Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24351 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25494-2013 proposto da:

V.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato CIRO PAPALE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO

PAIERMO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO

21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATELLA GOBBI,

giusto mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2012 del TRIBUNALE di PERUGIA, emessa il

20.01.2012 e depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Ciro Papale, per il ricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il dottor V.V., magistrato ordinario, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., COMMA 3 contro il dottor S.G. ed il Ministero della Giustizia, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 23 gennaio 2012, con la quale quel Tribunale, investito a seguito di declinatoria di competenza del tribunale capitolino originariamente adito dal V., ha rigettato la domanda da lui proposta per ottenere il risarcimento di asserito danni a suo dire sofferti per effetto di comportamenti illegittimi ed illeciti tenuti dallo S. nell’espletamento, nel 2002, nella qualità di Ispettore Capo incaricato dal Ministro della Giustizia di un’inchiesta amministrativa e di un’ispezione presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, nella quale il V. prestava servizio.

p.2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria, da parte della Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza del 23 luglio 2013 ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1, della inammissibilità dell’appello proposto contro la detta sentenza di primo grado.

p.3. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi lo S. e il Ministero della Giustizia.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.4. Il ricorso – che appare tempestivo, avendo parte ricorrente allegato che l’ordinanza ex art. 348-bis venne comunicata in pari data rispetto al suo deposito risultando, per effetto dell’operar della sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1 agosto 2013 al 15 settembre 2013 notificato dal punto di vista del notificante l’ultimo giorno utile, cioè il sessantesimo da quella data (il che rende anche irrilevante che non sia stata prodotta la documentazione della comunicazione) – può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Queste le ragioni.

p.4.1. Con ordinanze nn. 8940, 8941, n. 8942 e 8943 del 2014 la Corte ha evidenziato come, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 componente necessaria dell’adempimento del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, è l’individuazione, sebbene in modo riassuntivo e sommario, com’è conforme al requisito in discorso, dei motivi con i quali l’appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. era stato proposto.

In particolare, l’ord. n. 8942 del 2014 ha così statuito: “Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello.”.

L’assunto è stato ribadito da numerose decisioni, fra cui Cass. (ord.) n. 10722 del 2014 e (ord.) n. 2784 del 2015.

p.4.2. Nel caso di specie il ricorso ha inteso assolvere all’onere dell’art. 366, n. 3 riportando integralmente l’atto introduttivo del giudizio in primo grado e la motivazione della sentenza di primo grado, ma ha poi del tutto genericamente enunciato di avere contro di essa interposto “appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza”, senza nulla riferire sui motivi sui quali l’appello si fondava.

Da ciò sembra conseguire senz’altro doversi aggiungere l’inammissibilità del ricorso.

p.4.3. Peraltro, per completezza si osserva che il primo motivo di ricorso risulta articolato con diffusi riferimenti a risultanze probatorie, ma riguardo ad esse non fornice l’indicazione specifica nei termini dei contenuti rilevanti nè tramite diretta riproduzione nè tramite riproduzione indiretta con specificazione della parte dell’atto cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe. Inoltre si omette di indicare se e dove i relativi atti siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità (ai diversi effetti di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), in modo da poter essere esaminati dalla Corte.

Siffatte indicazioni erano necessaria per adempiere al requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ne discende che tale norma (norma costituente il c.d. precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis) risulta violata. Ciò, secondo consolidata giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.

Il primo motivo sarebbe, pertanto, inammissibile.

Il secondo è motivo dipendente dall’accoglimento del primo, inerendo alla negazione dell’attività istruttoria fatta dal primo giudice per essere dirimenti le questioni discusse con il primo motivo.

p.5. Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile.”.

p.2. Il Collegio rileva che, in data 3 ottobre 2016, parte ricorrente ha depositato un’istanza di differimento dell’odierna adunanza, nella quale ha addotto che, non avendo più interesse al ricorso ed intendendo rinunciarvi a spese compensate, comunicava alle due controparti tale intenzione, cui lo S. non aderiva. Il differimento sarebbe giustificato dalla finalità di ottenere l’adesione del Ministero.

Il Collegio rileva che la rinuncia allegata all’istanza e datata 22 giugno 2016 risulta notificata a mezzo PEC alle controparti, ma è sottoscritta dal solo difensore del V., Avvocato Cioro Papale, che nel mandato in calce al ricorso non risulta autorizzato a rinunciare e, quindi, munito di mandato speciale, siccome richiesto dall’art. 390 c.p.c., comma 2.

Ne segue che alla rinuncia non può essere attribuito alcuna efficacia, indipendentemente dal problema della decisione conseguente che, se fosse stata efficace, sarebbe stata adottabile ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ne segue ulteriormente che l’istanza di differimento è priva di presupposto, al di là di ogni valutazione sulla sua accoglibilità nel rito camerale.

Il ricorso dev’essere, pertanto, deciso.

p.3. Il Collegio, in proposito, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi dal ricorrente.

p.4. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore di ognuna delle parti resistenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione a ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di S.G. in Euro ottomiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, ed a favore del Ministero della Giustizia in Euro ottomiladuecento, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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