Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24354 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23134-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.R., domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo

studio dell’avvocato D’ALESSIO FRANCESCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE RAFFAELE, giusta delega in atti;

– controricorreate –

avverso la sentenza n. 4166/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/09/2006 R.G.N. 10298/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 5-3-2004 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da D.C.R. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 1-7-2002/30-9-2002, con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento alla stessa delle retribuzioni maturate e maturande.

La D.C. proponeva appello avverso la detta sentenza e la società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 4-9-2006, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo con conseguente intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dal 1-7-2002 e condannava la società a corrispondere le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso introduttivo fino alla sentenza stessa oltre accessori e spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei motivi.

La D.C. ha resistito con controricorso.

In ultimo è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 15-9-2008.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a lutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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