Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24349 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9461-2010 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA

234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALUIGI ANTONIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2009 R.G.N. 28/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE per delega ALUIGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. presentò ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 18 gennaio 2007, con cui era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla corresponsione dei compensi per prestazioni professionali varie svolte presso l’Istituto penitenziario di Ravenna, a seguito e per effetto di convenzione stipulata, nella sua qualità di medico specialista in odontoiatria, con il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia).

Lamentava l’appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente escluso il suo diritto ai compensi relativi a molte delle prestazioni professionali rese, ritenendole attività preliminari o consequenziali a quelle espletate per effetto della convenzione, laddove trattavasi di attività spesso imprevedibili o indifferibili, non direttamente riconducibili alle voci del tariffario preso a riferimento dalla convenzione, ed in tesi avversa delimitanti l’oggetto delle prestazioni convenute.

Ha rilevato il deducente che l’istruttoria espletata aveva confermato i propri assunti, mentre il Tribunale non ne recepì i contenuti, escludendo la rilevanza delle prestazioni “extra tariffario”. Si doleva inoltre del mancato adeguamento del tariffario alla tariffa nazionale, lamentando che con l’approvazione del D.P.R. 17 febbraio 1992, la tariffa professionale era divenuta, nella sua applicazione, inderogabile.

Con ulteriore doglianza, l’appellante lamentava il mancato accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di arricchimento senza causa dell’amministrazione, che aveva fruito delle sue prestazioni non remunerate.

Ha resistito al gravame il Ministero, contestando le opposte doglianze e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 12 ottobre 2009, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il B., affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, menzionando allo scopo la convenzione versata in atti, la espletata c.t.u. contabile e la prova per testi.

Lamenta il ricorrente che la corte felsinea non valutò adeguatamente, con ciò violando anche i canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1365-66 e 1370 c.c.), che oggetto della convenzione del 2 maggio 1992 e della relativa prestazione lavorativa non era solo quanto in essa espressamente previsto, ma consisteva anche in tutte le operazioni ed interventi, ancorchè non esplicitamente richiamati, necessari per eseguire le prestazioni odontoiatriche cui esso ricorrente era tenuto. Lamentava quindi che il giudice d’appello ritenne erroneamente che, in base alla Convenzione, il B. era tenuto ad effettuare solo gli interventi ivi previsti e richiesti per iscritto dal dirigente sanitario o medico incaricato dell’Istituto penitenziario, laddove all’opposto l’amministrazione ratificava sempre di fatto gli interventi svolti, inoltrando le richieste economiche alla ragioneria.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa il disconoscimento del diritto al pagamento dei compensi per le attività non rientranti in quelle odontoiatriche in senso stretto, e rese, come provato dall’istruttoria, anche se non dedotte in convenzione ma accessorie e normalmente svolte da assistenti dell’odontoiatra (nella fattispecie assenti, come risultava dall’istruttoria espletata).

I motivi, che stante la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, risultano inammissibili.

Deve infatti preliminarmente osservarsi che il ricorrente non ha allegato, nè riprodotto in ricorso, nè indicatane l’esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di parte, il contenuto della convenzione 2 maggio 1992, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Per il resto – chiarito che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. sez. un. 22 dicembre 2010 n. 25984) – il ricorrente si limita a lamentare un vizio di motivazione inammissibilmente diretto a far valere la non corrispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

3. – Con il terzo motivo il B. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 17 febbraio 1992 sui minimi tariffari inderogabili, erroneamente ritenuto inapplicabile al caso di specie dalla corte territoriale.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata richiesta di informazioni all’Ordine professionale al fine di conoscere quali fossero le prestazioni sanitarie necessarie o utili nel caso di specie.

I due motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano in parte assorbiti e per il resto infondati.

Ed invero, motivatamente esclusa la remunerazione per le attività svolte extra contractum, la valutazione sulla inderogabilità delle tariffe professionali per tali attività risulta irrilevante. E lo stesso dicasi per la mancata richiesta di informazioni al riguardo all’Ordine professionale, valutazione peraltro rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 18 settembre 2009 n. 20104).

5. – Con il quinto motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa il mancato accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa, nonchè violazione dell’art. 2041 c.c..

Lamenta il B. che la corte territoriale non tenne nel dovuto conto quanto in materia osservato dal giudice di legittimità e cioè che l’utilità della prestazione, ed il riconoscimento di essa, può risultare anche dalla concreta utilizzazione dell’opera (Cass. n. 3811 del 2004, Cass. n. 4364 del 1998).

Il motivo risulta infondato.

Ed invero, premesso che la corte territoriale ha adeguatamente motivato circa l’inapplicabilità dell’istituto (per essere state le prestazioni de quibus espressamente contestate dall’amministrazione e per non averne essa tratto alcun vantaggio), deve rilevarsi che in base alla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. n. 3811 del 2004), l’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità dell’opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure risultare in modo implicito da qualsiasi forma di utilizzazione dell’attività o dell’opera ricevuta. Nella specie, tuttavia, difetta lo stesso presupposto dell’azione e cioè la vantaggiosità dell’opera, fruita dalla popolazione carceraria senza alcun obbligo da parte dell’amministrazione di fornirla e dunque senza alcuna utilità ipoteticamente ravvisabile nel mancato ricorso ad ulteriori professionisti od interventi esterni a tal scopo, senza considerare, come rilevato dalla corte di merito, che l’ulteriore attività del B. venne esplicitamente contestata dall’amministrazione.

6. – Con il sesto ed il settimo motivo il B. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione circa il comportamento concludente dell’amministrazione nel contesto contrattuale riferito (nonchè della lettera inviata all’amministrazione il 7 aprile 1992), che dapprima diede corso a tutti i pagamenti richiesti dal sanitario, quindi iniziò ad escludere la debenza di gran parte dei compensi per le plurime attività svolte. Lamenta inoltre che la corte territoriale non tenne in alcun conto le risultanze della disposta c.t.u. contabile, da cui si evincevano le varie attività svolte ed i compensi spettanti al B..

Anche gli ultimi due motivi risultano infondati. In primo luogo per non profilarsi nella specie alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte territoriale esplicitamente e motivatamente escluso la debenza di compensi per l’attività non esplicitamente prevista;

in secondo luogo per aver adeguatamente esaminato il comportamento delle parti e segnatamente la lettera 7 aprile 1992 del B., cui seguì una esplicita contestazione di inadempimenti, con richiamo a reiterati pregressi rilievi per lo svolgimento di prestazioni non previste dalla convenzione, considerazioni rimaste prive di specifica censura.

Circa il vizio motivazionale, basta qui osservare che la corte bolognese, proprio per le ragioni già esposte, ha adeguatamente valutato il comportamento delle parti, restando così irrilevante la disamina della c.t.u., diretta unicamente a quantificare i crediti derivanti dalla effettuata ma non convenuta attività extra contractum.

7. – Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 30,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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