Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24355 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 30/09/2019), n.24355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10945-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MINUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

ALITALIA SERVIZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 15, presso lo studio dell’avvocato

DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, che la rappresenta difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 241/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/03/2015 R.G.N. 52164/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato STEFANO MINUCCI;

udito l’Avvocato LUCIANO SANTONE per delega verbale dell’Avvocato

DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 13 marzo 2015 il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta da G.L. nei confronti del rigetto della domanda di ammissione, in prededuzione, allo stato passivo di Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria del credito di Euro 91.667,00 lordi a titolo di indennità supplementare prevista dall’Accordo collettivo del 27 aprile 1995.

2. Il Tribunale, condivisa la valutazione del G.D. circa la natura risarcitoria dell’indennità, osservava come la stessa sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie indicate dall’Accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro del dirigente e, quindi, una sua definitiva risoluzione, tale non potendo considerarsi il licenziamento, seguito da riassunzione, previsto dal D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter convertito in L. n. 39 del 2004 (comma aggiunto dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 1, comma 13 convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166) quale speciale modalità di trasferimento dei lavoratori in caso di cessione parziale di complessi o attività aziendali; ritenuta, quindi, la prededucibilità del credito in questione, ove eventualmente dimostrato, rilevava come spettasse al dirigente l’onere di provare la mancata ricollocazione nell’ambito della medesima procedura di amm.ne straordinaria e come, nel caso di specie, il ricorrente non avesse fornito la prova di non essere stato riassunto da CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., acquirente degli asset operativi e del marchio Alitalia, o quanto meno il proprio status di disoccupazione, da quale poter dedurre la mancata riassunzione da parte di detta società.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento il G. con unico articolato motivo, cui ha resistito Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria con controricorso.

4. Con quest’ultimo la società ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo, cui ha resistito il G. con controricorso.

5. Il ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta dal ricorrente principale la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, convertito in L. n. 39 del 2004 (comma aggiunto dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134), dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 ss., 2118 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’Accordo collettivo del 27 aprile 1995 per i dirigenti delle aziende industriali, nonchè vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto, con violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, che il licenziamento del ricorrente, in base al richiamato art. 5, comma 2 ter, non costituisse atto idoneo a determinare l’effettiva e definitiva risoluzione del rapporto di lavoro e che, proprio per questo, dovesse gravare sul ricorrente medesimo l’onere di dimostrare di non essere passato alle dipendenze di C.A.I. Compagnia Aerea Italiana.

2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

3. L’Accordo Interconfederale 27 aprile 1995 prevede che “in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il decreto del Ministero del lavoro di cui alla L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 1, comma 3, nonchè delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1 l’azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine rapporto, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato”.

4. Ciò premesso, deve escludersi – diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato – che il dirigente fosse tenuto alla prova di non essere stato riassunto da C.A.I., ovvero, quanto meno, alla prova del proprio stato di disoccupazione, da cui poter inferire la mancata riassunzione da parte di C.A.I., e che il difetto di dimostrazione di tali fatti potesse condizionare negativamente il riconoscimento dell’indennità supplementare di cui all’Accordo Interconfederale.

4.1. Ed invero, sin da Cass. n. 16498/2009, è stato affermato che, in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti di azienda, l’indennità supplementare, di cui all’Accordo del 27 aprile 1995, fa riferimento a casi speciali, ai casi cioè in cui l’assetto aziendale, per le varie causali indicate, viene radicalmente modificato così da coinvolgere una pluralità di dirigenti della stessa impresa, con conseguente necessità di sopperire alle relative emergenze occupazionali, giacchè – come è noto – i dirigenti non rientrano nell’ambito di operatività nè della cassa integrazione nè dell’indennità di mobilità (in tal senso v. anche Cass. n. 142/2019). Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo, deve ritenersi sufficiente che il licenziamento del dirigente abbia causa concreta nella riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale, anche se asseverate dal Ministero del Lavoro in data successiva nell’ambito della procedura per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

4.2. Più di recente questa Corte ha ribadito che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo Interconfederale deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro (Cass. n. 86/2019) e che ciò che rileva, sul piano del diritto, è l’effettiva ragione del recesso datoriale e il rapporto di derivazione causale di esso rispetto alle fattispecie (di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale) individuate dall’Accordo, al di là della motivazione che il datore di lavoro abbia formalmente adottato (Cass. n. 142/2019).

5. Deve, quindi, concludersi che, ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare, rileva unicamente l’indagine circa la riconducibilità del licenziamento alle fattispecie legali contemplate dall’Accordo e l’effettiva causale dello stesso.

6. Nel caso di specie, l’impugnato decreto del Tribunale di Roma deve essere cassato, in quanto il giudice di merito, dopo di avere dato atto (p. 4): a) che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato da Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. con la qualifica di dirigente; b) che il rapporto di lavoro era soggetto al c.c.n.l. dirigenti dell’industria; c) che la società era stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del 29 agosto 2008; d) che il rapporto era stato unilateralmente risolto dal commissario straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”; dopo avere dato atto di tali circostanze, ha ritenuto necessario che fosse dimostrato un ulteriore fatto e cioè che venisse fornita la prova della mancata assunzione del dirigente da parte di C.A.I.: elemento, questo, che tuttavia, per i rilievi sopra svolti, deve ritenersi estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di cui all’Accordo Interconfederale del 27 aprile 1995.

7. Si deve infine rilevare l’infondatezza del ricorso incidentale condizionato, con il quale Alitalia Servizi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52 nonchè dell’art. 111 L. Fall., si duole della ritenuta prededucibilità del credito del dirigente per indennità supplementare.

8. Come, infatti, recentemente precisato da questa Corte, “l’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex art. 111 L. Fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa” (Cass. n. 29735/2018).

9. Discende da quanto sopra che, respinto il ricorso incidentale condizionato, deve essere accolto il ricorso principale e l’impugnato provvedimento conseguentemente cassato con rinvio, anche per la pronuncia sulle spese relative al presente giudizio, al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare in diversa composizione, il quale procederà a nuovo esame del merito alla stregua dei richiamati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale condizionato; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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