Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24351 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24351 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con
motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
BOZAC Mario (BZC MRA 35M29 Z118S), in qualità di erede di
Buric Roza Bozac, rappresentato e difeso, per procura
notarile e procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Nicola Staniscia e Gina Tralicci, presso lo studio
dei quali in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente
domiciliato;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Data pubblicazione: 29/10/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 10 maggio 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott.

udito l’Avvocato Nicola Staniscia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che Bozac Mario, con ricorso in data 8 marzo
2010, ha chiesto alla Corte d’appello di

Perugia il

riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un
giudizio civile introdotto nel febbraio 1998 dinanzi al
Tribunale di Roma dalla sua dante causa Buric Rosa Bozac, e
definito in appello nel marzo 2009;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 10
maggio 2012, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda;
che, accogliendo la preliminare eccezione
dell’Amministrazione resistente, di nullità della procura
rilasciata all’estero, perché priva tanto dell’indicazione
del luogo e della data del rilascio, quanto dell’autentica
di firma, l’adita Corte d’appello disponeva procedersi ad

Stefano Petitti;

interrogatorio formale del ricorrente che però non
compariva;
che i procuratori del ricorrente producevano in
udienza procura notarile, invocando la sanatoria di cui
all’art. 182 cod. proc. civ.;

richiesta di sanatoria, rilevando una insanabile difformità
rispetto al luogo ed alla data di nascita del ricorrente,
tra quanto indicato nel ricorso e quanto indicato nella
procura;
che per la cassazione di questo decreto Bozac Mario ha
proposto ricorso, sulla base di tre motivi, illustrati da
memoria;
che

il Ministero

intimato ha resistito con

controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che, con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa
applicazione degli articoli 182 cod. proc. civ., come
modificato dalla legge n. 69 del 2009, 112 cod. proc. civ.,
nonché 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente si duole del fatto che
la Corte d’appello, rilevata la nullità della procura,
abbia omesso di concedere un termine per procedere alla

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che la Corte d’appello, tuttavia, respingeva la

sanatoria della nullità, in violazione dell’art. 182 cod.
proc. civ., come novellato dalla riforma introdotta con
legge

n. 69 del 2009, e che i giudici di merito abbiano

dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con motivazione
illegittima, nonostante il deposito comunque avvenuto della

che il motivo di ricorso è fondato;
che trova applicazione nel presente giudizio, in quanto
introdotto con ricorso depositato il 6 luglio 2009, l’art.
182, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla
legge n. 69 del 2009, a norma del quale «quando rileva un
difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità
della procura al difensore, il giudice assegna alle parti
un termine perentorio per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione
della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si
producono fin dal momento della prima notificazione»;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo
di affermare che «l’art. 182, secondo comma, cod. proc.
ratione temporis,

civ. (nel testo applicabile

anteriore

alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009),

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procura notarile rilasciata dai ricorrenti;

secondo cui il giudice che rilevi un difetto di
rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare
un termine per la regolarizzazione della costituzione in
giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della
modifica apportata dall’art. 46, comma secondo, della legge

la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e
indipendentemente dalle cause del predetto difetto,
assegnando un termine alla parte che non vi abbia già
provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il
limite delle preclusioni derivanti da decadenze
processuali” (Cass., S.U., n : 9217/2010);
che, nel caso in esame, la Corte d’appello non solo non
ha concesso alcun termine per sanare il vizio della procura
eccepito dalla Amministrazione ricorrente, ma non ha tenuto
conto della produzione delle procure in udienza da parte
del difensore del ricorrente;
che il primo motivo ricorso è quindi fondato;
che i restanti motivi di ricorso sono assorbiti;
che il decreto impugnato deve conseguentemente essere
cassato, con rinvio alla Corte d’appello di

Perugia

in

diversa composizione, per nuovo esame della domanda;
che al giudice del rinvio è demandato altresì il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

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n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere

La Corte
impugnato e

accoglie
rinvia,

il ricorso;

cassa

il decreto

anche per le spese del giudizio di

legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 24 maggio 2013.

Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

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