Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24352 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11275/2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Teofilo Folengo

n. 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- R.S., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 25 febbraio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha rilevato che i fatti riferiti dal ricorrente non evocano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra. Ha anche ritenuto la non credibilità del racconto, così fornito.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dal report EASO 2017, il (OMISSIS) non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo del Paese – ha annotato il decreto – non dà conto di conflitti armati o di situazioni di violenza indiscriminata.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione; del resto, “non vi è alcun inserimento lavorativo e sociale” – è stato anche aggiunto – “del ricorrente in Italia”.

3.- Avverso questo provvedimento R.S. ha presentato ricorso, affidato a cinque motivi di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva, al limitato fine di una “eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente risultano così intestati: (i) il primo motivo, “erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″; (ii) il secondo motivo, mancata assunzione dell’onere probatorio”; (iii) il terzo motivo, “sussistenza del diritto di asilo”; (iv) il quarto motivo, “sulla protezione sussidiaria”; (v) il quinto motivo, “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6”.

5.- In appendice ai motivi, il ricorso chiede a questa Corte l’emissione di un provvedimento cautelare che, nelle more del giudizio, disponga in via preventiva l’anticipazione degli effetti della decisione finale.

6.- La richiesta di un provvedimento cautelare di sospensione è inammissibile. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, attribuisce in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato il potere di decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (cfr. Cass., n. 11756 del 2020).

7.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con ratio decidendi del provvedimento, che si basa (si è visto; n. 2) sia sull’inesistenza di fatti di persecuzione, sia pure sulla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente. TrascuratEì completamente questi due ordini motivazionali, il motivo si sostanzia nella rilevazione che “a parere della scrivente difesa, l’aspetto sul quale sarebbe doveroso soffermarsi… è il seguente: pericolo di ritorsioni da parte dei familiari della moglie e dell’ex marito della moglie”.

Nello svolgimento degli ulteriori quattro motivi, poi, il ricorso si limita a svolgere delle considerazioni di mero genere e del tutto astratte dalla fattispecie concreta a cui pur dovrebbe essere pertinente.

Nei fatti, la motivazione adottata dal Tribunale non risulta presa minimamente in esame dal ricorso che è stato approntato. Non diversamente è da dire quanto alla specifica posizione della persona del richiedente, come pure della situazione del Paese di sua provenienza, che pure il ricorso appare sostanzialmente ignorare.

8.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA