Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2435 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. III, 27/01/2022, (ud. 09/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17971/2019 proposto da:

Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione

professionale della Regione Sicilia, in persona del legale

rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.R.A.M. (Associazione Regionale Arti Mestieri), E.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina con ordinanza del 04/12/2018, resa a verbale di udienza, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’Assessorato regionale dell’istruzione della formazione professionale della Sicilia avverso l’ordinanza di assegnazione all’esito di subprocedimento incidentale di accertamento del debito del terzo pignorato.

L’Avvocatura di Stato ricorre per cassazione contro tale provvedimento, con atto affidato a un unico motivo di impugnazione.

E.S. e l’Associazione Regionale Arti Mestrieri, sono rimasti intimati.

La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 09/12/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Avvocatura dello Stato censura come segue l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina, con un motivo unico, rubricato: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 101,291,617,618 c.p.c. e dell’art. 185 disp. att. c.p.c. e artt. 737 c.p.c. e segg.”; in particolare, afferma che è mancata l’ottemperanza al decreto di fissazione dell’udienza sul ricorso in opposizione a causa dell’omessa comunicazione di quello da parte della Cancelleria del Tribunale di Messina (e segnatamente da parte di quella del giudice dell’esecuzione).

Il ricorso è stato notificato il 04/06/2019 e quindi nei sei mesi non sospesi dalla pubblicazione dell’ordinanza: ma e’, nondimeno, inammissibile.

L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione del provvedimento del 04/12/2018 con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha qualificato inammissibile – almeno in motivazione – la sua opposizione, quale terzo pignorato, avverso la precedente ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in procedura esecutiva n. 165 del 2017 r.g.e. nei confronti dell’ARAM ad istanza di E.S..

Del motivo di ricorso (rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 101,291,617,618 c.p.c. e dell’art. 185 disp. att. c.p.c. e artt. 737 c.p.c. e segg.”), con il quale il ricorrente ascrive la mancata ottemperanza al decreto di fissazione dell’udienza sul ricorso in opposizione all’omessa comunicazione di quello da parte della Cancelleria, nonché delle difese dei controricorrenti, è superfluo dar conto, risultando sufficiente a definirlo l’applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità sull’inammissibilità di una diretta impugnativa per cassazione del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione definisca la fase sommaria di un’opposizione esecutiva senza dar corso al giudizio di merito invece immancabile (almeno fin da Cass. 24/10/2011, n. 22033, seguita da numerose successive, tra le ultime delle quali si veda Cass. 21/07/2021, n. 20852, entrambe non massimate): potendo e dovendo la parte interessata comunque dar corso a quest’ultimo, ove non voglia instare per l’integrazione del provvedimento così reso, mai idoneo a definire di per sé anche il successivo giudizio di merito.

Deve, in questa sede, darsi seguito all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 09652 del 13/04/2017 Rv. 643828 – 01, e altre in termini, quali Cass. n. 12170 del 14/06/2016 Rv. 640317 – 01; Cass. n. 25111 del 14/12/2015 Rv. 638308 – 01; Cass. n. 22033 del 24/10/2011 Rv. 620286 – 01), alla quale il Collegio intende dare continuità, che afferma, con riferimento alle ipotesi di provvedimento del giudice dell’esecuzione che sia deputato a provvedere sulla sola fase sommaria dell’opposizione stessa, quanto segue: “In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese”.

Il ricorso è pertanto, inammissibile: e tale va dichiarato.

Nulla per le spese di lite non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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