Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24349 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21026-2013 proposto da:

O.T., (OMISSIS), O.C. (OMISSIS),

O.S. CF. (OMISSIS), N.A. (OMISSIS), O.A.

C.F. (OMISSIS), tutti eredi del de cuius O.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO PISANI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE NAPOLI, CF (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO MARIA FERRARI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5383/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il

22/04/2013 e depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. N.A., O.A., O.S., O.T. e O.C., nella qualità di eredi del defunto O.V., hanno proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Napoli e la s.p.a. Equitalia Sud (già Equitalia Polis s.p.a.), quale agente di riscossione, avverso la sentenza del 24 aprile 2013, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato un’opposizione in materia esecutiva proposta dal de cuius.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune di Napoli, mentre non ha svolto attività difensiva l’altra intimata.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATOIN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per due gradate ragioni.

p.3.1. Sotto un primo aspetto, si rileva che la sentenza impugnata, pur recando nella prima pagina, dopo l’indicazione delle parti, l’indicazione come oggetto “opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”, che non è espressione di volontà di qualificazione da parte del Tribunale e dunque non poteva dare luogo a vincoli ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, nella sua motivazione riferisce ragioni di opposizione e, quindi, le scrutina, afferenti esclusivamente all’an della pretesa esecutiva e non al quomodo, sicchè risulta palese che il Tribunale ha deciso una controversia che aveva oggettivo contenuto di opposizione all’esecuzione.

Ne segue che, vigendo il regime dell’art. 616 c.p.c. che, per effetto della L. n. 69 del 2009, ha ripristinato l’appellabilità della sentenza decisiva dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’esercizio del diritto di impugnazione sarebbe dovuto avvenire con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione.

p.3.2. Peraltro, l’unico motivo di ricorso, denunciando “violazione-falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma (rectius: n.) 3″, discute una questione di esistenza della sospensione dell’esecutività della cartella e, quindi, di temporanea inesistenza del titolo esecutivo. Di modo che, se anche l’opposizione fosse stata riconducibile pure all’art. 617 c.p.c., nel caso di specie l’impugnazione avrebbe attinto un profilo ad essa comunque estraneo.

p.3.3. Per completezza si deve, poi, aggiungere che il ricorso si fonda su riferimenti a cartelle di pagamento riguardo alle quali non si fornisce l’indicazione specifica necessaria ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo i criteri di cui alla giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.

Secondo detti criteri i ricorrenti dovevano riprodurre direttamene od indirettamente il contenuto degli atti fondanti il motivo, nel secondo caso precisando la parte di essi cui si riferiva l’indiretta riproduzione, ed inoltre precisare se e dove essi fossero stati prodotti in questa sede, indicazioni tutte erano necessaria per adempiere al requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (norma costituente il c.d. precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis).

Il motivo sarebbe, dunque, inammissibile anche per tale ragione.

p.4. Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Nulla sulla spese nel rapporto fra ricorrenti e intimata. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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