Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24354 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 24354 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 5731-2007 proposto da:
FALLIMENTO DELLA S.A.S. IMPREGIMA DI GIANFRANCO
MAGGIO’

E

DEL

SOCIO ACCOMANDATARIO

MAGGIO’

GIANFRANCO (titolare dell’impresa individuale
GIOVANNI MAGGIO’ di GIANFRANCO MAGGIO’), in persona
del Curatore avv.prof. GIUSEPPE INFANTE,

Data pubblicazione: 29/10/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE
ARTI 7, presso l’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BASSI AMEDEO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

VENDEMMIA

SALVATORE

VNDSVT41M16A512K),

(c.f.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO
BELLONI 88, presso l’avvocato PROSPERETTI GIULIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE ANTONIO,
CANTONE NICOLA, CANTE LUISA, giusta procura a

con troricorrenti.

avverso la sentenza n. 3731/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato GIUSEPPE

AMBROSIO, con delega, che rinuncia al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia, in subordine non si
oppone al rinvio.

margine del controricorso;

2

La Corte,
Premesso:
che il Fallimento Impregima di Gianfranco Maggiò s.a.s. e
di Gianfranco Maggiò, socio accomandatario della detta

proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della
Corte d’appello di Napoli, depositata il 28/12/2005;
che Vendemmia Salvatore

si costituiva depositando

controricorso;
Rilevato:
che il Curatore, all’uopo autorizzato dal G.D., e previa
comunicazione della disponibilità della controparte ad
abbandonare il giudizio con compensazione delle spese
legali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso notificato
al Vendemmia il 9 febbraio 2007, con compensazione delle
spese legali;
che

tale rinuncia, sottoscritta dal Curatore e dal

difensore, è stata comunicata il 6/4/2009 al difensore
della controparte, che vi ha apposto il visto;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2013
Il Presidente

società ( e titolare dell’impresa individuale omonima)

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