Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24355 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.16/10/2017), n. 24355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29706-2011 proposto
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA
2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8351/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/12/2010, R. G. N. 5580/2006.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 2 dicembre 2010 la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso da F.M. con Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 19 luglio al 30 settembre 2002 ed ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato la società al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora al ripristino del rapporto.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi ai quali ha opposto difese la F. con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che successivamente al deposito del ricorso, in data 28 settembre 2012, le parti hanno sottoscritto un verbale in sede sindacale nel quale si sono date reciprocamente atto dell’avvenuta definizione amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge della controversia, come risulta dal verbale che è stato depositato dalla parte ricorrente. che pertanto è venuta meno ogni questione controversa e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in ragione dell’evoluzione della controversia.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017