Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24356 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24356 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 29/10/2013

SENTENZA

sui ricorso n, 34653 dell’anno 2006 proposte) da:
ARINTHA COSTRUZIONI S.R.L.

Elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 55, nello studio dell’avv. Francesco Fidone; rappresentata e difesa, giusta procura speciale
a margine del ricorso, dall’avv. Tommaso Sorrentino
e dall’avv. Roberto Le Pera.
ricorrente
contro
COMUNE DI RENDE, in persona del Sindaco p. t.

\I\

G55tot3

1

Elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto, n.
58, nello studio dell’avv. Massimo Farsetti; rappresentato e difeso, giusta procura speciale a mar-

dall’avv. Enrico Tenuta.
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. 960, depositata il 27 dicembre 2005;
sentita la relazione all’udienza del 17 aprile 2013
del consigliere Dott. Pietro Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in

persona del Sostituto Dott. Immacolata Zeno, che
ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, e

in subordine, per il rigetto.
Svolgimento del processo

1. – La Corte di appello di Catanzaro, avendo già
disatteso con sentenza non definitiva depositata in
data 16 gennaio 2003 le eccezioni inerenti al difetto di legittimazione attiva della SG Costruzioni
di Mirabelli & C. S.n.c., nonché alla carenza di
legittimazione passiva del Comune di Rende, rigettava l’opposizione alla stima proposta da detta società in relazione all’asservimento, disposto ed
attuato per la realizzazione di un acquedotto, di

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gine del ricorso, dall’avv. Gennaro Russo e

parte di un terreno di sua proprietà in Rende, località San Gennaro.
1.1 – La valutazione della congruità della stima

dell’area, in quanto relativa
delle risultanze peritali

come emergeva

a zona di rispetto

stradale.
1.2 – Avverso tale decisione la S.r.l. Arintha Costruzioni, premesso di essersi resa acquirente,
con atto ai rogiti del notaio Scornajenchi del 28
dicembre 2001, della suddetta area, e di essere subentrata “negli oneri e nei benefici derivanti dagli espropri in corso” , ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, cui il Comune di Rende resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. La società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 bis della 1. n. 359 del
1992 e dell’art. l del 1 0 Protocollo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, per essere
stata determinata un’indennità di asservimento in
misura incongrua per difetto, in relazione al valore venale del fondo.

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opposta veniva fondata sulla natura non edificabile

3 – Assume carattere pregiudiziale la verifica della legittimazione dell’Arintha Costruzioni S.r.l.,
in quanto acquirente a titolo particolare del bene

pugnare la decisione di merito emessa nell’ambito
di un giudizio già intrapreso da precedente proprietario.
In relazione a tale aspetto deve affermarsi, sulla
base di un orientamento consolidato di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione.
4 – Deve in primo luogo rilevarsi che la S.r.l.
Arintha Costruzioni ha premesso di proporre il ricorso in esame nella veste di acquirente del bene
immobile,

“contraddistinto in catasto al foglio 19,

p.11e nn. 158 e 846”,

alienatole dalla S.G. Costru-

zioni di Mirabelli & C. con atto del notaio Scornajenchi del 28 dicembre 2001, nel quale, per altro, si precisava che

“la particella 846 è quasi

interamente interessata da esproprio per
l’ammodernamento della viabilità interna nell’area
universitaria e che sono compresi nella vendita
oneri e benefici derivanti dagli espropri in corso”.

4

immobile oggetto di procedura espropriativa, ad im-

5 – Come correttamente eccepito dalla difesa
dell’ente territoriale, la presente vicenda processuale, contrariamente alle indicazioni contenute

seguito dell’emissione di un decreto di asservimento per il raddoppio delle condotte dell’Acquedotto
Valle Crati (non quindi alla viabilità interna
dell’area universitaria), e, soprattutto, come ben
evidenziato nella sentenza impugnata attraverso il
richiamo di specifiche emergenze della consulenza
tecnica d’ufficio, attiene ad appezzamenti di terreno ben diversi da quelli acquistati dalla ricorrente, poiché “l’area interessata dall’acquedotto
riguarda, oltre a parte della sede stradale, le
particelle 848 e 849”, derivanti, al pari di quella n. 846 ceduta dalla ricorrente, dal frazionamento dell’originaria particella n. 116 del foglio di
mappa n. 19 del Comune di Rende.
6 – Tanto premesso, deve richiamarsi il principio
secondo cui il successore a titolo particolare nel
diritto controverso ha la facoltà di impugnare autonomamente, ai sensi dell’art. 111, comma 3,
c.p.c., la sentenza emessa nei confronti
dell’alienante

(cfr. per un’ipotesi di cessione

del credito costituto da indennità espropriativa,

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nel ricorso, inerisce all’opposizione alla stima a

Cass., 2 settembre 1997, n. 8387); tuttavia, deve
fornire un riscontro documentale della propria legittimazione, specialmente quando la controparte

sciuta (Cass., Sez. un., 8 maggio 2006, n. 11650;
Cass., 13 aprile 2012, n. 5874), ovvero l’abbia,
come nel caso di specie, espressamente contestata.
Come sopra evidenziato, dalle stesse allegazioni
della società ricorrente emerge che essa non si è
resa acquirente delle particelle interessate
dall’indennità di asservimento la cui indennità risulta determinata con la decisione di merito emessa
nei confronti del Comune di Rende e della SG Costruzioni di Mirabelli & C., ragion per cui deve
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, proposto
da soggetto che non ha partecipato al precedente
giudizio di merito, e che non risulta successore, a
titolo universale o particolare, di una delle parti
dello stesso.
6 – La società ricorrente va altresì condannata al
pagamento delle spese processuali, liquidate come
in dispositivo.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spe-

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non l’abbia esplicitamente o implicitamente ricono-

se processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in e 2.200,00, di cui e 200,00

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 aprile 2013.

per esborsi.

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