Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24349 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14900-2011 proposto da:

R.E.S.A.I.S. RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE –

S.P.A., C.F. (OMISSIS), in (L(persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26,

presso lo STUDIO VIETTI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO RUSSINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE

SICILIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– controricorrenti –

e contro

M.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO

SCOCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA

STALLONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.E.S.A.I.S. RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE –

S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26

presso lo STUDIO VIETTI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO RUSSINO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

– ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE

SICILIANA, C.F. (OMISSIS), I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

SOCIALE C.f. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1631/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/11/2010 R.G.N. 76/2008.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. Con ricorso al Tribunale di Palermo M.F. esponeva che era stato dipendente della Coop Agricola ASPO fino dal 1982; che, in base alla L.R. Sicilia n. 36 del 1991, aveva fruito del prepensionamento con assegnazione di una rendita corrisposta dal Fondo costituito presso l’Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste pari all’80% della retribuzione globale percepita nell’ultimo anno antecedente all’ammissione ai benefici di legge,, da corrispondersi in 13 mensilità fino al raggiungimento dell’anzianità minima pensionabile o dell’età per il pensionamento; che era stata accesa la posizione presso l’INPS sulla quale aveva versato i contributi volontari, rimborsati dal Fondo come previsto dalla L.R. n. 36 del 1991 citata e dal regolamento del Fondo di cui al D.P. Regione Siciliana n. 30 del 1996; che aveva inoltrato istanza all’Assessorato lamentando che la rendita attribuitagli era inferiore a quella a lui spettante quale dirigente di 1^ livello, ottenendo in data 18/8/2000 il riconoscimento di una rendita superiore con decorrenza dall’1/1/2001 sulla quale, tuttavia, non aveva versato i maggiori contributi volontari dovuti, non avendo ricevuto risposta dall’Inps alla sua domanda di rideterminazione dei contributi volontari da versare, nè avendo l’Assessorato comunicato la nuova rendita Al ricorrente riferiva che, a decorrere dall’1/1/2003,era passato alle dipendenze della RESAIS- Risanamento e Sviluppo Attività Industriale Siciliana spa – (subentrata all’Assessorato)in virtù della L.R. n. 21 del 2002.

Tutto ciò premesso chiedeva l’accertamento del suo diritto, all’atto del passaggio alla RESAIS, al mantenimento del trattamento normativo, economico e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 2002 con condanna della RESAIS a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande dal 1/1/2003 avendo percepito somme inferiori; al ricalcolo dell’imponibile lordo previdenziale sul quale dovevano essere calcolati i contributi volontari dal 1997 al 31/12/2002, nonchè al ricalcolo alla data dell’1/1/2003 dell’imponibile lordo previdenziale da determinarsi sulla base della rendita riconosciutagli dall’Assessorato nel 2002; la condanna della convenuta al rimborso dei maggiori contributi che egli era tenuto a versare a seguito della rideterminazione dell’imponibile lordo previdenziale.

2. Il Tribunale di Palermo accertava il diritto del ricorrente alla percezione di una retribuzione annua a partire dall’1/1/2003 pari ad Euro 51.642,40 con condanna della Resais a corrispondere le differenze retributive ed a versare all’Inps le relative differenze contributive, rigettando ogni altra domanda.

3. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, richiamato il disciplinare stipulato il 28/1/2003, tra l’Assessorato e le organizzazioni sindacali, applicativo del protocollo d’intesa dell’11/7/2002, intercorso all’atto del trasferimento del personale alla RESAIS, ha affermato che non vi erano dubbi che il lordo imponibile previdenziale annuo di ingresso da riconoscere al M. andava determinato dall’Inps sulla base dei contributi volontari versati; che,pertanto, il Tribunale aveva errato nel ritenere che, ai fini della retribuzione spettante, si doveva tenere conto dell’incremento contributivo annuo conseguente all’adeguamento della rendita disposto dall’Assessorato, posto che tale imponibile presupponeva che il M. avesse versato i contributi volontari, ciò che pacificamente non era avvenuto, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza doveva essere riformata.

La Corte ha, altresì, precisato che il M. aveva diritto,sulla base dell’importo lordo annuo della rendita percepita dall’Assessorato nel 2002, alla rideterminazione dell’imponibile lordo previdenziale ai fini del versamento dei contributi volontari, ciò ai sensi del D.P.R. Siciliana n. 30 del 1996, art. 2, comma 8, citato, secondo cui è fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all’Inps sulla base dell’importo complessivo cui è parametrato l’80% corrispondente alla rendita erogata, nonchè ai sensi dell’art. 6 del disciplinare secondo cui le retribuzioni che la RESAIS avrebbe dovuto corrispondergli dovevano essere determinate in base a detto imponibile previdenziale e che in tal senso il M. aveva fatto richiesta all’Inps senza che l’Istituto vi avesse dato alcun riscontro.

La Corte territoriale ha, pertanto, concluso riconoscendo il diritto del M., alla rideterminazione, ad opera dell’Inps, dell’imponibile lordo previdenziale ai fini del versamento dei contributi volontari con la conseguenza che,effettuato il versamento dei contributi volontari, il M. avrebbe avuto diritto alla loro restituzione da parte dell’Assessorato D.P. n. 30 del 1996, ex art. 2, comma 9; nonchè diritto, per effetto del versamento di tali contributi e della determinazione dell’imponibile lordo previdenziale, ad ottenere dalla RESAIS la retribuzione annua nei termini previsti dall’art. 6 del disciplinare.

4. Avverso la sentenza ricorre la soc.RESAIS con un motivo. Resiste il M. con controricorso e ricorso incidentale al quale resiste con controricorso la RESAIS.

Resiste, altresì, l’Inps con controricorso. Il M. deposita memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RITENUTO

che:

5. La soc RESAIS ricorre in cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 8; del D.Lgs. n. 184 del 1997, artt. 7,8,9 e seguenti. Lamenta che la Corte territoriale aveva violato le norme che regolano la materia dei contributi volontari e censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla rideterminazione, ad opera dell’Inps, dell’imponibile lordo previdenziale da porre a base del calcolo del trattamento pensionistico dovendo, secondo la Corte d’appello, essere calcolato prendendo come riferimento l’importo lordo della rendita percepita dall’Assessorato nell’anno 2002.

Riferisce che il M., a seguito del trasferimento alla RESAIS, aveva instaurato un nuovo rapporto di impiego dal quale derivava l’obbligo per la RESAIS, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare applicativo del protocollo di intesa, di comparare ed assegnare al dipendente il maggior importo risultante tra la rendita che il beneficiario percepiva dall’Assessorato alla data del dicembre 2002, e l’imponibile contributivo relativo ai contributi volontari versati all’Inps al dicembre 2002 e che tale calcolo era stato correttamente compiuto tenendo conto della rendita percepita, come certificata dall’Assessorato alla data del 31/12/2002, e dell’imponibile previdenziale. Osserva che le norme di legge non consentivano, in materia di contributi volontari, la rideterminazione dell’imponibile previdenziale in conseguenza della variazione della rendita percepita dopo il prepensionamento.

6. Con ricorso incidentale il M. denuncia con un unico motivo la violazione della L.R. n. 21 del 2002 e dell’art. 6 del disciplinare applicativo del protocollo di intesa del 17/7/2002. Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive e dei relativi contributi, accolta, invece, dal Tribunale.

Rileva che le norme citate prevedevano il trasferimento alla RESAIS nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della legge e che,pertanto, si doveva tenere conto della revisione della rendita goduta, come riconosciuta dall’Assessorato e corrisposta dall’1/1/2001, e che alla data del 31/12/2002 l’80% di detta rendita ammontava ad Euro 40.322,00 ed in tale misura era corrisposta; che solo a causa della mancata comunicazione da parte dell’Assessorato della nuova rendita all’Inps i contributi volontari erano stati pagati nella minore misura.

7. Entrambi i ricorsi, congiuntamente esaminati state la loro connessione, sono infondati.

8. Premesso che non sussiste la denunciata inammissibilità del ricorso principale atteso che il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, invece che al n. 3, appare frutto di un mero errore materiale agevolmente desumibile dalla motivazione del vizio, va rilevato che, con l’entrata in vigore della L.R. n. 21 del 2002, il M. è stato trasferito alla RESAIS – instaurando con detta società un nuovo rapporto di impiego, come riferisce la stessa ricorrente – e detta normativa prevedeva che tale trasferimento dovesse avvenire “nel rispetto del trattamento economico normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della legge” (cfr art. 1). Ne consegue che non è censurabile che la rendita da erogare al M., all’atto del trasferimento alla RESAIS e dell’instaurazione del nuovo rapporto di impiego, fosse quella percepita all’entrata in vigore della legge e che su questa dovessero essere calcolati i contributi volontari. Il richiamato D.P. n. 30 del 1996 prevedeva, infatti, espressamente che i contributi volontari fossero parametrati alla rendita percepita.

Va rilevato, del resto, che la rendita,nella maggior misura, era stata riconosciuta al M. a seguito dell’istanza,dallo stesso inoltrata nel 1997 all’Assessorato, con cui il lavoratore aveva denunciato che la rendita,inizialmente attribuitagli e parametrata alla retribuzione percepita quando si trovava alle dipendenzè della cooperativa agricola ASPO, fosse inferiore a quella a lui spettante considerate le mansioni svolte presso la Cooperativa e che aveva ottenuto dall’Assessorato il riconoscimento di una rendita superiore all’esito dell’esame della documentazione presentata dalla Coop ASPO. L’Assessorato aveva, pertanto, rideterminato la rendita, così come richiesto dal lavoratore, riconoscendogliela nella maggior misura a decorrere dall’1/1/2001. Sulla rendita rideterminata non erano stati versati i contributi volontari nella maggior misura,come risulta pacifico in causa, sebbene il M. avesse inoltrato all’Inps la richiesta di revisione della misura dei contributi volontari parametrati alla nuova rendita (cfr sentenza impugnata pag 9). Con il ricorso davanti al Tribunale il M. lamentava, proprio, che all’atto del passaggio alla RESAIS non si era tenuto conto della nuova rendita e dunque del superiore imponibile previdenziale con conseguente danno pensionistico, nè era stato considerato il suo diritto a percepire dall’1/1/2003 la rendita nella maggior misura. Anche per il suddetto svolgimento dei fatti e per le ragioni della rideterminazione della rendita, non è censurabile la sentenza impugnata per aver affermato il diritto del M. alla determinazione dell’imponibile contributivo in base alla rendita effettivamente percepita.

Lo stesso istituto previdenziale, nel costituirsi nel presente giudizio, ha riferito che il criterio di calcolo dell’imponibile previdenziale era stato fissato dalla legge regionale e che esso era costituito dall’importo della rendita erogata dall’Assessorato nel 2002, che tale criterio era stato richiamato pure nel disciplinare, allorchè i beneficiari della rendita era stati trasferiti alla RESAIS, e che non vi era prova che le suddette modalità di calcolo della contribuzione volontaria derogassero a quelle previste dalla normativa richiamata dalla RESAIS. Anche le affermazioni dell’Istituto previdenziale confermano la fondatezza della domanda del M. circa il suo diritto alla valutazione della rendita nella misura percepita all’atto del transito alla Resais ed alla conseguente determinazione dell’imponibile previdenziale.

Neppure è censurabile la decisione impugnata che, accogliendo l’appello di RESAIS, ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva condannato la società a pagare le differenze retributive nonchè le relative differenze contributive.

La Corte d’appello di Palermo, richiamato il disciplinare stipulato il 28/1/2003, tra l’Assessorato e le organizzazioni sindacali, applicativo del protocollo d’intesa dell’11/7/2002, intercorsi all’atto del trasferimento del personale alla RESAIS, ha concluso riconoscendo il diritto del M., alla rideterminazione,ad opera dell’Inps, dell’imponibile lordo previdenziale ai fini del versamento dei contributi volontari e del conseguente diritto,una volta effettuato il versamento dei contributi volontari, alla loro restituzione da parte dell’Assessorato D.P. n. 30 del 1996, ex art. 2, comma 9, nonchè il diritto, per effetto del versamento di tali contributi e della determinazione dell’imponibile lordo previdenziale in maggior misura, ad ottenere dalla RESAIS la retribuzione annua nei termini previsti dall’art. 6 del disciplinare e, dunque, nella maggior misura pretesa.

Il ricorrente incidentale ribadisce la correttezza della decisione del Tribunale, ma ha omesso di depositare il disciplinare applicativo del protocollo di intesa del 17/7/2002, o di indicarne la collocazione nel fascicolo di cassazione, onde verificare la fondatezza della diversa tesi sostenuta, contraria alle conclusioni della Corte d’appello secondo cui la clausola del disciplinare non si prestava ad equivoci il lordo imponibile previdenziale annuo di ingresso da riconoscere all’interessato va determinato dall’Inps tenuto conto dei contributi volontari versati dal medesimo; il Tribunale aveva, pertanto, errato nel ritenere che, ai fini della retribuzione spettante, si doveva tenere conto dell’incremento contributivo annuo conseguente all’adeguamento della rendita disposto dall’Assessorato, posto che tale imponibile presupponeva che il M. avesse versato i contributi volontari, ciò che pacificamente non era avvenuto, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza del Tribunale doveva essere riformata. Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere rigettati con spese compensate stante la reciproca soccombenza.

PQM

 

Rigetta i ricorsi, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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