Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24351 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29409-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BORILE, giusta delega in

atti;

– controricorente –

avverso la sentenza n. 283/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/05/2011 R.G.N. 131/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che V.R. chiedeva la pensione di anzianità ricorrendo all’istituto della “totalizzazione” dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali ed alla gestione separata; che l’INPS contestava la richiesta rilevando che gli otto anni di versamenti al Fondo spedizionieri non potevano essere oggetto di totalizzazione, in quanto davano diritto al godimento di una pensione autonoma al momento del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia;

che accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Venezia (sentenza 27.05.11) rigettava l’impugnazione, rilevando che il Fondo spedizionieri rientrasse tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 consente la totalizzazione, non essendo di ostacolo che per gli iscritti al Fondo fosse consentito il godimento di una pensione autonoma, atteso che a questi ultimi è concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo; che propone ricorso l’INPS con un motivo, al quale risponde con controricorso V.R..

Diritto

CONSIDERATO

che è infondata l’eccezione preliminare di decadenza dall’impugnazione per superamento del termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione in base all’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi (il ricorso di primo grado fu depositato il 2.4.2010);

che, invero, la sentenza d’appello fu pubblicata il 27.5.2011, mentre il presente ricorso fu depositato per la notifica il 28.11.2011, ricadendo il 27.11.2011 di domenica e, perciò lo stesso è tempestivo; che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 16 luglio 1997, n. 230, artt. 2 e 3 e del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1,4 e 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Inps si duole della decisione impugnata assumendo che la totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006 non può trovare applicazione con riferimento ai periodi contributivi già versati presso il Fondo previdenza ed assistenza per gli spedizionieri doganali poichè, ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230, questi contributi danno diritto, da soli ed indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali;

che per l’Inps nessun tipo di cumulo sarebbe possibile quanto ai contributi versati nel soppresso Fondo spedizionieri perchè la gestione ad esaurimento, appositamente istituita con la legge n. 230/1997, non è una forma sostitutiva o esonerativa dell’A.G.O., nè tantomeno una gestione dell’A.G.O. della medesima natura del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni lavoratori autonomi e della Gestione separata;

che, inoltre, la L. n. 230 del 1997 attribuisce alla contribuzione cristallizzata nella gestione ad esaurimento una funzione speciale incompatibile con alcun tipo di cumulo con la contribuzione A.G.O. e che la gestione ad esaurimento è al di fuori del regime pensionistico ordinario, sostanziando una forma previdenziale chiusa e cristallizzata il cui unico scopo, definito con la Legge Speciale n. 230 del 1997, è quello di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997; che, infine, l’anzianità contributiva maturata presso il soppresso Fondo costituisce la base contributiva della quota di pensione che viene conservata ed erogata dall’Inps al compimento da parte dell’interessato dell’età anagrafica stabilita dalla tabella A, sezione uomini, allegata al D.Lgs. n. 503 del 1992;

che il ricorso è infondato;

che, invero, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 20734 del 14.10.2015), pronunziandosi da ultimo su un caso analogo con decisione dalla quale non si ha ragione di discostarsi, ha statuito che “il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, nè la restituzione dei contributi versati, sicchè l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 157”;

che deve anzitutto rilevarsi che in relazione alla domanda svolta nel presente giudizio, fondata sull’invocata applicabilità del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 non può trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, in base al quale la L. n. 233 del 1990, art. 16 non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230;

che le pronunce di questa Corte nn. 16615/2011 e 17338/2012, che hanno affermato questo principio, sono state rese in relazione a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto la L. n. 233 del 1990, art. 16 che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo del contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti…”, cosicchè tale disposizione, avuto riguardo all’epoca della sua emanazione, non poteva concernere gli iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, (alla quale, in forza della L. n. 230 del 1997, art. 1, comma 3, sono stati iscritti gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo), per l’ovvia ragione che tale Gestione separata non era stata ancora istituita;

che la normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinchè l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale;

che con L. n. 243 del 2004 venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro e per ciò che qui specificamente rileva) “intese a:… d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”;

che in attuazione della L. n. 243 del 2004, venne emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva “che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione che la controversia di cui alla presente causa ha appunto investito l’interpretazione del ridetto D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230;

che in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 alla suddetta questione interpretativa va data risposta positiva;

che non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (art. 1); tale legge prevede infatti la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997;

che la L. n. 230 del 1997 non ha quindi previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, nè la restituzione agli iscritti al Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1(dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 4 seguirà le regole del sistema contributivo);

che la L. n. 243 del 2004 e il D.Lgs. n. 42 del 2006 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a) con riferimento alla facoltà per l’interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove “…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”);

che l’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione;

che non avendo portata innovativa la modifica di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, è da escludere che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella;

che al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 1, e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo; che rimane pertanto confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2;

che la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Cost.), poichè porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicchè, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato costituzionale;

che il ricorso va rigettato;

che la complessità della questione trattata e la proposizione del ricorso in epoca antecedente al citato D.P.R. n. 157 del 2013 rappresentano valide ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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