Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24352 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4516/2015 proposto da:

R.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI CIMINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NICOLA PALOMBI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/07/2014 r.g.n. 2777/2011.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 474/2014 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di R.H. intesa: a) all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Telecom Italia s.p.a. in favore della quale la ricorrente aveva prestato la propria attività sulla base di un contratto di somministrazione; b) alla declaratoria di nullità dell’atto risolutivo del rapporto adottato dalla società utilizzatrice; c) alla condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno;

1.1. che il giudice di appello ha dichiarato di condividere la decisione di primo grado in ordine alla intervenuta estinzione del rapporto per comportamento concludente delle parti argomentando dall’assenza di interesse al suo ripristino dimostrata dalla lavoratrice, la quale, dopo la impugnazione stragiudiziale, in data 29.2.2009, del contratto di lavoro cessato il 31.12.2008, era rimasta a lungo inerte provvedendo a depositare il ricorso giudiziale solo in data 20.1.2011; la R., inoltre, a partire dal 20.1.2009 aveva prestato la propria attività, sia pure con contratto a tempo determinato, presso altra società e a tale contratto avevano fatto seguito, senza soluzione di continuità, altri rapporti di lavoro presso terzi;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.H. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″, violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,2697 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere disatteso i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione di significato negoziale, ai fini della risoluzione tacita del rapporto, al mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e il deposito del ricorso giudiziale e per avere attribuito valenza probatoria in tal senso alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa, trascurando che si trattava di comportamento dettato da una situazione di bisogno;

2. che con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ricostruito la esistenza di una comune volontà solutoria delle parti in relazione al rapporto in oggetto senza dar conto del dissenso espresso a riguardo dalla R., quale attestato dai documenti 2, 3, e 4 del fascicolo di parte di primo grado dai quali emergeva ” grazie all’uso di termini non ambigui” la volontà della lavoratrice di proseguire nel rapporto con Telecom e di non considerare il rapporto risolto;

3. che il primo motivo di ricorso è infondato;

3.1. che la decisione di appello risulta, infatti, coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso” e l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti, ha costantemente ribadito, con riferimento ai contratti a tempo determinato, che il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l’impugnativa dello stesso non è sufficiente a configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); in tale linea argomentativa si pone Cass. Sez. Un. 27/10/2016 n. 21691 la quale, premesso che la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” solo ove concorra con altri elementi convergenti, ha puntualizzato che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”, conseguendone che tale apprezzamento, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. 12/12/2017 n. 29781);

3.2. che in tema di ragionamento presuntivo, laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., come interpretati da una consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 29781/2017 cit., Cass. 27/10/2010 n. 21961; Cass. 02/04/2009 n. 8023; Cass. 21/10/2003 n. 15737);

3.3. che è stato ulteriormente puntualizzato che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 18/7/2007 n. 16993; Cass. 23/2/2010 n. 4306; Cass. 31/10/2011 n. 22656;; Cass. 8/10/2013 n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 13/3/2014 n. 5787);

3.4. che nel caso di specie l’inferenza tratta dal giudice di appello sulla base del decorso del tempo e del reperimento di altre occupazioni lavorative da parte della R., non evidenzia alcun elemento di illogicità ed implausibilità della ricostruzione fattuale al quale è pervenuto il giudice di di merito in punto di ritenuta concludenza della condotta della lavoratrice nel senso della sussistenza di una volontà estintiva del rapporto;

4. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile atteso che parte ricorrente al fine di illustrare la censura articolata si è limitata ad un mero rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito che assume trascurati dalla sentenza impugnata, senza trascriverne o evidenziarne il contenuto, come, invece, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, alla stregua del quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, Cass. 12/12/2014, n. 26174);

5. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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