Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24354 del 29/10/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24354 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 5731-2007 proposto da:
FALLIMENTO DELLA S.A.S. IMPREGIMA DI GIANFRANCO
MAGGIO’
E
DEL
SOCIO ACCOMANDATARIO
MAGGIO’
GIANFRANCO (titolare dell’impresa individuale
GIOVANNI MAGGIO’ di GIANFRANCO MAGGIO’), in persona
del Curatore avv.prof. GIUSEPPE INFANTE,
Data pubblicazione: 29/10/2013
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE
ARTI 7, presso l’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BASSI AMEDEO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
1
VENDEMMIA
SALVATORE
VNDSVT41M16A512K),
(c.f.
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO
BELLONI 88, presso l’avvocato PROSPERETTI GIULIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE ANTONIO,
CANTONE NICOLA, CANTE LUISA, giusta procura a
–
con troricorrenti.
–
avverso la sentenza n. 3731/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito,
per il ricorrente,
l’Avvocato GIUSEPPE
AMBROSIO, con delega, che rinuncia al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia, in subordine non si
oppone al rinvio.
margine del controricorso;
2
La Corte,
Premesso:
che il Fallimento Impregima di Gianfranco Maggiò s.a.s. e
di Gianfranco Maggiò, socio accomandatario della detta
proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della
Corte d’appello di Napoli, depositata il 28/12/2005;
che Vendemmia Salvatore
si costituiva depositando
controricorso;
Rilevato:
che il Curatore, all’uopo autorizzato dal G.D., e previa
comunicazione della disponibilità della controparte ad
abbandonare il giudizio con compensazione delle spese
legali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso notificato
al Vendemmia il 9 febbraio 2007, con compensazione delle
spese legali;
che
tale rinuncia, sottoscritta dal Curatore e dal
difensore, è stata comunicata il 6/4/2009 al difensore
della controparte, che vi ha apposto il visto;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2013
Il Presidente
società ( e titolare dell’impresa individuale omonima)