Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24353 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24353 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430857), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente contro
JEROMELA Marija Milotic (JRM MRJ 35R43 Z118F), elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo
studio dell’avvocato Nicola Staniscia, che la rappresenta e
difende sia per procura speciale notarile che per procura a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 29/10/2013

- controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, depositato in data 3 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 21 settembre 2009 presso la Corte d’appello di Perugia, Jeromela Marija proponeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione
del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un giudizio promosso dinnanzi al Tribunale civile di Roma, iniziato nel 2000 e definito con sentenza della Corte di cassazione depositata il 15 aprile
2009.
L’adita Corte d’appello respingeva la preliminare eccezione dell’Avvocatura dello Stato di nullità della procura
perché non rilasciata in Italia. In proposito, la Corte rilevava che, dopo che era stato disposto interrogatorio formale della ricorrente sul punto, il difensore della stessa
aveva depositato procura notarile, invocando la sanatoria
di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. Nel me-

udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott.

rito, la Corte d’appello riteneva superata la durata ragionevole per due anni e due mesi e condannava il Ministero al
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
1.625,00, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.

giustizia ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
l’intimata ha resistito con controricorso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2012, questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Espletato l’incombente, il ricorso è stato discusso
all’udienza del 16 luglio 2013, il cui avviso di fissazione
è stato ritualmente notificato alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso l’Amministrazione
denuncia violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001
e dell’art. 125 cod. proc. civ. sostenendo che la Corte
d’appello avrebbe errato nel ritenere sanato il vizio dal
quale era affetta la procura alle liti, atteso che la procura notarile prodotta dalla interessata nel corso del giudizio di merito presentava vizi tali da non consentire
l’effetto sanante. In particolare, la procura in sanatoria
risultava rilasciata da persona diversa dalla originaria

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Per la cassazione di questo decreto il Ministero della

attrice, diversi essendo il luogo di nascita e conseguentemente anche il numero di codice fiscale.
Inoltre, ad avviso della difesa erariale, la detta procura non poteva ritenersi speciale, atteso che si riferiva

nistero della giustizia e tra queste anche a quelle di cui
alla legge n. 89 del 2001.
Ed ancora, il Ministero rileva che, nonostante
l’apostille, rimaneva incertezza sull’autore della sottoscrizione della procura, stante la rilevata differenza del
luogo di nascita di tale sottoscrittore rispetto alla parte
nel cui interesse era stata proposta la domanda di equa riparazione.
Sotto altro profilo, il Ministero sostiene che la
scrittura in questione non avrebbe potuto avere efficacia
in Italia, recando essa alcune integrazioni apposte su spazi vuoti del documento, prive della prescritta sottoscrizione.
Da ultimo, l’amministrazione sostiene che la Corte
d’appello non avrebbe valutato le modalità di conferimento
della procura in Croazia, e non avrebbe in particolare tenuto conto che non risultava accertata dal pubblico ufficiale l’identità della persona che aveva sottoscritto
l’atto.

genericamente alle cause nei confronti dell’INPS o del Mi-

3. Con il secondo motivo, il Ministero denuncia violazione degli artt. 182 e 75 cod. proc. civ., sostenendo che
erroneamente la Corte d’appello avrebbe applicato la sanatoria di cui all’art. 182, secondo comma, al caso di spe-

detta disposizione contenuto deve intendersi riferito a vizi di conferimento della procura in ipotesi in cui il vizio
stesso derivi da difetto di rappresentanza o autorizzazione
ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ.
4. Il secondo motivo, all’esame del quale deve procedersi per primo per ragioni di ordine logico, è infondato.
Nel caso di specie trova infatti applicazione, essendo
il giudizio di equa riparazione stato introdotto con ricorso depositato il 21 settembre 2009, l’art. 182, secondo
comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69
del 2009, a norma del quale «quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un
vizio che determina la nullità della procura al difensore,
il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del
termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processua-

cie, atteso che il riferimento ai vizi della procura in

li della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione».
Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di
affermare che «l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
anteriore alle mo-

difiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui
il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la
regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere
interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel
senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in
qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente
dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa,
con effetti ex tunc,

senza il limite delle preclusioni de-

rivanti da decadenze processuali» (Cass., S.U., n. 9217 del
2010).
La Corte d’appello ha quindi fatto corretta applicazione della citata disposizione, consentendo alla parte la
produzione in corso di giudizio di una procura notarile.
5. Il primo motivo è inammissibile.
Con tale censura, la difesa erariale prospetta vizi
della procura in sanatoria che, come eccepito fondatamente
dalla difesa della contro ricorrente, dalle note il cui de-

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i

(nel testo applicabile ratione temporis,

posito era stato autorizzato per controdedurre in ordine
alla produzione della procura in sanatoria, non risulta abbiano formato oggetto di specifica eccezione. Le stesse,
quindi, non possono essere validamente dedotte in questa

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato,
con conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in complessivi euro 506,25 per compensi, oltre ad
euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 506,25 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi e agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il
16 luglio 2013.

sede.

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