Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24350 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25037-2013 proposto da:

DISINFEST ITALIA S.R.L., P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BORMIDA 5, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

MORONI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

– RO.IN. 92 SOC. COOP A R.L.;

– G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4629/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 12/09/2012 e depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. Disinfest ha proposto ricorso per cassazione contro la Ro.IN. 92 Soc. COOP. s r.l. avverso la sentenza del 25 settembre 2012, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Tivoli Campobasso, il quale, con essa, provvedendo su una domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta dalla ricorrente contro G.C., quale conducente di un veicolo di sua proprietà, e contro l’intimata quale datrice di lavoro del medesimo suo socio cooperatore, l’aveva accolta contro il C. e l’aveva rigettata contro la società.

p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Il primo motivo – deducente “omessa, insufficiente, errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 3” – è inammissibile i quanto non corrisponde al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile al giudizio, che è quello introdotto dal D.L. n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012.

Il secondo motivo – ma la valutazione colpirebbe anche il primo – nel dedurre “errata applicazione del rapporto intercorso tra Disinfest e (OMISSIS)” e falsa applicazione degli artt. 1228, 2049 e 2055 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3″, si fonda sulla valutazione di quattro emergenze istruttorie, riguardo alle quali non fornisce l’indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, il cui disposto (costituente il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis) risulta così violato, in quanto non sono rispettati i termini dell’indicazione specifica che prescrive, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 nonchè le numerosissime decisioni conformi.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria della ricorrente, pur estendendosi per ben dodici pagine, muove rilievi che non solo non sono in alcun modo idonee a superarle.

p.2.1. Nella memoria, nelle pagine dalla seconda alla prime due righe della pagina quattro, si richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’art. 366 c.p.c., n. 6 e fra esse in primo luogo proprio Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, della quale si ripete sostanzialmente la massima.

Nelle successive enunciazioni fino alla metà della pagina sei, si richiamo le considerazioni svolto nell’esposizione del fatto del ricorso.

Quindi si evocano quelle che, si dice, la relazione avrebbe considerato come risultanze manchevoli della specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e, postulando espressamente di voler dimostrare l’osservanza di tale norma, si sostiene sia che sarebbe stato descritto il loro contenuto, sia che sarebbe stata individuata la sede processuale in cui i relativi atti sarebbero stati “offerti in comunicazione al giudicante”.

Senonchè, sempre per assolvere all’onere dimostrativo, premesso il rilievo che la ricorrente ha provveduto a depositare i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, contenenti il materiale probatorio, si dichiara di “procedere con la dettagliata descrizione dei singoli punti contestati” e vi si procede evocando dove gli atti che si descrivono erano stati prodotti in sede di merito.

p.2.2. Ora, il Collegio rileva che in tal modo, pretendendo di assolvere all’onere di indicazione specifico attraverso la memoria, sia quanto al profilo relativo alla sede in cui gli atti si erano formati o erano stati prodotti in sede di merito, sia quanto al profilo relativo alla indicazione di dove sarebbe dato esaminarli ora, cioè nei fascicoli prodotti in questa sede di legittimità, parte ricorrente vorrebbe rimediare con la memoria stessa ad una carenza di un requisito del ricorso.

Ciò, è del tutto inammissibile e dunque non è dato comprendere come si assuma superato il rilievo di inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

In proposito si rileva che, proprio secondo la giurisprudenza evocata dalla relazione e ripresa dalla ricorrente, che evidentemente o la fraintende o ne ignora volutamente i contenuti, l’indicazione del se e dove gli atti sui quali il ricorso si fonda doveva essere fatta nel ricorso sia sotto l’uno che sotto l’atro profilo.

Viceversa, nel ricorso essa è del tutto assente, tant’è che nella memoria neppure si sostiene che vi fosse, ma semplicemente l’aspetto viene ignorato.

Infatti, lo si ricorda per completezza, nell’illustrazione del secondo motivo si indicano quattro risultanze istruttorie, ma: aa) di quella n. 1 si dice che sarebbe elemento provato documentalmente nel corso dei due gradi precedenti, senza neppure identificare il documento; bb) di quella n. 2 non si dice da dove essa fosse risultata; cc) della n. 3, che concernerebbe una nemmeno identificata fattura, parimenti ci si astiene dall’onere di indicazione negli stessi termini di cui sub aa); dd) di quello che viene definito come “il fatto di percepire un compenso per l’attività restata dal socio per l’attività prestata include l’assunzione della responsabilità ex art. 2049 c.c.”, non si individua neppure da che cosa emergesse il suo presupposto.

Nel ricorso, dunque, l’art. 366, n. 6 non venne osservato ed anzi non lo fu, non solo quanto all’indicazione del se e dove gli atti cui si faceva riferimento fossero stati introdotti o si fossero formati nel giudizio di merito, ma anche quanto al profilo della indicazione del loro contenuto, tramite riproduzione diretta od indiretta con precisazione in questo secondo caso della parte dell’atto oggetto in cui sarebbe stato riscontrare l’indiretta riproduzione, stante l’assoluta genericità di quanto indicato.

p.2.3. La memoria, è da rilevare, riconosce, poi, la fondatezza del rilievo della relazione quanto al primo motivo.

p.3. Da quanto osservato consegue che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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