legge
n. 2248/1865 e ha dichiarato inammissibile l’appello
avverso il rigetto della domanda proposta dal Comune
nei confronti della Ingrassia.
5.

Ricorre per cassazione il Comune di Regalbuto

affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali
deduce: a) violazione e falsa applicazione dell’art.
345 della legge n. 2248/1865 all. F, dell’art. 1671
c.c., dei principi valevoli in materia di esercizio
della potestà amministrativa di annullamento del
contratto per mancanza dei suoi presupposti nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; b)

3

violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342
c.p.c.

e dell’art.

2236 c.c.

nonché omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione dell’articolo 91 c.p.c.

c)

in relazione

all’art. 360 n. 3 c.p.c.
6. Si difende con controricorso il Consorzio.

7. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente
chiede alla Corte di affermare la non applicabilità
dell’art. 345 della legge n. 2248/1865 nel caso in cui,
come nella specie, il contratto di appalto non ha avuto
alcuna esecuzione, né vi è stata alcuna consegna dei
lavori

avendone

l’amministrazione

rilevata

l’ineseguibilità per un fatto che, addirittura ostativo
alla messa in gara dell’opera, ne inibiva l’esecuzione
per come progettata. Di conseguenza il Comune
ricorrente chiede alla Corte di Cassazione di affermare
che, in tal caso, il contratto è da ritenere nullo per
difetto di oggetto e di causa e la sua risoluzione non
dà luogo a una pretesa tutelabile ex art. 345 della
legge n. 2248/1985 all. F con esclusione pertanto di
qualsivoglia diritto al pagamento in favore del
contraente Consorzio nella presente controversia.

8.

Il motivo è fondato. La giurisprudenza di

legittimità (cfr.

Cass. civ. sezione I n. 24438 del 21

novembre 2011 e n. 3185 dell’il febbraio 2008)

ha

chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, la
speciale indennità in favore dell’appaltatore prevista

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dall’art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
F, si applica in caso di recesso dell’ente appaltante,
onde presuppone l’esistenza di un contratto di appalto
valido ed operante (in applicazione di tale principio
Cass. 24438/2011 ha ritenuto che, pertanto, il diritto
a tale indennità non sorge allorché l’aggiudicazione

giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo
dell’annullamento, il quale comporta che l’appalto
debba considerarsi come mai venuto ad esistenza, avendo
l’Amministrazione, con la cosiddetta risoluzione
unilaterale del rapporto, solo adempiuto al suo obbligo
di conformarsi al giudicato amministrativo).

9. Nella specie è incontroverso che la Sovrintendenza
abbia chiesto una riprogettazione dell’opera. Ciò non
avrebbe potuto consentire all’amministrazione comunale
di eseguire il contratto di appalto stipulato a seguito
della aggiudicazione avvenuta con riferimento al
progetto non approvato. Era necessario procedere a una
nuova gara per la aggiudicazione dei lavori progettati
in ottemperanza alla prescrizioni della Sovrintendenza.
Può pertanto ritenersi che l’amministrazione comunale
abbia agito in autotutela recedendo dal contratto
perché tale recesso presupponeva la ricognizione
dell’invalidità della gara e della aggiudicazione e
conseguentemente quella del contratto. Per altro verso
è altrettanto incontroverso che il recesso sia avvenuto

5

del contratto di appalto sia stata annullata dal

prima dell’inizio delle opere e dell’allestimento del
cantiere.

10. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso e
conseguentemente cassata la sentenza impugnata con
decisione nel merito di rigetto della domanda proposta
in primo grado dal C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo

Comune di Ragalbuto.

11.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso

determina l’assorbimento del secondo e terzo motivo
concernenti la pronuncia della Corte di appello in
merito alla domanda proposta dal Comune nei confronti
di Gea Ingrassia e in merito alle spese del giudizio.

12.

Si ritiene corrispondente a giustizia la

compensazione delle spese processuali dell’intero
giudizio in considerazione della peculiarità della
vicenda che ha determinato la controversia e degli
esiti che essa ha avuto nei vari gradi.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta dal Consorzio nei confronti del Comune di
Regalbuto. Compensa le spese processuali dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 luglio 2013.

tra Cooperative Produzione e Lavoro nei confronti del

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