Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24353 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.16/10/2017),  n. 24353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29114-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA,

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIO SCAPATO, giusta delega in atto di

costituzione;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7537/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/01/2012 R.G.N. 5004/10;

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 7537/2011, accoglieva l’appello di C.N. avverso la sentenza con cui il tribunale di Bari aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere la condanna dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennità di accompagnamento percepita quale cieco civile assoluto nella stessa misura spettante ai grandi invalidi di guerra, così come previsto dalla L. n. 342 del 1989, art. 1 richiamata dalla L. n. 429 del 1991, anche in relazione all’adeguamento automatico;

che in riforma dell’impugnata sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato il diritto di C.N. all’equiparazione della predetta indennità in godimento a quella prevista per i grandi invalidi di guerra sia per la misura base che per l’adeguamento automatico secondo la L. n. 429 del 1991 ed ha condannato l’INPS all’erogazione delle somme dovute, oltre accessori e spese dei due giudizi;

che a fondamento del decisum la Corte ha affermato che mentre C.N. avesse adempiuto all’onere di allegare e dimostrare la sua pretesa, le parti convenute non avessero offerto prova dell’erogazione del beneficio nella misura conforme alle norme di legge invocate dall’istante, stante la genericità dell’unico documento depositato dall’Inps dal quale non era evincibile se l’ammontare ivi riportato corrispondesse alla misura dell’indennità dovuta per legge, anche in relazione all’adeguamento automatico;

che avverso la sentenza ha ricorso l’INPS domandandone la cassazione per tre motivi, mentre ha resistito C.N. con controricorso;

che il P.G. non ha depositato conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la sentenza violato il principio dell’onere della prova in materia di inesatto adempimento non avendo la parte privata indicato l’importo maturato per legge e provato quindi la fonte del proprio diritto a percepire una differenza a titolo di indennità dovute al cieco civile;

che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61,116,191 e 198 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo per la controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto, avendo l’INPS indicato la somma corrisposta alla C.N. a titolo di indennità di accompagnamento e relativo adeguamento, nell’importo di legge pari ad Euro 773,41, producendo il relativo documento, la Corte, nella totale omissione di indicazioni del quantum da parte dell’istante, avrebbe dovuto ricorrere alla consulenza tecnica d’ufficio o all’esercizio dei poteri ufficiosi di integrazione della prova onde superare eventuali dubbi sull’esattezza dell’adempimento;

che con il terzo motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1, della L. n. 682 del 1979, art. 1, del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1, della L. n. 656 del 1986, artt. 1, 2 e 3, della L. n. 508 del 1988, art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 342 del 1989, art. 1, della L. n. 429 del 1991, art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e delle relative tabelle come sostituite con quelle di cui alla L. 6 ottobre 1986, n. 656 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa motivazione su un punto controverso, decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto per i ciechi civili assoluti equiparati ai grandi invalidi di guerra, come la signora C., l’indennità spettante doveva essere determinata secondo la tabella E lett. A n. 1 e non secondo la tab. E lett. A/bis n. 1 D.P.R. n. 915 del 1978;

che i tre motivi di ricorso possono esaminarsi unitariamente attenendo alla materia dell’inadempimento parziale in un caso in cui il creditore ha lamentato l’erogazione di un trattamento assistenziale liquidato (sub specie di indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili) in misura diversa da quella stabilita dalla legge, senza però indicare l’importo dovuto e la relativa differenza;

che, invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l’inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;

che pure nel caso in cui deduca non l’inadempimento dell’obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento;

che l’allegazione dell’inesattezza dell’adempimento sotto il profilo quantitativo postula l’indicazione del dovuto, talchè l’avente diritto ha l’onere di allegare – anche per dimostrare l’interesse ad agire – di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell’obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta;

che nel caso in esame mentre il C.N. non ha mai indicato a quanto ammontasse l’importo dovuto, limitandosi ad una generica doglianza di inadempimento; l’Inps – senza limitarsi a contestare la genericità della pretesa e la violazione degli oneri di allegazione e prova spettanti all’attore – aveva specificamente indicato nella somma di Euro 773,47, quella corrisposta all’istante, allegando e documentando che essa corrispondesse a quella dovuta per legge a titolo di indennità di accompagnamento e relativo adeguamento automatico, ai grandi invalidi di guerra;

che pertanto, non essendo l’INPS venuto meno ai propri oneri di allegazione e prova, il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare nel merito l’esattezza dell’adempimento allegato dall’INPS, anche attraverso ctu, invece di rigettare l’eccezione di esatto adempimento per genericità, fermo restando che secondo l’indirizzo giurisprudenziale affermato da questa Corte, anche di recente (sent. 17648/2016), al cieco civile assoluto – cui spetta l’indennità di accompagnamento nella stessa misura corrisposta al cieco assoluto di guerra, anche in relazione alla spettanza dell’adeguamento automatico – si applica ai fini del quantum la tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”; e non si applica invece la tabella lett. A-bis, n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”;

che l’applicazione della indicata tabella risulta infatti testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra; e dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2 che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656);

che la sentenza impugnata ha violato i principi sopra richiamati in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova tra i soggetti del rapporto obbligatorio e deve essere quindi cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia e per la liquidazione delle spese ex art. 385 c.p.c..

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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