Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24353 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Marcherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 355-2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BLASI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MABEL RIOLFO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/06/2014 R.G.N. 96/2014;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Genova con la sentenza n. 210/2014 aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Sanremo aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da L.G. nei confronti di Trenitalia spa, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 1.7.2010 al livello professionale B, quale quadro professional, condannando la convenuta al pagamento delle spese.

La corte territoriale riteneva che la inequivoca dichiarazione del teste V., già inquadrato quale quadro professional, attestativa della condivisione con il L. delle medesime mansioni per turni alternati dall’estate 2010, nonchè la stessa documentazione aziendale, relativa alle mansioni attribuite al ricorrente, rendessero fondata la pretesa del lavoratore sull’inquadramento richiesto.

Riteneva invece irrilevanti le censure relative alla mancata disamina sulla corrispondenza delle mansioni svolte di COI (coordinamento operazioni di impianto) con quelle riconducibili alla declaratoria del profilo di professional B, in quanto superata dai documenti aziendale e dalla stessa retribuzione attribuita al dipendente ed altresì ininfluente la circostanza di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto. A tal proposito la Corte rilevava che in realtà nei documenti di assegnazione del lavoratore alle mansioni in questione, almeno sino al 2010, non era indicato alcun lavoratore da sostituire. Il giudice del gravame escludeva infine che avesse rilievo la circostanza della mancata attività di istruttore per il ricorrente, ritenendo, tale elemento, non significativo e qualificante ai fini dell’inquadramento in questione e comunque non dirimente in ragione del concetto di prevalenza delle mansioni attinenti al profilo utile all’inquadramento.

Avverso tale decisione Trenitalia proponeva ricorso affidandolo a due motivi cui resisteva il L. con controricorso.

Il Pubblico Ministero con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 21 del ccnl 16.4.2000 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Lamenta la società ricorrente che la decisione della Corte territoriale sia basata non già sul raffronto concreto tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale relativa al profilo di inquadramento richiesto, ma sia invece basata sulla sola corrispondenza delle mansioni del ricorrente con quelle di altro dipendente con mansioni di COI, inquadrato quale professional B).

Se pur il motivo riesca a superare il filtro di ammissibilità, in quanto non specificata in esso la declaratoria contrattuale cui intende riferirsi, risulta comunque infondato allorchè si osservi che, sebbene ” nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” – (Cass. n. 5128/2007) – in concreto siffatto procedimento sia stato osservato dalla corte territoriale. Questa ha infatti posto a confronto le mansioni di soggetto già inquadrato nel profilo richiesto e quelle, sovrapponibili, del L..

L’iter logico giuridico, sia pur mediato attraverso il raffronto tra mansioni svolte tra lavoratori e non direttamente con la declaratoria, risulta in sostanza realizzato e garantita la corrispondenza tra le mansioni concrete e quelle in astratto considerate nella declaratoria contrattuale. La censura risulta infondata.

2) con il secondo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nonchè dell’art. 21 p-1.3 ccnl 16.4.2003 in relazione all’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Lamenta la società come il lavoratore non abbia mai fornito, neppure enunciandoli nel ricorso introduttivo della lite, elementi utili a rappresentare l’alta professionalità competenza ed esperienza per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi commerciali e tecnici e neppure la realizzazione di studi, progettazione pianificazione ed attuazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali. La carenza prima ancora allegatoria oltre che probatoria avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda.

Il motivo per una parte tratta della valutazione di merito operata dalla corte territoriale, che ha basato, come detto, il proprio giudizio, su elementi quali la corrispondenza tra le mansioni svolte dal ricorrente con quelle svolte da altro dipendente con inquadramento da professional. Non soltanto il raffronto tra le mansioni così svolte ha determinato il giudizio del giudice del merito, ma anche la circostanza della condivisione della medesima funzione COI, per turni alternati, tra i due lavoratori.

Inammissibile risulta poi il profilo della censura inerente la omessa ed insufficiente motivazione. Si osserva a riguardo che, il vizio di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis “si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova” (tra le altre Cass. n. 584/2004 conf 15489/2007). Nelle doglianze prodotte in ricorso non si rinvengo le dette caratteristiche polchè non vengono neppure indicati i punti decisivi non esaminati dal Giudice, ma solo le valutazioni dello stesso sulla effettiva data di sottoscrizione dei contratti in esame. Il motivo risulta inammissibile.

Il ricorso è infondato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA