Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2435 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2435 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 1895-2008 proposto da:
WINS SRL IN LIQ P.I.02058220548, IN PERSONA DEL
LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S
NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell’avvocato
DE TILLA ROBERTO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente 2013

2429

contro

GALILEO VACUUM SYSTEM SRL P.I.01763100979, IN PERSONA
DEL SUO AMM.RE DELEGATO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G.G.BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato
COLANTONI LUCIANA, che la rappresenta e difende

-4-

Data pubblicazione: 04/02/2014

unitamente agli avvocati VECCHI WALTER, VECCHI UGO;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 252/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 29/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Colantoni Luciana difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto e produce
cartolina di ricevimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

t

udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/12/2000 il Tribunale di Perugia
rigettava la domanda proposta da Wins s.r.l. contro
Galileo Vacuum Systems s.r.1., quale venditrice,
diretta ad ottenere la eliminazione di asseriti vizi e

in forza di un contratto di leasing e, in subordine la
risoluzione del contratto.
Il Tribunale, sulla base di una CTU, riteneva che
l’impianto fosse conforme alle specifiche tecniche
contrattualmente stabilite.
La società Wins proponeva appello al quale resisteva la
società Galileo Vacuum Sistems che proponeva appello
incidentale.
Con sentenza del 29/6/2007 la Corte di Appello di
Perugia, per quanto qui ancora interessa, rigettava
l’appello principale ritenendo mancante la prova che
l’impianto venduto da Wins a Galileo mancasse delle
qualità promesse e che avesse difetti tali da renderlo
inidoneo all’uso.
A tale

conclusione perveniva

sulla base

delle

risultanze della CTU, rinnovata in grado di appello.
In particolare la Corte territoriale rilevava:

3

difformità di un impianto di metallizzazione utilizzato

-

che Wins aveva sostenuto che per decidere sulla

conformità

delle

caratteristiche

tecniche

del

macchinario, il Tribunale non poteva limitarsi alle
previsioni contrattuali sottoscritte,

ma avrebbe

dovuto tenere conto della brochure e dei materiali

migliori rispetto a quelle del materiale fornito perché
quest’ultimo era dotato di una pompa di produzione le
cui prestazioni erano inferiori a quelle dei prodotti
similari in commercio;
– che tuttavia il giudice di primo grado, sulla base
della CTU espletata in quel grado, aveva ritenuto
l’impianto conforme alle specifiche tecniche;
– che inoltre il CTU nominato in grado di appello non
aveva potuto procedere ad un nuovo esame del
macchinario perché la Wins lo aveva spostato e posto in
disuso da anni e l’inutilizzo prolungato comporta
l’inaffidabilità dei risultati;
– che, sulla base dei rilievi a suo tempo effettuati,
il nuovo CTU aveva verificato che la pompa in dotazione
era prodotta da uno dei più grandi produttori mondiali
e che aveva la capacità di 17.500 litri di aria al
secondo e di 21.000 litri di elio al secondo; la

4

informativi nei quali le caratteristiche indicate erano

portata scendeva a 8.000 litri in presenza di “trappola
cieca”;
– che il CTU aveva altresì verificato che il tempo
indicato nella brochure per l’effettuazione di un
intero ciclo di lavorazione era di 4,5 minuti e che il

15 minuti; peraltro il tempo di 4,5 minuti era riferito
ad un macchinario con camera nuova, pulita e in assenza
di camera cieca, condizioni del tutto diverse da quelle
presentate dalla macchina al momento della prova, che
inoltre era stata ripristinata, già all’epoca, dopo
anni di disuso.
Wins s.r.l. propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso Galileo Vacuum Systems s.r.l.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c. e
sostiene che nel contratto di acquisto era previsto che
il macchinario fosse impiegato per la metallizzazione e
che quindi la potenza di 17.500 litri al secondo nel
caso di uso dell’aria non soddisfaceva la richiesta di
20.000 litri al secondo, mentre era irrilevante che la
potenza salisse a 21.000 litri al secondo in caso di

5

tempo effettivo riscontrato dal precedente CTU era di

uso

di

elio

perché

la metallizzazione

avviene

esclusivamente con l’uso di aria e non di elio.
La ricorrente nel formulare il quesito ex art. 366 bis
c.p.c., ora abrogato, ma applicabile

ratione temporis,

chiede “se, allorquando è espressamente richiesta una

compravendita in relazione all’uso espressamente
previsto in contratto il requisito sia soddisfatto con
la semplice constatazione che la cosa venduta non abbia
tale requisito e non sia consentita alcuna indagine
sulla tolleranza”.
1.1 Dalla motivazione della sentenza di appello non
risulta che fosse stata specificamente richiesta, per
la pompa a diffusione,

u33 la potenza di 20.000 litri

al secondo in caso di uso di aria e risulta invece che
la pompa fornita rispettava le indicazioni contrattuali
e che non era inidonea all’uso; la circostanza che
fosse promessa anche una specifica potenza non
inferiore a 20.000 litri al secondo in caso di uso di
aria costituisce una

quaestio facti

che non risulta

neppure trattata nella sentenza di appello e pertanto
non integra la violazione denunciata.

6

specifica qualità della cosa oggetto della

Il motivo è carente di specificità perché non riporta
il contratto né la consulenza tecnica di parte nella
quale si sarebbe valorizzato questo elemento,
Il quesito è inidoneo perché dà per dimostrato o
presupposto ciò che invece era da dimostrare e

qualità della cosa oggetto della compravendita in
relazione all’uso espressamente previsto in contratto.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce
nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art.
1497 c.c., questa volta sotto il profilo delle
informazioni ricevute con il materiale divulgativo
quanto alla durata del ciclo di lavorazione, indicata
in 4,5 minuti, mentre era stato accertato dal CTU che
il ciclo di lavorazione durava 15 minuti: 1111
circostanza che la durata del ciclo di lavorazione non
fosse specificamente prevista in contratto non poteva
escludere la rilevanza, al fine del giudizio sulla
mancanza delle qualità promesse, della difformità delle
prestazioni del macchinario rispetto a quelle
comunicate con il materiale divulgativo.
La ricorrente nel formulare il quesito ex art. 366 bis
c.p.c., chiede “se allorquando una specifica qualità
della cosa oggetto della compravendita è stata

7

argomentare, ossia l’espressa richiesta una specifica

espressamente indicata

nella scheda divulgativa, essa

sia da considerarsi

essenziale ed inserita nel

contratto di compravendita anche se non espressamente
indicata”
2.1 Il motivo è inammissibile perché non pertinente
ratio decidendi

secondo la quale al

momento dell’accertamento del CTU sulla durata del
ciclo di lavorazione
condizioni diverse

il macchinario si trovava in

rispetto a quelle indicate nella

brochure che si riferivano ad un macchinario con camera
nuova, pulita

e in assenza di camera cieca (la cui

applicazione determinava la riduzione della portata
della pompa a 8.000 litri al secondo).
In conclusione nel motivo si deduce una violazione del
legge commessa dal giudicante, ma la censura è fondata
sull’errato presupposto della difformità tra il dato
relativo tempo di lavorazione promesso (in base al
materiale divulgativo) e il dato relativo al tempo di
lavorazione accertato,

mentre i due dati non sono

confrontabili per la diversità delle condizioni del
macchinario tra il momento dell’acquisto e il momento
dell’accertamento.

8

rispetto alla

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce
nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art.
1497 c.c. e il vizio di motivazione.
Questo motivo si ricollega all’affermazione del CTU
secondo la quale l’applicazione al macchinario del

maggiore precisione e discapito della velocità e,
quindi, l’indicazione di un ciclo di produzione della
durata di circa un terzo inferiore alla durata del
ciclo di produzione con un macchinario attrezzato con
camera cieca per garantire la qualità del prodotto,
sarebbe ingannevole.
La ricorrente nel formulare il quesito ex art. 366 bis
c.p.c., chiede se costituisca pubblicità ingannevole e
carpisca la buona fede dell’acquirente

l’indicazione

da parte del venditore di una specifica qualità della
cosa

oggetto

della

compravendita

nella

scheda

divulgativa che si riferisca, senza specificarlo ad un
utilizzo non idoneo alla realizzazione di un prodotto
di buona qualità laddove per ottenere la quale
l’indicata qualità promessa non sussista affatto.
3.1 11 motivo è inammissibile in quanto muove da
presupposti di fatto che non risultano pertinenti

9

dispositivo nominato “camera cieca” consentiva una

rispetto alla sentenza impugnata nella quale (v. pag.
5):
– si dà atto che il macchinario richiesto e fornito era
privo di camera cieca;

non si afferma (neppure indirettamente) che il

fosse di qualità scadente, ma si afferma che il
dispositivo consentiva una maggiore precisione; non
risulta, d’altro canto, che la minore precisione
conseguente alla mancanza del dispositivo, rendesse
inidoneo il prodotto finito;
– non risulta che fosse convenuto un uso specifico per
il quale si rendesse necessaria l’applicazione della
camera cieca e risulta, invece, che (v. pag. 5 della
sentenza di appello) “/e qualità cui fa riferimento la
Wins erano promesse per un macchinario diverso da
quello richiesto e fornito (macchinario privo di camera

4. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce il
vizio di illogica motivazione sostenendo che il giudice
di appello ha ritenuto non assolto l’onere probatorio
incombente sull’attore mentre dall’istruttoria erano
emersi elementi sufficienti a decidere la controversia
e a provare la fondatezza della domanda attorea.

10

prodotto realizzato senza l’utilizzo di camera cieca

4.1 Il motivo è da rigettare in conseguenza del rigetto
dei primi tre motivi e, quindi, della conferma della
sentenza di appello che ha ritenuto che dal processo
non risultassero elementi sufficienti a provare la
fondatezza della domanda attrice.

la condanna della società ricorrente, in quanto
soccombente, al pagamento delle spese di questo
giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Wins
s.r.l. a pagare a Galileo Vacuum Systems s.r.l. le
spese di questo giudizio di cassazione che liquida in
euro 3.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma, il 19/11/2013.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA