Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24350 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17384-2013 proposto da:

R.E.S.A.I.S. RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE –

S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICA MANTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORIS LUCA MANTIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA PARRINO, giusta

delega in atti;

– ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, SERGIO PREDEN, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 110/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/04/2013 R.G.N. 695/2011.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.G., già dipendente della (OMISSIS), esponeva che, dopo essere stato posto in prepensionamento ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975 con onere in capo alla regione siciliana “dei contributi previdenziali nella misura massima consentita” (art. 6, comma 4 L. n. 42 citata) – percependo da allora un’indennità pari all’80% della retribuzione -, aveva sottoscritto in data 9/3/2006 una transazione, davanti l’UPLMO, con la soc RESAIS, subentrata all’Assessorato regionale industria nella gestione del personale, con cui veniva riconosciuta quale base di calcolo per l’indennità di prepensionamento la busta paga del mese di aprile 1992, nonchè a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo all’ingresso nel prepensionamento un incremento lordo pari alla percentuale Istat per l’anno precedente e che in esecuzione di detto accordo transattivo la Resais aveva corrisposto gli arretrati senza però versare all’Inps i contributi previdenziali.

2. Il Tribunale di Enna dichiarava la Resais obbligata alla regolarizzazione contributiva presso l’Inps mediante il versamento della contribuzione e dei relativi accessori sulle maggiori somme riconosciute a titolo di indennità di prepensionamento in base al verbale di conciliazione, rigettando l’eccezione sollevata dalla Resais secondo cui l’accordo transattivo con cui il lavoratore rinunciava ad ogni pretesa nei confronti di Resais aveva avuto per oggetto anche i contributi previdenziali dovuti sulle maggiori somme riconosciute dal datore di lavoro; rigettava la domanda nei confronti dell’Inps rilevando che l’obbligo di corrispondere le prestazioni previdenziali,a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi,operava soltanto in relazione ai contributi obbligatori e non, in relazione ai contributi volontari; dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale stante il subentro della soc RESAIS.

3. La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale rilevando che la transazione non aveva riguardato i contributi previdenziali; che la possibilità per i lavoratori (OMISSIS) di avere rapportata la base di calcolo della contribuzione alla indennità di prepensionamento effettivamente liquidata, invece che alle retribuzioni percepite in costanza di lavoro, era stata introdotta solo con la L. n. 266 del 2005, l’art. 1, comma 268, e, dunque, i lavoratori, all’epoca della transazione, non potevano avere consapevolezza del diritto alla regolarizzazione come introdotto successivamente; che ogni diverso accordo che escludesse l’obbligo del datore di lavoro di pagare í contributi sarebbe stato nullo; che sussisteva l’interesse del lavoratore ai maggiori contributi dovuti in quanto produttivi di effetti concreti sul trattamento pensionistico e che, comunque, pur – volendo ritenere che il lavoratore avesse optato per il sistema a classe, permarrebbe, comunque, l’obbligo contributivo a carico della società e che anzi il lavoratore agiva in surroga dell’Istituto previdenziale il quale mai avrebbe potuto rinunciare al recupero dei contributi omessi.

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la soc Resais spa con sei motivi. Resistono l’Assessorato Industria della Regione Sicilia, l’Inps e L.G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La società RESAIS denuncia, con un primo motivo, violazione degli artt. 2113,1962,1362,1363 e 2115 c.c. nonchè vizio di motivazione. Riporta il testo dell’accordo transattivo sottolineando che l’effettiva volontà del lavoratore era quella di formulare una rinunzia omnia comprensiva anche dei diritti contributivi riguardando il complessivo contenzioso concernente il trattamento di prepensionamento ed il connesso trattamento allo scopo di porre fine al contenzioso e prevenire future liti. Deduce che la transazione era novativa; che il riferimento fatto dalla Corte d’appello alla L. n. 266 del 2005, art. 1 (secondo cui la base di calcolo della contribuzione deve essere rapportata all’indennità di prepensionamento effettivamente liquidata anzichè alle retribuzioni percepite in costanza di lavoro) era irrilevante in quanto non attribuiva agli ex lavoratori della (OMISSIS) nuovi diritti, ma era norma di interpretazione autentica delle precedenti disposizioni in materia e, comunque, essendo legge intervenuta successivamente non poteva incidere sulla transazione intercorsa in precedenza;

3.1 Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2113 e 2115 c.c., della L. siciliana n. 42 del 1975, art. 6 e 9 nonchè vizio di motivazione. Censura l’affermazione della Corte secondo cui, a prescindere se la transazione avesse avuto per oggetto anche i contributi, permaneva l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all’Inps. Deduce che le somme corrisposte in esecuzione di una transazione novativa non potevano essere considerate corrisposte in dipendenza della rapporto di lavoro,ormai non più esistente, con la conseguenza che non potevano essere computate per il calcolo dei contributi. Sottolinea la natura non obbligatoria dei contributi previdenziali degli ex lavoratori dell'(OMISSIS);

3.3 con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 105 del 1991, art. 1;

della L. n. 27 del 2006, art. 1, comma 268, dell’art. 115 c.p.c. Lamenta che il lavoratore non aveva provato la condizione di cui alla L. n. 105 del 1991, art. 1 e cioè che il percepimento dell’indennità ISTAT avrebbe comportato effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 8. Deduce inoltre che il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che l’importo della pensione scaturente dalla riliquidazione fosse superiore a quello posto in pagamento;

3.4 con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c.. Rinnova l’eccezione di difetto di interesse ad agire sul presupposto che il sistema contributivo a classe,scelto dal lavoratore, non avrebbe comportato alcuna concreta influenza ai fini pensionistici. Il lavoratore pertanto non aveva provato che, provvedendo alla riliquidazione della pensione, sarebbe stata soddisfatta la condizione di un trattamento più favorevole;

3.5 con il quinto motivo denuncia violazione della L. n. 105 del 1991 per aver la Corte ritenuto che, a prescindere dalla classe, permaneva l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi. Deduce che tali considerazioni potevano valere solo per la contribuzione obbligatoria, mentre nella fattispecie si trattava di contribuzione volontaria rimessa alla scelta del lavoratore;

3.6 con il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e censura la compensazione delle spese processuali e la mancata riforma della sentenza del Tribunale di condanna al pagamento delle spese processuali.

4. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

La questione si inserisce nel più ampio contesto delle norme regionali siciliane (L.R. n. 42 del 1975, L.R. n. 23 del 1991, L.R. n. 8 del 1995, L.R. n. 5 del 1999) approntate per la tutela dei lavoratori nel settore minerario, dopo la soppressione dell’Ente minerario siciliano e di numerose società ad esso collegate, secondo le quali per i dipendenti in esubero, in possesso di determinati requisiti di età o contributivi, venne disposto il licenziamento con diritto alla corresponsione, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, di un’indennità mensile per quattordici mensilità, pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione percepita.

Ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 4 rimasero “altresì a carico della regione gli oneri per l’assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell’indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti”. La stessa formulazione della norma cardine del peculiare sistema di tutela riconosciuto a questa categoria di lavoratori esprime,in modo evidente, che l’assunzione dell’obbligo contributivo da parte dell’Assessorato, a cui è oggi subentrata la Resais s.p.a. per effetto della L.R. n. 4 del 2003, si struttura come ulteriore e distinta obbligazione rispetto alla corresponsione dell’indennità di prepensionamento e che non si confonde in essa.

5. Ciò premesso deve affermarsi l’infondatezza dei primi due motivi relativi all’inclusione o meno, nell’oggetto della transazione stipulata il primo febbraio 2005, del diritto ad ottenere la regolarizzazione contributiva sulla quota di adeguamento dell’indennità di prepensionamento percepita dal L., che pure ha costituito oggetto della transazione; nonchè l’eventuale illegittimità della rinunzia alla contribuzione dipendente dalla natura obbligatoria e non volontaria della stessa. Assume carattere preliminare la questione relativa all’inclusione o meno nell’accordo transattivo degli oneri contributivi, non solo dal punto di vista logico e giuridico, ma anche perchè la sentenza impugnata si fonda innanzitutto sulla interpretazione dell’accordo transattivo.

In materia di criteri interpretativi dell’atto di conciliazione, di indubbia natura negoziale, questa Corte di cassazione ha costantemente ritenuto (vd. da ultimo Cass. 11751/2015), che a norma dell’art. 1362 c.c. e segg., tale interpretazione si debba fondare principalmente sul significato desumibile dal tenore letterale del negozio, sia pure letto in connessione tra le varie parti dello stesso, mentre gli ulteriori canoni legali sulla interpretazione del contratti e quelli di interpretazione intervengono in caso che dall’applicazione di quello principale residui un dubbio. Applicando correttamente tale regola, la Corte territoriale ha valutato, con congrua motivazione, che il tenore letterale dell’accordo in questione fosse chiaro nell’indicare come oggetto della rinuncia unicamente i criteri seguiti per la quantificazione dell’indennità Istat, escludendo pertanto che esso possa riguardare anche la materia dei connessi oneri previdenziali in quanto il testo della transazione non conteneva alcun elemento che inducesse a ritenere presente nel pre pensionato una volontà dispositiva relativa al diritto alla contribuzione previdenziale consequenziale agli incrementi del trattamento ricevuto, nè tale volontà si sarebbe potuta trarre dall’impiego di una clausola di stile quale quella indicata al n. 7 dell’atto ove è riportata la “rinuncia…. a qualsivoglia pretesa vantata o potuta vantare nei confronti dell’EMS, dell’Assessorato Regionale all’Industria e della Resais s.p.a che abbia titolo, anche indirettamente, nel rapporto di lavoro pregresso, nelle disposizioni della legislazione regionale in materia di trattamenti assistenziali e negli accordi collettivi per il personale”. Si tratta di valutazione di merito non incrinata nè dalla riproduzione del tenore della rinuncia, sopra indicato, nè dal richiamo assai indeterminato addirittura alle intere leggi regionali in materia di trattamenti assistenziali, nè dall’utilizzo, infine, a mera ulteriore conferma dell’approdo già raggiunto, di valutazioni sulla incidenza della posteriorità rispetto all’atto abdicativo della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 268 sulla base di calcolo della contribuzione.

Le censure investono il risultato interpretativo dell’atto di conciliazione intervenuto tra le parti, in tal modo ponendo in essere un’operazione non consentita in sede di legittimità (si veda in proposito Cass. n. 2465/2015; 986/2017). L’esclusione dall’oggetto della transazione della disposizione relativa al versamento dei contributi sull’adeguamento della indennità di prepensionamento erogata al L. rende del tutto irrilevante l’approfondimento sulla natura della contribuzione medesima.

5. Sono altresì infondati i successivi motivi con i quali si contesta che il L. non avrebbe dimostrato l’incremento della base di calcolo dei contributi derivante dal percepimento dell’Istat e quindi del trattamento pensionistico, nè l’interesse ad agire in quanto il sistema contributivo a classe, scelto dal lavoratore, non avrebbe comportato alcuna concreta influenza ai fini pensionistici.

A riguardo la Corte d’appello ha richiamato quanto affermato dall’Inps secondo cui il L. era stato autorizzato al versamento dei contributi volontari ed a suo nome erano stati accreditati i relativi importi, ai sensi della L. n. 105 del 1991, con il sistema a calcolo a percentuale in quanto più favorevole come prescritto dalla circolare Inps n 27/2006. Secondo la Corte, pertanto, il versamento dei contributi sulla maggiore somma percepita a titolo di indennità di prepensionamento era produttivo di effetti concreti sul trattamento pensionistico dell’appellato al quale pertanto non poteva essere negato l’interesse ad agire. Le considerazioni della Corte appaiono del tutto congrue ad escludere la fondatezza del 3 e 4 motivo.

6. Il quinto motivo, con cui si censura la ritenuta natura obbligatoria dei contributi, resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi relativi all’interpretazione dell’accordo transattivo ed alla ritenuta inclusione in esso dei contributi dovuti sulle somme riconosciute con l’accordo.

7. Infine il sesto motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte compensato le spese processuali e per non aver riformato la pronuncia del Tribunale sulle spese, risulta del tutto inammissibile stante la sua assoluta mancanza di specificità.

8. Da ultimo, va rilevato che nessuna domanda è formulata nei confronti dell’Assessorato Industria della Regione Sicilia e che dunque è passata in giudicato è l’affermato difetto di legittimazione passiva.

9. Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione della particolare complessità del quadro normativo e dell’assenza di precedenti specifici di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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