Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2435 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2435 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA
sul ricorso 15259/2014 proposto da:
AZZOLINI VALERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio
Pezcoller in forza di procura speciale a margine del ricorso
unitamente all’avvocato Silvia Maria Cinquemani, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Varrone 9;
– ricorrente contro

AZZOLINI RITA, rappresentata e difesa in forza di procura speciale
a margine del controricorso dall’avvocato Ilaria Giovanazzi
unitamente all’avvocato Roberto Zazza, presso il cui studio è
elettivamente in Roma, Via Cola di Rienzo 28;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 53/2014 della Corte d’appello di Trento,
depositata il 14 febbraio 2014;

Data pubblicazione: 31/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30 novembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
vista la memoria depositata da Rita Azzolini ai sensi dell’articolo
380 Bis1 c.p.c.

in data 27 ottobre 2009, disponeva procedersi allo scioglimento
della comunione tra Rita Azzolini e Valerio Azzolini sulla proprietà
degli immobili tavolarmente identificati nelle parti comuni, secondo
il prospetto realizzato dal CTU, disponendo un conguaglio in favore
del convenuto Valerio Azzolini che determinava in euro 3.020,00
oltre interessi legali e rivalutazione, e costituiva servitù come da
elaborato grafico per consentire la manovra di accesso dei veicoli
al garage. Il primo giudice accertava altresì che Rita Azzolini aveva
usucapito la proprietà della porzione, già appartenente alla p.m. 1,
retinata in verde nell’elaborato grafico “proposta del CTU
modificata nel dicembre 2008” allegata al supplemento del 15
dicembre 2008 e che entrambe le parti avevano usucapito, in
ragione della metà ciascuno, la proprietà della porzione già
appartenente alla P.f. 35/70 retinata in verde nell’elaborato sopra
citato. Infine rigettava le altre domande, compensando le spese di
lite e ponendo le spese di CTU a carico di ciascuna delle parti
costituite in quote uguali;
che la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il
14 febbraio 2014, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale
di Rovereto, disponeva la divisione del locale autorimessa in
attuazione del progetto divisionale sub 4, descritto dal consulente
d’ufficio alle pagine 12-13 dell’elaborato depositato in data 28
febbraio 2013, e graficamente rappresentato nell’allegato 1.4
“soluzione 4 unico accesso senza pilastro centrale” e, per l’effetto,
assegnava in proprietà esclusiva all’appellante Valerio Azzolini il

Ritenuto che il Tribunale di Rovereto, con sentenza depositata

posto macchina 1 e all’appellata Azzolini Rita il posto macchina 2,
restando in comproprietà il disbrigo raffigurato nella planimetria,
destinato esclusivamente al passaggio; disponeva che le due
porzioni venissero delimitate sul lato comune con paletti metallici
e che ciascuna parte si facesse carico per la metà del costo degli

ponendo a carico di Valerio Azzolini il pagamento, a titolo di
conguaglio, dell’importo di euro 3.200,00, oltre accessori,
rideterminando inoltre il conguaglio in favorè di Valerio Azzolini
per effetto della divisione tra le parti degli altri beni in
comproprietà, già disposta con la sentenza del Tribunale,
nell’importo di euro 2.570,00, oltre accessori. Confermava nel
resto la sentenza appellata, dichiarando compensate le spese dei
due gradi del giudizio;
che per la cassazione della pronuncia della corte d’appello
ricorre Valerio Azzolini sulla base di un unico motivo;
che Rita Azzolini resiste con controricorso.
Considerato che con l’unico motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1111, 1114, 1116, 720,
726, 727, 728 e 729 c.c., nonché l’omessa, insufficiente o
comunque contraddittoria motivazione, con particolare riferimento
alla suddivisione del piano terra della p.ed. 1087 (garageautorimessa) in CC. Lizzana di Rovereto (TN). Il ricorrente, in
particolare, contesta la violazione dei principi espressi dalla S.C. in
tema di divisione, prospettando un’ipotesi di divisione diversa da
quella accolta nella decisione e sottolineando l’illogicità e
contraddittorietà della motivazione;
che il ricorso è infondato;
che in tema di divisione giudiziale la stima dei beni da
dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione
del valore di tali beni, con riguardo a natura, ubicazione,

interventi necessari per attuare il progetto divisionale adottato,

consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato,
rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del
merito. Tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se
sostenute da adeguata e razionale motivazione (Cass. 15 maggio
2002, n. 7059);

compiute sulla base delle risultanze istruttorie, tenendo conto
anche della diversa soluzione prospettata da Valerio Azzolini e dei
rilievi dei consulenti di parte, giungendo ad escludere la
praticabilità di soluzioni diverse da quella accolta nella pronuncia;
che la parte, invero, mira a una inammissibile rivalutazione
delle risultanze probatorie;
che a seguito della riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n.
5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con la
legge n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l’omesso
esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257), mentre
non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di
merito impugnata (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Il vizio
motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., pertanto,
presuppone che vi sia stata da parte del giudice di merito la totale
pretermissione di uno specifico fatto storico;
che, sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12
delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Può essere pertanto
denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il

che la corte d’appello ha adeguatamente motivato le scelte

vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7 aprile
2014, n. 8053). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra

obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
che, nel* caso di specie, sulla base dei motivi prospettati, non
si ravvisa un’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, avendo la corte d’appello
affrontato nel merito le censure mosse al progetto divisionale
adottato dal tribunale;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto
– ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in
complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a
spese generali e ad accessori di legge.

affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 30 novembre 2017.
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Roma,

stesso art. 13.

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