Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24353 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 5499-2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato FABIO PIACENTINI, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato BENEDETTA

BELLINI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 23/12/2014 e depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.F. ha proposta istanza di regolamento di competenza contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contro la sentenza del 21 gennaio 2015, con cui la Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento dell’appello proposto dalle amministrazioni contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Perugia, ha dichiarato l’incompetenza di quest’ultimo e la competenza sulla controversia del Tribunale di Roma, reputando fondato il motivo di appello con cui esse avevano lamentato che il primo giudice non avesse esaminato l’eccezione di incompetenza dell’ano tribunale per sussistenza della competenza, alla stregua del criterio del foro erariale, del foro di Roma.

p.2. Nessuno degli intimati ha resistito.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte.

p.4. All’esito dell’adunanza del 9 marzo 2016, la Corte, con l’ordinanza n. 7690 del 18 aprile 2016, rilevato che la notificazione alle amministrazioni intimate non era stata eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, ordinava il rinnovo della notificazione del ricorso.

Eseguito l’adempimento da parte del ricorrente, è stata rifissata l’adunanza odierna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando la giurisprudenza di questa Corte che ha individuato in Roma il foro generale della p.a. legittimata e quello dell’insorgenza dell’obbligazione e ciò non diversamente da quanto ha sostenuto la corte perugina.

p.2. Il Collegio rileva che effettivamente l’istanza di regolamento di competenza è priva di fondamento, sebbene per ragioni che non sono quelle ritenute dalla Corte perugina e condivise dal Pubblico Ministero.

Le esatte ragioni giustificative della declinatoria di competenza debbono essere ravvisate, infatti, sulla base di una motivazione diversa da quella evocata dalla sentenza impugnata, atteso che la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata e dal Pubblico Ministero non si occupa del problema del forum destinatae solutionis, che è sollevato dall’istanza di regolamento di competenza.

p.3. Ciò premesso, si rileva che la controversia ha ad oggetto una domanda proposta dal ricorrente per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla frequenza di un corso si specializzazione medica negli anni 1983-1986 nella situazione di inadempimento da parte dello Stato Italiano delle direttive comunitarie in materia di organizzazione dei corsi di specializzazione medica.

La Corte territoriale, esaminando, sulla sollecitazione rivoltale con l’appello, l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e di competenza territoriale del Tribunale di Roma, alla stregua del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c., proposta in primo grado dalle Amministrazioni e non esaminata dal Tribunale di Perugia (che aveva accolto nel merito la domanda del qui ricorrente contro il Ministero e l’aveva rigettata per difetto di legittimazione contro l’Università), ha ritenuto fondata l’eccezione.

Lo ha fatto sulla base del principio di diritto affermato dapprima da Cass. (ord.) n. 13255 del 2011 e, quindi, da Cass. (ord.) n. 3869 del 2014, secondo cui “In tema di foro della P.A., con riguardo al foro dell’insorgenza dell’obbligazione, di cui all’art. 25 c.p.c., l’ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma qualora l’obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore.

(Fattispecie relativa alla domanda di un medico specializzato volta ad ottenere l’adempimento da parte dello Stato italiano dell’obbligo del risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76)”.

La Corte umbra ha, quindi, declinato la competenza sulla base di tali decisioni con riferimento al foro di insorgenza dell’obbligazione e al foro generale delle amministrazioni convenute.

p.4. Il ricorrente sostiene che, pur nella validità della giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe errato la declinare la competenza, in quanto essa riguarderebbe l’individuazione in Roma del solo foro dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria da inadempimento delle direttive. Si radicherebbe, invece, in Perugia il forum destinatae solutionis tenuto conto che ivi sarebbe situato il foro del ricorrente quale creditore alla stregua del principio di diritto secondo cui i pagamenti della P.A. debbono effettuarsi presso l’amministrazione debitrice, che si identificherebbe, nella specie, nel luogo in cui ha sede l’Ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, secondo le previsioni del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e ss..

In sostanza il ricorrente imputa alla Corte perugina di non avere percepito che uno dei fori concorrenti, cioè il foro dell’adempimento, pur nel quadro dell’operatività del foro erariale, si sarebbe situato in Perugia.

All’uopo il ricorrente ha evocato Cass. n. 1704 del 1962, n. 2460 del 1963, n. 2556 del 1964, n. 9597 del 2000 (nonchè una sentenza del Tribunale di Perugia).

p.5. L’assunto del ricorrente non può essere condiviso, perchè non considera un dato inerente alla qualificazione dell’azione esercitata ed al suo oggetto, siccome emergente dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Questo dato è rappresentato dalla qualificazione dell’azione dei medici specializzandi, per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, in termini di responsabilità contrattuale (sebbene non nel senso di una responsabilità da contratto, bensì nel senso di responsabilità discendente dalla violazione dell’obbligo statuale di adempiere il diritto comunitario manifestatosi nelle direttive non self-exectung ma sufficientemente specifiche da individuare le modalità di adempimento in modo obbligato).

Questa qualificazione è stata data all’azione da Cass. Sez. Un. n. 9147 del 2009 e, quindi, ribadita e chiarita dalle sentenze gemelle della terza sezione Civile nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, alle quali si è, poi, conformata la giurisprudenza successiva.

Ebbene, sulla base di detta qualificazione, è palese che la prospettazione del ricorrente riguardo al forum destinatae solutionis è priva di fondamento, giacchè suppone che l’azione risarcitoria sia fondata sulla invocazione di una responsabilità extracontrattuale, cioè da fatto illecito, che, invece, è stata superata dalla citata giurisprudenza.

La determinazione del forum destinatae solutionis sulla base della qualificazione contrattuale della responsabilità comporta, invece, che detto foro debba individuarsi in quello del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, giacchè l’obbligazione statuale inadempiuta aveva ad oggetto non una somma di danaro, bensì l’adempimento, mediante l’esercizio del potere legislativo, delle note direttive.

Tale adempimento non poteva che avvenire in Roma, sede del Parlamento, e a nulla rileva che l’obbligazione risarcitoria che ripara l’ormai definitivo inadempimento delle direttive abbia natura pecuniaria, perchè, quando l’art. 1182 disciplina il luogo dell’adempimento, intende sempre riferirsi al luogo dell’adempimento dell’obbligazione che lega le parti e che, quindi, doveva essere adempiuta e non a quella nascente dal modo in cui viene posto rimedio all’inadempimento.

Ciò, giusta il principio di diritto secondo cui, in tema di competenza “ratione loci” a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta o dev’essere adempiuta l’obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione rimasta inadempiuta: da ultimo, Cass. (ord.) n. 6762 del 2014).

Tanto impone di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, che è stata correttamente dichiarata dalla Corte territoriale.

Il principio di diritto che si deve affermare è il seguente: “In tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere l’adempimento da parte dello Stato italiano dell’obbligo del risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’obbligazione in relazione alla quale dev’essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto quanto all’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione quanto all’individuazione del forum destinatae solutionis, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria. Ne consegue che l’uno e l’altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività.”.

Il giudizio dovrà riassumersi davanti ad esso nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., dalla comunicazione del deposito della presente.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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