Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24356 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/10/2017),  n. 24356

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7155-2012 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LIVORNO 15 INT. 20, presso lo studio dell’avvocato FABIO SPREGA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio

dell’avvocato CARLO SPORTELLI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 282/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2011 R.G.N. 9534/20″.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 282 del 14.1./9.3.2011, ha rigettato integralmente le domande proposte da B.G. nei confronti del Comune di Roma, così parzialmente riformando la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto provato il demansionamento subito dal ricorrente dal 26 febbraio 2002 al 2 gennaio 2004 ed aveva condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, quantificato in complessivi Euro 16.875,00, respingendo ogni ulteriore domanda;

che, per quanto ancora qui rileva, il B., appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma con qualifica D3 e dal gennaio 2000 responsabile dell’Ufficio Unità Interdisciplinare Traffico e Segnaletica Stradale, aveva prospettato di avere subito un mobbing dal superiore gerarchico D.S., tra l’altro ed in particolare, per alcuni provvedimenti adottati dallo stesso nell’arco temporale dall’ottobre 2000 al gennaio 2004; il Tribunale aveva ritenuto illegittimi solo i due provvedimenti del febbraio 2002 e del gennaio 2003, ritenuti idonei a configurare demansionamento e produttivi di danno biologico per sindrome ansioso depressiva, ingeneratasi quale effetto dell’assegnazione del ricorrente (provvedimento del 26 febbraio 2002) al secondo settore alle dipendenze di S.M., avente qualifica inferiore (D1);

che i Giudici di appello hanno accolto la censura svolta dal Comune di Roma secondo cui ciascuna delle quattro categorie in cui è suddiviso il personale degli enti locali (cat. A, B, C e D) è connotata, ai sensi dell’art. 3 CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 1998/2001, da un complesso omogeneo di mansioni, tutte professionalmente l’equivalenti e dunque esigibili, per cui ogni lavoratore appartenente ad una determinata categoria ha l’obbligo di svolgere tutte le mansioni contrattuali proprie della stessa, senza una differenziazione correlata al trattamento economico espresso dai livelli, che in nessun modo influisce sulla scala gerarchica; dunque le posizioni economiche D1, D2 e D3 esprimono soltanto un diverso trattamento economico, per quanto crescente e conseguito anche mediante valutazione dell’impegno della qualità delle prestazioni svolte (art. 5 CCNL), ma prive di incidenza sulla professionalità del dipendente e sulla scala gerarchica; di conseguenza, l’unico elemento di fatto sul quale si basava il ricorso, ossia l’essere stato il B. sottoposto ad un dipendente inquadrato in D1, restava privo di rilievo, dovendosi invece valutare la professionalità espressa dalle mansioni concretamente espletate, ma sul punto le allegazioni erano carenti; alcun rilievo determinante poteva essere attribuito ad altre circostanze, quali la determinazione 26 giugno 2002 del Comandante del Corpo, che aveva stabilito in via transitoria che il personale D3 assumesse la responsabilità di un’area funzionale; priva di significato era deposizione del reste P., avente natura meramente valutativa;

– che per la cassazione di tale sentenza B.G. propone ricorso affidato ad un motivo; resiste il Comune di Roma con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta che contraddittoriamente la sentenza aveva affermato, da un lato, che le posizioni economiche D1, D2 e D3 costituiscono mera progressione economica all’interno della categoria D e, dall’altro, che la progressione all’interno di tale categoria consegue ad una valutazione dell’impegno e della qualità delle prestazioni svolte; rileva che era stato male interpretato l’art. 5 CCNL del personale comparto Regioni e Autonomie locali 1998/2001, poichè un lavoratore D3 ha acquisito, oltre al trattamento economico superiore rispetto lavoratore D1, altresì un diverso livello qualitativo delle prestazioni svolte, un grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, una capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, una partecipazione effettiva ed un’iniziativa personale che lo qualificano in modo differente; la sentenza era così viziata in punto di fatto per non aver dato rilievo alla circostanza della sottoposizione gerarchica di un lavoratore D3 ad un lavoratore D1, in quanto è di tutta evidenza che il rispetto della scala gerarchica garantisce anche il rispetto della qualifica professionale acquisita e delle mansioni svolte;

che preliminarmente il ricorso è ammissibile, ancorchè le diverse censure, chiaramente riferibili alla denuncia di errata interpretazione delle norme del CCNL di comparto, siano state sintetizzate sotto l’unitaria rubrica “contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”;

che, come precisato da S.U. n. 17931 del 2013, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi;

che pertanto, non assume rilievo determinante la rubrica del motivo, purchè dal tenore delle censure esposte il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; mentre resta inammissibile una critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito, è invece ammissibile il ricorso che denunci una violazione di legge o di contratto collettivo, pur senza fare esplicita menzione della sussumibilità della fattispecie nell’alveo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ma rechi nel motivo di ricorso un chiaro ed inequivoco riferimento alla denuncia di error in iudicando e siano assolti gli altri oneri di cui all’art. 366 c.p.c.;

– che il ricorso è fondato, alla stregua dell’orientamento interpretativo espresso (in epoca posteriore alla sentenza impugnata) da questa Corte in merito al sistema di classificazione Previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 e alla ivi prevista distinzione tra posizioni economiche nell’ambito della categoria D, ritenute incidenti anche sul profilo professionale e dunque sulla scala gerarchica:

– Cass. 6295 del 18 marzo 2011 ha affermato che il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex 7 e 8 qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l’art. 4 dell’accordo collettivo – come ribadito dall’art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 – prevede per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all’altra;

– nello stesso senso si è espressa Cass. n. 20070 del 2015;

– da ultimo, Cass. n.7 del 2 gennaio 2017 ha affermato che l’art. 3, comma 6, del c.c.n.l. per il comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo, non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall’art. 7 dello stesso c.c.n.l., e dal principio dell’accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria;

che detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.; che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda facendo applicazione del principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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